1. L’istanza di concessione, di
autorizzazione o la dichiarazione di inizio di attività per opere di
trasformazione urbanistica ed edilizia deve in ogni caso avere per oggetto la
sistemazione urbanistica dell’intera area asservita all’edificio al manufatto
interessato dalle opere edilizie o comunque all’intervento oggetto della
concessione, e degli altri atti
autorizzativi o dichiarativi in ottemperanza alle norme e prescrizioni del
P.R.G.
2. Il rilascio della concessione, della
autorizzazione e l’accettazione della dichiarazione di inizio della attività, è
subordinato all’impegno da parte degli aventi titolo alla cessazione di ogni
attività in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. sul fondo interessato.
3. Ai fini dell’applicazione
del disposto del precedente comma non sono considerate attività in contrasto
con prescrizioni del P.R.G., quelle connesse alla coltivazione ed
all’allevamento familiare di piccoli animali da cortile, e/o la cui
compatibilità con gli usi ammessi è espressamente riconosciuta dalla Giunta Comunale, fatti salvi
eventuali provvedimenti amministrativi assunti ai sensi di leggi di tutela
della incolumità e della salute pubblica e dell’igiene dell’abitato.
4. La concessione per
l’utilizzazione delle risorse naturali, ove richieda la alterazione delle
caratteristiche dei luoghi, è subordinata all’impegno da parte del richiedente
alla sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione stessa.
5. Contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia, compresi o meno nell’ambito di S.U.E., è fatto obbligo di provvedere
alla ubicazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
secondo le prescrizioni impartite dal Comune, ed alla cessione gratuita e
sistemazione delle aree relative.
6. I progetti e le opere devono essere conformi alle norme per il
superamento delle barriere architettoniche.
7. Negli interventi di sistemazione delle aree libere, connessi con gli
interventi di nuova costruzione, i progetti dovranno prevedere il mantenimento
della permeabilità delle superfici alle acque piovane, in misura di norma non
inferiore a 1/3, salvo che ragioni di tutela dell’inquinamento delle falde
acquifere non richiedano la impermeabilità.