- APPENDICE 1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BORGARO

 

 

 

 

 

Criteri,  requisiti  e  caratteristiche delle aree per l’installazione di impianti di distribuzione  dei  carburanti

(D.L. 11  febbraio 1998  n°32,  art. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Borgaro

Capo Area Servizi Tecnici

arch. Silvano  BRAC BETTAS

 

 


art. 1 - Ubicazione prioritaria

 

L’installazione di distributori di carburante su aree private è prioritariamente ammessa lungo i seguenti assi:

 

a) esistenti:      a1 - Via America

                        a2 - Strada provinciale delle Valli di Lanzo (v.Lanzo)

                        a3 – viabilità di collegamento tra la circonvallazione est di Borgaro e lo svincolo per la direttissima per Caselle (località Santa Cristina)

                        a4 – raccordo Torino-Caselle[1]

 

b) in progetto:             b1 – Nuova circonvallazione di Venaria[2]

                                    b2 - circonvallazione Est del capoluogo

 

Gli assi viari indicati sono evidenziati nella cartografia allegata.

L’installazione, può altresì essere ammessa su aree contigue ai predetti assi quando l’accesso più vicino all’area di servizio non disti più di 50 metri dal ciglio stradale.

 

 

 

art. 2 - Destinazioni d’uso compatibili.

 

L’ubicazione dei distributori di carburante è compatibile con la destinazione d’uso delle aree stabilite dal P.R.G.C. nei seguenti casi:

 

a) aree a destinazioni extraurbane:

                        a1 - area agricola produttiva (art. III.1.5 lett. A)

                        a2 - area agricola di tutela ambientale (art. III.1.5 lett. C)

 

 

b) aree per servizi urbani:

                        b1 - aree per arredo urbano (art. III.1.2 lett. A)

                        b2 - aree per servizi di distretto e comunali (art. III.1.2, lett. B e C)

                        b3 - aree per attrezzature e servizi tecnologici (art. III.1.2. lett. D)

                        b4 - aree per servizi generali (art. III.1.2. lett. E)

                        b5 - aree per parcheggio.

 

c) aree destinate ad insediamenti produttivi (art. III.1.4.)

Le condizioni di compatibilità sono definite al seguente art. 3.

 

 

 

art. 3 - Condizioni di compatibilità                       

 

Sono stabilite le seguenti condizioni di compatibilità:

 

 

a) insediamenti in aree a destinazione agricola.

E’ prescritta la formazione di cortine alberate per una profondità almeno m. 10 lungo i lati dell’area di servizio confinanti con l’area agricola.

 

 

b) insediamenti in aree per servizi urbani.

b1 -  aree per arredo urbano

L’area di servizio attrezzata non può essere di superficie superiore a 1/5 dell’area asservita, dovendosi provvedere, contestualmente all’impianto, all’arredo verde dei restanti 4/5, da assoggettare all’uso pubblico., La superficie anzidetta (quattro volte l’area di servizio) può altresì essere monetizzata.

 

b2 -  aree per servizi di distretto e comunali

Si applica il 7°c. del paragrafo B dell’art. III.1.2.

La superficie compensativa può essere monetizzata.

Nel caso di S.U.E. la superficie di riferimento (mq. 3500) può essere costituita da pluralità di aree.

 

b3 -  aree per attrezzature e servizi tecnologici

Non vi sono limitazioni, per quanto consentito dalla tipologia degli impianti esistenti, salvo quanto stabilito al successivo 4°c.

 

b4 -  aree per servizi generali

Come b2.

 

b5 -  aree per parcheggio

Quanto l’area asservita sia inferiore a 1/10 dell’area di parcheggio, l’insediamento è subordinato alla monetizzazione della superficie sottratta.

Quanto l’area asservita sia superiore a 1/10 dell’area di parcheggio, l’insediamento è subordinato al conferimento al Comune di area in misura doppia alla superficie sottratta ed in ubicazione dal Comune ritenuta equivalente alla ubicazione dell’area di insediamento.

 

 

c) aree destinate ad insediamenti produttivi.

Non vi sono limitazioni: non si applicano eventuali vincoli e tipo di intervento individuati dal PRGC su edifici e manufatti esistenti.

 

 

L’insediamento è comunque ammesso all’interno di fasce e aree di rispetto previste dal P.R.G.C. nelle aree suddette. In questo caso la concessione è rilasciata previo impegno dell’avente titolo all’adeguamento dell’impianto, o al trasferimento dello stesso, quando interventi sulle infrastrutture, alla cui protezione è riservata la fascia o l’area di rispetto, non consentano il rispetto degli standard tecnici stabiliti al seguente art. 4 o il mantenimento dell’impianto di distribuzione.

 

Ove per le aree interessate dall’insediamento sia dal P.R.G.C. prescritta la piantumazione è fatto obbligo di provvedere alla piantumazione, ove non già in essere, di aree contigue in misura pari a quattro volte la superficie sottratta.

 

L’insediamento nelle aree alla lett. b) è subordinato a convenzione che preveda la cessione gratuita dell’area al Comune alla cessione dell’attività.

In ogni caso la concessione è rilasciata a condizione che alla cessazione dell’attività, gli impianti e ogni altra opera eseguita vengano rimossi, salvo le opere che il Comune intenda mantenere.

 

 

art. 4 - Standard tecnici

 

4.1. ubicazione e caratteristiche delle aree di servizio

 

a)    L’accesso alle aree di servizio e la relativa uscita, devono avvenire tramite derivazioni stradali opportunamente attrezzate; l’area veicolabile (corsie di rifornimento e piazzali) deve osservare una distanza di almeno mt. 1,5 dal limite più vicino del ciglio stradale esistente (o, se maggiore, in progetto) ed essere da questo separata da opportuni arredi ed arginelle. Lungo la piattaforma stradale dovranno essere previsti marciapiedi  salvagente di larghezza non inferiore a m. 1,50.

b)   Ove esistano, o siano previste, banchine pedonali lungo il ciglio stradale, dovrà essere prevista la continuità di dette banchine lungo il tratto interessato dall’area di servizio. I tratti di interruzione della banchina, in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita dell’area di servizio, saranno segnalati, con opere e/o segnaletica, secondo quanto disposto caso per caso dal Comune. Le banchine avranno larghezza non inferiore a m. 2,50 (fatte salve maggiori larghezze nel caso di piste ciclabili) e saranno  separate dall’area di servizio da recinzione bassa o da elementi di arredo invalicabili dall’autoveicolo.

c)    La distanza della immissione e deflusso dall’area di servizio da incroci di viabilità pubblica dovrà essere pari allo spazio di fermata risultante dalla velocità massima consentita nella strada.

d)   Il piano di scorrimento dell’area di servizio dovrà essere alla stessa quota o superiore della piattaforma stradale.

e)    Il bordo interno dell’area di servizio dovrà essere opportunamente sistemato e arredato, con ogni provvidenza possibile per attenuarne l’impatto visivo.

 

4.2. elementi costitutivi dell’impianto

Gli elementi costitutivi dell’impianto, oltre alle attrezzature tecniche, sono di massima i seguenti in ragione della superficie dell’area di servizio:

 

a) Aree di servizio fino a mq. 800

Ammessi chioschi adibiti alle attività ed alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti nonché alle indispensabili necessità igieniche, per una superficie coperta non superiore a mq. 40.

 

b) Aree di servizio tra 801 e 2000 mq.

Ammessi chioschi adibiti come sopra, nonché adibiti ad officina di ordinaria manutenzione e riparazione degli autoveicoli, per una superficie coperta non superiore a mq. 100.

 

c) aree di servizio superiori a mq.2000

Ammessi chioschi adibiti come sopra, nonché a ristoro degli utenti, per una superficie coperta non superiore a mq. 200.

 

Il rapporto di copertura non potrà comunque essere superiore a 1/20 della superficie dell’area di servizio attrezzata.

 

La superficie coperta è calcolata al netto di pensiline e passaggi aperti coperti, e dei volumi tecnici dell’impianto.

I chioschi, ad un solo piano, saranno realizzati in materiale prefabbricato, non ammettendosi per essi, in alcun caso, costruzioni a carattere permanente, se non per parti limitate.

Non è mai ammessa l’abitazione.

 

Le aree di servizio alle precedenti lett. b) e c) saranno dotate di aree di parcheggio, comprese nell’area di servizio, ma indipendentemente accessibili, secondo le esigenze funzionali dell’attività complementare.

 

E’ sempre ammesso associare all’area di servizio propria della attività di distribuzione, aree dedicate al lavaggio degli autoveicoli di superficie non superiore a quella dell’area di servizio e comunque per non più di mq. 1000.

 

Gli impianti di superficie superiore a mq. 2000, comprensivi delle aree eventualmente dedicate al lavaggio, dovranno distare, in ogni punto del perimetro, almeno m. 50 dalle aree dedicate ad insediamenti residenziali e dalle aree destinate a servizi per le residenze.

 

 

art. 5 - Autocertificazione

 

L’autocertificazione di cui al 3°c. del D.L. 11 Febbr. 1998 n°32, dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

-     Estratti di P.R.G.C. alle scale 1:2000 e 1:5000 con individuata l’area di insediamento, per quanto compreso in un raggio di almeno mt. 100 da ogni vertice dell’area

-     Rilievo illustrante:

*      l’andamento plano-altimetrico dell’area di insediamento

*      le quote altimetriche delle aree al contorno

*      edifici esistenti in una distanza di m. 50 da ogni lato dell’area, elevati a mt. 100 per le aree di servizio di superficie superiore a mq. 2000

*      le caratteristiche delle strada costituente fronte dell’area di servizio per un tratto di mt. 50 per parte e per l’intera sezione della strada, con indicate recinzioni, accessi carrai, opere e manufatti di arredo stradale, eventuali fossi, ecc.

*      le caratteristiche degli innesti e incroci stradali compresi nei tratti suddetti.

-     il progetto di sistemazione e arredo dell’area di servizio, e per quanto prescritto al precedente art. 3, delle aree accessorie utili ai fini del rispetto delle condizioni di compatibilità. Il progetto sarà redatto alla scala 1:100 per le opere di sistemazione generale e alla scala 1:50, 1:20 per le opere particolari di arredo e per le strutture fisse e mobili. Il progetto dovrà documentare le opere infrastrutturali da realizzare per l’igiene ambientale e per la sicurezza, nonché gli eventuali scavi e riporti necessari.

 

All’autocertificazione dovranno altresì essere allegati i seguenti atti, sottoscritti dall’avente titolo:

-     l’indicazione delle aree compensative e/o sostitutive per quanto richiesto al precedente art. 3, nonché, per quanto ammesso, l’impegno alla eventuale monetizzazione

-     l’impegno alla rimozione degli impianti, opere e manufatti alla cessazione dell’attività ed al ripristino ambientale delle aree, con idonee garanzie finanziarie

-     l’impegno, per quanto richiesto al precedente art. 3, alla cessione al Comune delle aree alla cessazione dell’attività

-     l’impegno, per impianti ricadenti in aree e fasce di rispetto, all’adeguamento e/o al trasferimento dell’impianto, nei casi indicati al 2°c. del precedente art. 3 e all’art. 6.

 

 

Art. 6 - Impianti esistenti.

 

Le verifiche di compatibilità degli impianti esistenti sono svolte sulla base dei requisiti stabiliti al pto 4.1.

Nel caso di impianti siti in aree dedicate a viabilità in progetto è richiesto l’impegno al trasferimento a semplice richiesta del Comune in tempo utile alla realizzazione dei lavori.

 

 

Art. 7 - Variante di P.R.G.C.

 

A norma e per gli effetti dell’art. 2, 1°c. del D.L. 11 feb. 1998 n° 32 il presente regolamento costituisce Variante alle N.d.A. di P.R.G.C. per quanto stabilito agli artt. 2 e 3. La definizione delle destinazioni d’uso compatibili e delle condizioni di compatibilità si intendono prevalenti su ogni altra disposizione contenuta nelle predette N.d.A.

Il presente regolamento, con la cartografia allegata, costituisce parte integrante delle N.d.A. di P.R.G.C..

 

 



[1] Nei tratti indicati nella cartografia allegata alla presente Appendice 1

[2] Qualora l’installazione di distributori di carburante sia consentito dall’Ente Territoriale competente.