Art. I.I.1. - Applicazione del P.R.G.

 

a) efficacia

1. Ai fini delle presenti Norme per P.R.G. si intende il P.R.G. approvato con D.G.R. n. 53-27631 del 23/8/1983 come integrato e modificato con le Varianti n. 1 approvata con D.G.R. n. 74-22029 del 5/7/1988 e la Variante n. 2 approvata con DGR n° 65-32480 del 21/2/1994, e come ulteriormente modificato ed integrato con la Variante n. 3, approvata con D.G.R. n° 73973 del 24/7/2001 ed integrato dalle successive Varianti Parziali (L.R. 56/77 art. 17, 7’ comma).

2. Ai sensi della legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale n. 56/77, la disciplina urbanistica dell’intero territorio Comunale è regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale (P.R.G.): ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, o comunque subordinata  al conseguimento di concessione, di autorizzazione o a dichiarazione di inizio dell’attività a norma del titolo VI della predetta legge regionale, o di altre leggi statali e regionali, generali o di settore, deve essere compatibile con le norme e prescrizioni del P.R.G.

3. A tal fine, per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono da intendersi la esecuzione di opere edilizie, la modifica delle destinazioni d’uso e la sistemazione di aree ed edifici, la utilizzazione delle risorse naturali e la alterazione delle caratteristiche dei luoghi, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto.

4. Norme e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino alla approvazione di un nuovo P.R.G. fatta salva l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 58 della legge regionale n. 56/77, nei limiti di quanto disposto all’art. 85, penultimo comma della stessa legge.

 

b) contenuto

1. Le norme e prescrizioni del P.R.G.C. attengono a:

-     destinazioni d’uso degli immobili, proprie e/o ammesse in quanto compatibili;

-     tipi di intervento per la trasformazione urbanistica e/o edilizia;

-     procedure amministrative per l’attuazione degli interventi;

-     requisiti di titolarità degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ed all’uso degli immobili;

-     parametri di utilizzazione di carattere urbanistico edilizio;

-     caratteri tipologici degli edifici e dell’ambiente;

le tavole di progetto aventi titolo prescrittivo concorrono alla specificazione di dette norme e prescrizioni.

2. Non costituiscono comunque variante al P.R.G.:

a) le correzioni, adeguamenti, determinazioni e modifiche del P.R.G. di cui all’8°comma dell’art. 17 della L.R. 56/1977, e con le procedure ivi previste;

b) le rettifiche, a carattere marginale, delle previsioni grafiche del P.R.G. riferite a confini tra immobili diversi da quelli destinati ad impianti pubblici (art. III.2.2.) quando la delimitazione indicata non corrisponda alla partitura catastale e, sempreché la rettifica non dia luogo a maggiore capacità insediativa;

c) le rettifiche e correzioni di errori materiali nella rappresentazione dello stato di fatto di opere e di manufatti esistenti.

3. Le rettifiche di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono eseguite dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, anche su richiesta dei proprietari interessati. La deliberazione del Consiglio Comunale dichiara la irrilevanza della rettifica compiuta ai fini della capacità insediativa prevista dal P.R.G. e degli oneri di attuazione delle previsioni del P.R.G.; la deliberazione è assunta sulla base di istruttoria compiuta dagli uffici comunali, in cui sia documentato, anche con atti testimoniali, lo stato di fatto all’epoca di adozione del P.R.G.

4. Le interpretazioni di norme e prescrizioni di P.R.G. che si rendessero necessarie in sede di gestione della attuazione del P.R.G. per uniformare i comportamenti applicativi sono adottate, per presa d’atto, dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale che si avvale della C.I.E. e degli Uffici Comunali.

5. Sono altresì atti discrezionali degli organismi comunali competenti:

a) - la modifica della sottoclasse di destinazione di immobili a destinazione residenziale e produttiva, nell’ambito della stessa classe di destinazione e/o, nell’ambito della stessa sottoclasse, e la modifica dei rapporti quantitativi - se definiti - tra specifiche destinazioni funzionali degli edifici;

b) - nelle aree a destinazione agricola produttiva (cfr. III.1.5. § A) e nelle aree di tutela ambientale (cfr. III.1.5. § C) e nelle aree agricole speciali di tipo aS2 (cfr. III.1.5. § D) e improprie (cfr. III.1.5. § E) la individuazione di immobili da dedicare ad attività sportive pubbliche e private e ad attività di addestramento di animali, quando compatibili con la conservazione  delle caratteristiche agronomiche dei suoli ai fini dell’eventuale ripristino dell’attività agricola;

c) - nelle aree a destinazione agricola produttiva (cfr. III.1.5. § A) e nelle aree agricole improprie (cfr. III.1.5. § E) la individuazione di immobili per l’impianto di discariche controllate di rifiuti solidi urbani e/o di inerti. Discariche di inerti possono altresì essere ubicate in aree destinate ad usi insediativi (cfr. III.1.1., 1°c., pti 1,2,3) quando consentano la riqualificazione ambientale di aree degradate;

d) - la individuazione di aree per la realizzazione, da parte del Comune, di strutture di accoglienza di popolazioni nomadi, nonché per la realizzazione di strutture di primo intervento atte a sopperire a situazioni di particolare disagio abitativo;

6. L’esercizio delle discrezionalità suddette, anche su istanza di soggetti interessati, non costituisce Variante di P.R.G. ed avviene mediante atti deliberativi motivati sulla base di istruttoria compiuta dagli uffici comunali.

7. Le modifiche di cui alla lettera a) sono adottate dalla Giunta Comunale sulla base di progetti di massima nei quali siano specificate le finalità e compatibilità, sottoposti a parere preventivo della C.I.E.. L’individuazione degli immobili di cui alla lettera b) avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base di programmi di intervento redatti dal proponente che descrivano l’attività in progetto e gli interventi necessari sul suolo e sugli edifici; la deliberazione preciserà gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti nell’ambito degli interventi di cui al Titolo II B in all. C1 p.ti 1, 2, 3, 4, 5; con la deliberazione suddetta potrà altresì essere ammessa la realizzazione di edifici di servizio a carattere temporaneo per non più di mq. 500 di S.U.L. e subordinatamente all’impegno alla rimozione dei fabbricati al cessare dell’attività. L’altezza di tali edifici non potrà essere superiore a m. 4,50. Con gli interventi di recupero degli edifici può essere prevista la sistemazione delle aree direttamente pertinenti anche con manti di finitura ed opere integrative a cielo aperto in misura non superiore a 5 volte la superficie coperta. L’intervento potrà essere subordinato alla stipula di una Convenzione di disciplina delle modalità di realizzazione e d’uso degli impianti nonché delle modalità di ripristino al cessare delle attività. L’individuazione delle aree di cui alle lettere c),d) ed e) del 5°c. avviene con deliberazione del Consiglio Comunale e, per le aree alla lett. c) nel rispetto  delle procedure stabilite per il settore dalle leggi vigenti.

8. A norma dell’art.32. della l. 142/90 sono comunque competenza del Consiglio Comunale senza che ciò costituisca Variante di P.R.G., atti di indirizzo e provvedimenti di scopo assunti in attuazione del Documento di indirizzi generali di Governo approvato dal Consiglio di cui all’art. 34,2°c. della L. 142/90 che, ferme restando norme e previsioni del P.R.G., siano diretti, con efficacia permanente o temporanea, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, alla tutela dei valori storici ed ambientali del tessuto edificato, alla tutela dei diritti dei cittadini, al coordinamento dei processi di trasformazione urbanistica ed al controllo della spesa pubblica. Tali atti e provvedimenti, agli effetti dell’art. 35,2°c. della cit. legge 142/90 possono impartire definiti indirizzi alla Giunta Comunale nella gestione del P.R.G. e degli atti di trasformazione urbanistica ed edilizia, quando non siano già intervenuti tra operatori e Comune accordi, intese e convenzioni con efficacia giuridica.

9. Nel quadro di attività suaccennato  il C.C. può adottare documenti di indirizzo diretti ad orientare gli interventi in concreto di trasformazione urbanistica ed edilizia verso la costituzione di un ambiente urbano rispondente a determinati requisiti di qualità, per quanto non stabilito dal R.E. approvato dal Comune con D.C.C. n°57 del 12.6.2003  o in all. C1 “Normativa Tecnica”.

 

c) assetto urbanistico ed amministrativo del P.R.G.

 

1. Ai fini della programmata attuazione delle previsioni del piano regolatore nel territorio comunale sono individuati:

- Sistemi insediativi

- Distretti urbanistici

- Isolati.

2. I distretti urbanistici sono aggregazioni di isolati cui sono riferite le dotazioni esistenti ed i fabbisogni di servizi e di infrastrutture a livello locale.

3. I sistemi insediativi, sono aggregazioni di distretti urbanistici e costituiscono, le dimensioni urbane ottimali per la programmazione degli interventi nei servizi di interesse comunale; in essi trovano pertanto verifica soglie demografiche e dotazioni infrastrutturali.

4. Gli isolati, o aree di censimento urbanistico (aree di indagine), sono il minimo aggregato di dati di contabilità urbana di comparazione tra stato di fatto e progetto; essi non hanno efficacia normativa. L’attuazione delle previsioni del P.R.G. è disciplinata per aree di intervento.

5. I sistemi insediativi sono cinque, e cioè:

1 - Capoluogo, costituito dai distretti urbanistici: (D.U.) 1, 2, 3, 4

2 - Mappano, costituto dal D.U. n°7

3 - Villaretto, costituito dal D.U. n°8

4 - Area industriale 1, costituita dal D.U. n°5

5 - Area industriale 2, costituita dal D.U. n°6

 

d) Coordinamento con prescrizioni legislative di settore. Ai fini della corretta applicazione delle presenti normative urbanistiche il presente PRGC promuove e coordina le proprie disposizioni con gli strumenti di cui si è dotato.

In particolare si richiamano:

1) le Delibere di C.C. n°75 del 30.11.2000, e successiva integrazione di cui alla D.C.C del 16.12.2003, la Deliberazione del 2005 con la quale il Comune si è adeguato alle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale (della L.R. 28/98 e s.m.i.)[1];

2) la Delibera di C.C. n°75 del 17.10.2002 con la quale il Comune ha approvato il Progetto Definitivo della zonizzazione acustica e sua successiva variante;

3) la Delibera di C.C. n°57 del 12.6.2003 con la quale il Comune ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio, redatto sulla base del Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte.

Ogni intervento edilizio dovrà quindi essere attuato nel pieno rispetto delle prescrizioni urbanistiche, tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, dei criteri commerciali e della zonizzazione acustica.

In particolare, e con specifico riferimento agli artt.11-27 del Regolamento Edilizio relativamente alle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici a cui il PRGC si uniforma, questi saranno applicabili successivamente all’approvazione regionale della presente Variante.

 



[1] A seguito delle modifiche ex officio della Regione Piemonte in sede di approvazione con D.G.R. n. 9-5152 del 29/01/2007, tutti i riferimenti agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamenti del commercio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 114/98” si considerano eliminati dagli elaborati di P.R.G.C. in quanto non adeguati alle norme vigenti (D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/06)