COMUNE DI BORGARO
(D.L. 11 febbraio 1998 n°32,
art. 2)
Comune di
Borgaro
Capo Area Servizi Tecnici
arch. Silvano BRAC BETTAS
art. 1 -
Ubicazione prioritaria
L’installazione di distributori di carburante su
aree private è prioritariamente ammessa lungo i seguenti assi:
a) esistenti: a1
- Via America
a2
- Strada provinciale delle Valli di Lanzo (v.Lanzo)
a3 – viabilità di collegamento tra la
circonvallazione est di Borgaro e lo svincolo per la direttissima per Caselle
(località Santa Cristina)
a4 – raccordo Torino-Caselle[1]
b) in progetto: b1
– Nuova circonvallazione di Venaria[2]
b2
- circonvallazione Est del capoluogo
Gli assi viari indicati sono evidenziati nella
cartografia allegata.
L’installazione, può altresì essere ammessa su aree
contigue ai predetti assi quando l’accesso più vicino all’area di servizio non
disti più di
art. 2 -
Destinazioni d’uso compatibili.
L’ubicazione dei distributori di carburante è compatibile
con la destinazione d’uso delle aree stabilite dal P.R.G.C. nei seguenti casi:
a) aree a destinazioni extraurbane:
a1
- area agricola produttiva (art. III.1.5 lett. A)
a2
- area agricola di tutela ambientale (art. III.1.5 lett. C)
b) aree per servizi urbani:
b1
- aree per arredo urbano (art. III.1.2 lett. A)
b2
- aree per servizi di distretto e comunali (art. III.1.2, lett. B e C)
b3
- aree per attrezzature e servizi tecnologici (art. III.1.2. lett. D)
b4
- aree per servizi generali (art. III.1.2. lett. E)
b5
- aree per parcheggio.
c) aree destinate ad insediamenti produttivi (art.
III.1.4.)
Le condizioni di compatibilità sono definite al
seguente art. 3.
art. 3 -
Condizioni di compatibilità
Sono stabilite le seguenti condizioni di
compatibilità:
a)
insediamenti in aree a destinazione agricola.
E’ prescritta la formazione di
cortine alberate per una profondità almeno m. 10 lungo i lati dell’area di
servizio confinanti con l’area agricola.
b)
insediamenti in aree per servizi urbani.
b1 - aree per arredo urbano
L’area di
servizio attrezzata non può essere di superficie superiore a 1/5 dell’area
asservita, dovendosi provvedere, contestualmente all’impianto, all’arredo verde
dei restanti 4/5, da assoggettare all’uso pubblico., La superficie anzidetta
(quattro volte l’area di servizio) può altresì essere monetizzata.
b2 - aree per servizi di distretto e comunali
Si applica il
7°c. del paragrafo B dell’art. III.1.2.
La superficie
compensativa può essere monetizzata.
Nel caso di
S.U.E. la superficie di riferimento (mq. 3500) può essere costituita da
pluralità di aree.
b3 - aree per attrezzature e servizi tecnologici
Non vi sono
limitazioni, per quanto consentito dalla tipologia degli impianti esistenti,
salvo quanto stabilito al successivo 4°c.
b4 - aree per servizi generali
Come b2.
b5 - aree per parcheggio
Quanto l’area
asservita sia inferiore a 1/10 dell’area di parcheggio, l’insediamento è
subordinato alla monetizzazione della superficie sottratta.
Quanto l’area
asservita sia superiore a 1/10 dell’area di parcheggio, l’insediamento è
subordinato al conferimento al Comune di area in misura doppia alla superficie
sottratta ed in ubicazione dal Comune ritenuta equivalente alla ubicazione
dell’area di insediamento.
c) aree
destinate ad insediamenti produttivi.
Non vi sono limitazioni: non
si applicano eventuali vincoli e tipo di intervento individuati dal PRGC su
edifici e manufatti esistenti.
L’insediamento è comunque ammesso all’interno di
fasce e aree di rispetto previste dal P.R.G.C. nelle aree suddette. In questo
caso la concessione è rilasciata previo impegno dell’avente titolo
all’adeguamento dell’impianto, o al trasferimento dello stesso, quando
interventi sulle infrastrutture, alla cui protezione è riservata la fascia o
l’area di rispetto, non consentano il rispetto degli standard tecnici stabiliti
al seguente art. 4 o il mantenimento dell’impianto di distribuzione.
Ove per le aree interessate dall’insediamento sia
dal P.R.G.C. prescritta la piantumazione è fatto obbligo di provvedere alla
piantumazione, ove non già in essere, di aree contigue in misura pari a quattro
volte la superficie sottratta.
L’insediamento nelle aree alla lett. b) è
subordinato a convenzione che preveda la cessione gratuita dell’area al Comune
alla cessione dell’attività.
In ogni caso la concessione è rilasciata a
condizione che alla cessazione dell’attività, gli impianti e ogni altra opera
eseguita vengano rimossi, salvo le opere che il Comune intenda mantenere.
art. 4 -
Standard tecnici
4.1. ubicazione e caratteristiche delle aree di
servizio
a) L’accesso alle aree di
servizio e la relativa uscita, devono avvenire tramite derivazioni stradali
opportunamente attrezzate; l’area veicolabile (corsie di rifornimento e
piazzali) deve osservare una distanza di almeno mt. 1,5 dal limite più vicino
del ciglio stradale esistente (o, se maggiore, in progetto) ed essere da questo
separata da opportuni arredi ed arginelle. Lungo la
piattaforma stradale dovranno essere previsti marciapiedi salvagente di larghezza non inferiore
a m. 1,50.
b) Ove esistano, o siano
previste, banchine pedonali lungo il ciglio stradale, dovrà essere prevista la
continuità di dette banchine lungo il tratto interessato dall’area di servizio.
I tratti di interruzione della banchina, in corrispondenza dell’ingresso e
dell’uscita dell’area di servizio, saranno segnalati, con opere e/o
segnaletica, secondo quanto disposto caso per caso dal Comune. Le banchine
avranno larghezza non inferiore a m. 2,50 (fatte salve maggiori larghezze nel
caso di piste ciclabili) e saranno separate dall’area di servizio da
recinzione bassa o da elementi di arredo invalicabili dall’autoveicolo.
c) La distanza della immissione
e deflusso dall’area di servizio da incroci di viabilità pubblica dovrà essere
pari allo spazio di fermata risultante dalla velocità massima consentita nella
strada.
d) Il piano di scorrimento
dell’area di servizio dovrà essere alla stessa quota o superiore della
piattaforma stradale.
e) Il bordo interno dell’area
di servizio dovrà essere opportunamente sistemato e arredato, con ogni
provvidenza possibile per attenuarne l’impatto visivo.
4.2. elementi costitutivi dell’impianto
Gli elementi costitutivi
dell’impianto, oltre alle attrezzature tecniche, sono di massima i seguenti in
ragione della superficie dell’area di servizio:
a) Aree di servizio fino a
mq. 800
Ammessi chioschi adibiti
alle attività ed alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti e degli oli
lubrificanti nonché alle indispensabili necessità igieniche, per una superficie
coperta non superiore a mq. 40.
b) Aree di servizio tra 801
e 2000 mq.
Ammessi chioschi adibiti
come sopra, nonché adibiti ad officina di ordinaria manutenzione e riparazione
degli autoveicoli, per una superficie coperta non superiore a mq. 100.
c) aree di servizio
superiori a mq.2000
Ammessi chioschi adibiti
come sopra, nonché a ristoro degli utenti, per una superficie coperta non
superiore a mq. 200.
Il rapporto di copertura non potrà comunque essere
superiore a 1/20 della superficie dell’area di servizio attrezzata.
La superficie coperta è calcolata al netto di
pensiline e passaggi aperti coperti, e dei volumi tecnici dell’impianto.
I chioschi, ad un solo piano, saranno realizzati in
materiale prefabbricato, non ammettendosi per essi, in alcun caso, costruzioni
a carattere permanente, se non per parti limitate.
Non è mai ammessa l’abitazione.
Le aree di servizio alle precedenti lett. b) e c)
saranno dotate di aree di parcheggio, comprese nell’area di servizio, ma
indipendentemente accessibili, secondo le esigenze funzionali dell’attività
complementare.
E’ sempre ammesso associare
all’area di servizio propria della attività di distribuzione, aree dedicate al
lavaggio degli autoveicoli di superficie non superiore a quella dell’area di
servizio e comunque per non più di mq. 1000.
Gli impianti di superficie superiore a mq. 2000,
comprensivi delle aree eventualmente dedicate al lavaggio, dovranno distare, in
ogni punto del perimetro, almeno m. 50 dalle aree dedicate ad insediamenti
residenziali e dalle aree destinate a servizi per le residenze.
art. 5 - Autocertificazione
L’autocertificazione di cui
al 3°c. del D.L. 11 Febbr. 1998 n°32, dovrà essere
corredata dai seguenti elaborati:
-
Estratti di P.R.G.C. alle scale 1:2000 e 1:5000 con individuata l’area
di insediamento, per quanto compreso in un raggio di almeno mt. 100 da ogni
vertice dell’area
-
Rilievo illustrante:
*
l’andamento plano-altimetrico dell’area di insediamento
*
le quote altimetriche delle aree al contorno
*
edifici esistenti in una distanza di m. 50 da ogni lato dell’area,
elevati a mt. 100 per le aree di servizio di superficie superiore a mq. 2000
*
le caratteristiche delle strada costituente
fronte dell’area di servizio per un tratto di mt. 50 per parte e per l’intera
sezione della strada, con indicate recinzioni, accessi carrai, opere e
manufatti di arredo stradale, eventuali fossi, ecc.
*
le caratteristiche degli innesti e incroci stradali compresi nei tratti
suddetti.
-
il progetto di sistemazione e arredo dell’area di servizio, e per
quanto prescritto al precedente art. 3, delle aree accessorie utili ai fini del
rispetto delle condizioni di compatibilità. Il progetto sarà redatto alla scala
1:100 per le opere di sistemazione generale e alla scala 1:50, 1:20 per le
opere particolari di arredo e per le strutture fisse e mobili. Il progetto
dovrà documentare le opere infrastrutturali da realizzare per l’igiene ambientale
e per la sicurezza, nonché gli eventuali scavi e riporti necessari.
All’autocertificazione dovranno altresì essere allegati i seguenti atti,
sottoscritti dall’avente titolo:
-
l’indicazione delle aree compensative e/o sostitutive per quanto
richiesto al precedente art. 3, nonché, per quanto ammesso, l’impegno alla
eventuale monetizzazione
-
l’impegno alla rimozione degli impianti, opere e manufatti alla
cessazione dell’attività ed al ripristino ambientale delle aree, con idonee
garanzie finanziarie
-
l’impegno, per quanto richiesto al precedente art. 3, alla cessione al
Comune delle aree alla cessazione dell’attività
-
l’impegno, per impianti ricadenti in aree e fasce di rispetto,
all’adeguamento e/o al trasferimento dell’impianto, nei casi indicati al 2°c.
del precedente art. 3 e all’art. 6.
Art. 6 - Impianti esistenti.
Le verifiche di
compatibilità degli impianti esistenti sono svolte sulla base dei requisiti stabiliti
al pto 4.1.
Nel caso di impianti siti in
aree dedicate a viabilità in progetto è richiesto l’impegno al trasferimento a
semplice richiesta del Comune in tempo utile alla realizzazione dei lavori.
Art. 7 - Variante di P.R.G.C.
A norma e per gli effetti dell’art. 2, 1°c. del D.L. 11 feb. 1998 n° 32
il presente regolamento costituisce Variante alle N.d.A. di P.R.G.C. per quanto
stabilito agli artt. 2 e 3. La definizione delle destinazioni d’uso compatibili
e delle condizioni di compatibilità si intendono prevalenti su ogni altra
disposizione contenuta nelle predette N.d.A.
Il presente regolamento, con la cartografia
allegata, costituisce parte integrante delle N.d.A. di P.R.G.C..