Art. I.I.2. - Sistemazione urbanistica

 

1. L’istanza di concessione, di autorizzazione o la dichiarazione di inizio di attività per opere di trasformazione urbanistica ed edilizia deve in ogni caso avere per oggetto la sistemazione urbanistica dell’intera area asservita all’edificio al manufatto interessato dalle opere edilizie o comunque all’intervento oggetto della concessione, e degli altri atti autorizzativi o dichiarativi in ottemperanza alle norme e prescrizioni del P.R.G.

2. Il rilascio della concessione, della autorizzazione e l’accettazione della dichiarazione di inizio della attività,  è subordinato all’impegno da parte degli aventi titolo alla cessazione di ogni attività in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. sul fondo interessato.

3. Ai fini dell’applicazione del disposto del precedente comma non sono considerate attività in contrasto con prescrizioni del P.R.G., quelle connesse alla coltivazione ed all’allevamento familiare di piccoli animali da cortile, e/o la cui compatibilità con gli usi ammessi è espressamente riconosciuta dalla Giunta Comunale, fatti salvi eventuali provvedimenti amministrativi assunti ai sensi di leggi di tutela della incolumità e della salute pubblica e dell’igiene dell’abitato.

4. La concessione per l’utilizzazione delle risorse naturali, ove richieda la alterazione delle caratteristiche dei luoghi, è subordinata all’impegno da parte del richiedente alla sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione stessa.

5. Contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, compresi o meno nell’ambito di S.U.E., è fatto obbligo di provvedere alla ubicazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo le prescrizioni impartite dal Comune, ed alla cessione gratuita e sistemazione delle aree relative.

6. I progetti e le opere devono essere conformi alle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

7. Negli interventi di sistemazione delle aree libere, connessi con gli interventi di nuova costruzione, i progetti dovranno prevedere il mantenimento della permeabilità delle superfici alle acque piovane, in misura di norma non inferiore a 1/3, salvo che ragioni di tutela dell’inquinamento delle falde acquifere non richiedano la impermeabilità.