1. È fatto obbligo di
cessazione di ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinata
al rilascio della concessione ai sensi della legge 28/1/1977 n. 10, della
autorizzazione a norma di leggi statali e regionali e delle presenti norme fino
al conseguimento della concessione o autorizzazione nei modi e forme di legge.
2. Il disposto del precedente comma si applica agli interventi che non
abbiano conseguito regolare licenza o concessione, o autorizzazione, o per le
quali gli atti amministrativi suddetti siano scaduti o annullati.
3. Le autorizzazioni
rilasciate con efficacia a tempo determinato (precari) non possono essere
prorogate alla loro scadenza, se non previo conseguimento della concessione o
dell’autorizzazione a norma delle Leggi Statali e Regionali in vigore; la
scadenza, ove non precisata nell’atto originario, è fissata dal Sindaco e comunicata
all’interessato assieme al termine per la rimozione delle opere e manufatti.