a) efficacia
1. Ai
fini delle presenti Norme per P.R.G. si intende il P.R.G. approvato con D.G.R.
n. 53-27631 del 23/8/1983 come integrato e modificato con le Varianti n. 1
approvata con D.G.R. n. 74-22029 del 5/7/1988 e
2. Ai
sensi della legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni
e della Legge Regionale n. 56/77, la disciplina urbanistica dell’intero
territorio Comunale è regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli
elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale (P.R.G.): ogni attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, o
comunque subordinata al conseguimento di
concessione, di autorizzazione o a
dichiarazione di inizio dell’attività a norma del titolo VI della predetta
legge regionale, o di altre leggi statali e regionali, generali o di settore,
deve essere compatibile con le norme e prescrizioni del P.R.G.
4. Norme
e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino alla approvazione
di un nuovo P.R.G. fatta salva l’applicazione delle misure di salvaguardia di
cui all’art. 58 della legge regionale n. 56/77, nei limiti di quanto disposto all’art. 85, penultimo comma della stessa
legge.
b) contenuto
1. Le norme e prescrizioni del P.R.G.C.
attengono a:
-
destinazioni
d’uso degli immobili, proprie e/o ammesse in quanto compatibili;
-
tipi di
intervento per la trasformazione urbanistica e/o edilizia;
-
procedure
amministrative per l’attuazione degli interventi;
-
requisiti
di titolarità degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ed
all’uso degli immobili;
-
parametri
di utilizzazione di carattere urbanistico edilizio;
-
caratteri
tipologici degli edifici e dell’ambiente;
le tavole di progetto aventi titolo
prescrittivo concorrono alla specificazione di dette norme e prescrizioni.
2. Non costituiscono comunque variante al
P.R.G.:
a) le correzioni, adeguamenti,
determinazioni e modifiche del P.R.G. di cui all’8°comma dell’art. 17 della
L.R. 56/1977, e con le procedure ivi previste;
b) le rettifiche, a carattere marginale,
delle previsioni grafiche del P.R.G. riferite a confini tra immobili diversi da
quelli destinati ad impianti pubblici (art. III.2.2.) quando la delimitazione
indicata non corrisponda alla partitura catastale e, sempreché la rettifica non
dia luogo a maggiore capacità insediativa;
c) le rettifiche e correzioni di errori
materiali nella rappresentazione dello stato di fatto di opere e di manufatti
esistenti.
3. Le rettifiche di cui alle lettere b) e c)
del precedente comma sono eseguite dal Consiglio Comunale con propria
deliberazione, anche su richiesta dei proprietari interessati. La deliberazione
del Consiglio Comunale dichiara la irrilevanza della rettifica compiuta ai fini
della capacità insediativa prevista dal P.R.G. e degli oneri di attuazione
delle previsioni del P.R.G.; la deliberazione è assunta sulla base di
istruttoria compiuta dagli uffici comunali, in cui sia documentato, anche con
atti testimoniali, lo stato di fatto all’epoca di adozione del P.R.G.
4. Le interpretazioni di norme e
prescrizioni di P.R.G. che si rendessero necessarie in sede di gestione della
attuazione del P.R.G. per uniformare i comportamenti applicativi sono adottate,
per presa d’atto, dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale che
si avvale della C.I.E. e degli Uffici Comunali.
5. Sono altresì atti discrezionali degli
organismi comunali competenti:
a) - la modifica della sottoclasse di
destinazione di immobili a destinazione residenziale e produttiva, nell’ambito
della stessa classe di destinazione e/o, nell’ambito della stessa sottoclasse,
e la modifica dei rapporti quantitativi - se definiti - tra specifiche
destinazioni funzionali degli edifici;
b) - nelle aree a destinazione agricola
produttiva (cfr. III.1.5. § A) e nelle aree di tutela ambientale (cfr. III.1.5. § C) e nelle aree agricole speciali di tipo aS2 (cfr. III.1.5. §
D) e improprie (cfr. III.1.5. § E) la individuazione di immobili da dedicare ad
attività sportive pubbliche e private e
ad attività di addestramento di animali, quando compatibili con la conservazione delle
caratteristiche agronomiche dei suoli ai fini dell’eventuale ripristino
dell’attività agricola;
c) - nelle aree a destinazione agricola
produttiva (cfr. III.1.5. § A) e nelle aree agricole improprie (cfr. III.1.5. §
E) la individuazione di immobili per l’impianto di discariche controllate di
rifiuti solidi urbani e/o di inerti. Discariche di inerti possono altresì
essere ubicate in aree destinate ad usi insediativi (cfr. III.1.1., 1°c., pti 1,2,3) quando consentano la riqualificazione ambientale
di aree degradate;
d) - la individuazione di aree per la
realizzazione, da parte del Comune, di strutture di accoglienza di popolazioni
nomadi, nonché per la realizzazione di strutture di primo intervento atte a
sopperire a situazioni di particolare disagio abitativo;
6. L’esercizio delle discrezionalità
suddette, anche su istanza di soggetti interessati, non costituisce Variante di
P.R.G. ed avviene mediante atti deliberativi motivati sulla base di istruttoria
compiuta dagli uffici comunali.
7. Le modifiche di cui alla lettera a) sono
adottate dalla Giunta Comunale sulla base di progetti di massima nei quali
siano specificate le finalità e compatibilità, sottoposti a parere preventivo
della C.I.E.. L’individuazione degli immobili di cui
alla lettera b) avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base di
programmi di intervento redatti dal proponente che descrivano l’attività in
progetto e gli interventi necessari sul suolo e sugli edifici; la deliberazione
preciserà gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti nell’ambito degli
interventi di cui al Titolo II B in all. C1 p.ti 1, 2, 3, 4, 5; con la deliberazione suddetta potrà
altresì essere ammessa la realizzazione di edifici di servizio a carattere
temporaneo per non più di mq. 500 di S.U.L. e subordinatamente all’impegno alla
rimozione dei fabbricati al cessare dell’attività. L’altezza di tali edifici
non potrà essere superiore a m. 4,50. Con gli interventi di recupero degli
edifici può essere prevista la sistemazione delle aree direttamente pertinenti
anche con manti di finitura ed opere integrative a cielo aperto in misura non
superiore a 5 volte la superficie coperta. L’intervento potrà essere
subordinato alla stipula di una Convenzione di disciplina delle modalità di
realizzazione e d’uso degli impianti nonché delle modalità di ripristino al
cessare delle attività. L’individuazione delle aree di cui alle lettere c),d) ed e) del 5°c. avviene con deliberazione del Consiglio
Comunale e, per le aree alla lett. c)
nel rispetto delle procedure stabilite
per il settore dalle leggi vigenti.
9. Nel quadro di attività suaccennato il C.C. può adottare documenti di
indirizzo diretti ad orientare gli interventi in concreto di trasformazione
urbanistica ed edilizia verso la costituzione di un ambiente urbano rispondente
a determinati requisiti di qualità, per quanto non stabilito dal R.E. approvato dal Comune con D.C.C. n°57
del 12.6.2003 o in all. C1 “Normativa Tecnica”.
c) assetto
urbanistico ed amministrativo del P.R.G.
1. Ai fini
della programmata attuazione delle previsioni del piano regolatore nel
territorio comunale sono individuati:
- Sistemi
insediativi
- Distretti
urbanistici
- Isolati.
2. I distretti
urbanistici sono aggregazioni di isolati cui sono riferite le dotazioni
esistenti ed i fabbisogni di servizi e di infrastrutture a livello locale.
3. I sistemi
insediativi, sono aggregazioni di distretti urbanistici e costituiscono, le
dimensioni urbane ottimali per la programmazione degli interventi nei servizi di
interesse comunale; in essi trovano pertanto verifica soglie demografiche e
dotazioni infrastrutturali.
4. Gli
isolati, o aree di censimento urbanistico (aree di indagine), sono il minimo
aggregato di dati di contabilità urbana di comparazione tra stato di fatto e
progetto; essi non hanno efficacia normativa. L’attuazione delle previsioni del
P.R.G. è disciplinata per aree di intervento.
5. I sistemi
insediativi sono cinque, e cioè:
1 - Capoluogo,
costituito dai distretti urbanistici: (D.U.) 1, 2, 3, 4
2 - Mappano,
costituto dal D.U. n°7
3 -
Villaretto, costituito dal D.U. n°8
4 - Area
industriale 1, costituita dal D.U. n°5
5 - Area
industriale 2, costituita dal D.U. n°6
d) Coordinamento con prescrizioni legislative di settore. Ai
fini della corretta applicazione delle presenti normative urbanistiche il
presente PRGC promuove e coordina le proprie disposizioni con gli strumenti di
cui si è dotato.
In particolare si richiamano:
1) le Delibere di C.C. n°75 del 30.11.2000, e successiva
integrazione di cui alla D.C.C del 16.12.2003, della L.R. 28/98 e s.m.i.);[1]
2)
3)
Ogni
intervento edilizio dovrà quindi essere attuato nel pieno rispetto delle prescrizioni
urbanistiche, tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, dei criteri
commerciali e della zonizzazione acustica.
In
particolare, e con specifico riferimento agli artt.11-27 del Regolamento
Edilizio relativamente alle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici a
cui il PRGC si uniforma, questi saranno applicabili successivamente
all’approvazione regionale della presente Variante.
[1]A seguito
delle modifiche ex officio della Regione Piemonte in sede di approvazione con
D.G.R. n. 9-5152 del 29/01/2007, tutti i riferimenti agli “Indirizzi generali e
criteri di programmazione urbanistica per l’insediamenti del commercio in sede
fissa, in attuazione del D.Lgs.
114/98” si considerano eliminati dagli elaborati di P.R.G.C. in quanto non
adeguati alle norme vigenti (D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/06)