Art. I.I.3. - Attività in corso ed autorizzazioni temporanee

 

1. È fatto obbligo di cessazione di ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinata al rilascio della concessione ai sensi della legge 28/1/1977 n. 10, della autorizzazione a norma di leggi statali e regionali e delle presenti norme fino al conseguimento della concessione o autorizzazione nei modi e forme di legge.

2. Il disposto del precedente comma si applica agli interventi che non abbiano conseguito regolare licenza o concessione, o autorizzazione, o per le quali gli atti amministrativi suddetti siano scaduti o annullati.

3. Le autorizzazioni rilasciate con efficacia a tempo determinato (precari) non possono essere prorogate alla loro scadenza, se non previo conseguimento della concessione o dell’autorizzazione a norma delle Leggi Statali e Regionali in vigore; la scadenza, ove non precisata nell’atto originario, è fissata dal Sindaco e comunicata all’interessato assieme al termine per la rimozione delle opere e manufatti.