A) CONCESSIONI
1. Fatti salvi i casi di gratuità
previsti dall’art. 9 della legge n.
10/77 la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo
commisurato alla incidenza
delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché
al costo di costruzione.
2. L’entità di
contributi di cui al
precedente comma e le modalità della
loro applicazione sono
stabilite con deliberazione del
Consiglio Comunale a
norma di atti amministrativi del Consiglio Regionale
assunti in attuazione ai disposti degli artt. 5, 6, 10
della L. 28.1.1977 n. 10.
4. Nelle aree
destinate ad usi extra-agricoli, o
ad essi assimilabili, la cui urbanizzazione non è prevista
nell’arco di validità del programma
di attuazione, la
concessione per interventi di nuova
costruzione può essere rilasciata
solo su aree urbanizzate o se subordinata all’impegno del concessionario di provvedere
alle urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto della concessione; la
corresponsione del contributo di
cui al
(**) 5.
Ai fini dell’applicazione del
precedente comma, si
definiscono aree urbanizzate
quelle dotate di
opere di urbanizzazione primaria,
collegate funzionalmente con
quelle comunali, e cioè:
a) sistema viario pedonale e/o veicolare, per il
collegamento e l’accesso agli edifici; spazi di sosta e parcheggio;
b) impianto municipale di
distribuzione idrica a caratteristiche idonee a sopportare le utenze
dell’insediamento;
c) impianto municipale di
smaltimento dei rifiuti liquidi, a caratteristiche idonee a
smaltire i carichi
indotti dall’insediamento;
(**) d) rete ed impianti di
distribuzione della energia elettrica e della illuminazione pubblica per il
sistema viario.
6. Nelle aree destinate ad uso agricolo, l’immobile
oggetto della concessione
deve avere accesso
diretto al sistema
viario, disporre di spazi di sosta a parcheggio pertinenziale
ai sensi della L. 122/89 nella misura stabilita al seguente art. IV.II.17 ed
essere allacciabile agli impianti di cui
alle lettere b) e c) del precedente
7. Il disposto di cui al
precedente
8. Per interventi ricadenti su
aree destinate ad uso agricolo, a servizi generali o
attrezzature ed impianti
tecnologici di servizio urbano
e territoriale, ha titolo
sostitutivo dell’impianto di cui alla lettera c) del precedente
9. Le opere eseguite
a norma del
presente articolo sono gratuitamente cedute al Comune a semplice richiesta e
non danno titolo ad indennizzi,
riconoscimenti o prelazioni di alcun tipo: gli oneri per la
loro esecuzione sono
riconosciuti, ai fini dell’applicazione del precedente
10. La concessione è rilasciata
unicamente per opere previste, ammesse o compatibili con le prescrizioni
del P.R.G. e con le presenti norme.
11. Le modifiche di destinazioni
d’uso di immobili, aree ed edifici, sono ammissibili in quanto
compatibili:
a) con le destinazioni d’uso dei
suoli e degli edifici stabilite nel P.R.G. e negli strumenti urbanistici esecutivi
e con le altre norme e prescrizioni di P.R.G.
b) con le previsioni e
prescrizioni di altri piani,
programmi e regolamenti
generali e settoriali formati dal
Comune a norma delle leggi
vigenti, e comunque operanti in forza di legge
c) con la
situazione infrastrutturale esistente,
primaria, secondaria ed indotta
d) con eventuali clausole convenzionali
o di
atti di impegno unilaterale relativi
all’immobile oggetto di
modifica di destinazione.
12. Agli effetti delle
presenti norme le
modifiche di destinazione sono
considerati nuovi interventi; la concessione è subordinata alla corresponsione
di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione
primaria e secondaria da sostenere in
relazione al carico sulle infrastrutture da esse prodotte, secondo
modalità che verranno
stabilite con deliberazione del
Consiglio Comunale.
13. (soppresso)
B) AUTORIZZAZIONI
14. Fatto salvo quanto stabilito al precedente
art. I.1.3, 4°c. di N.d.A. , le Le
autorizzazioni, di qualsiasi
natura e specie, sono ammissibili in quanto
compatibili:
a) con le norme e prescrizioni di
P.R.G.;
b) con le previsioni e
prescrizioni di altri piani,
programmi e regolamenti
generali e)settoriali formati dal
Comune a norma delle leggi
vigenti, o comunque operanti in forza di legge;
c) con la
situazione infrastrutturale esistente,
primaria, secondaria ed indotta;
d) con eventuali clausole convenzionali o di atti
di impegno unilaterali relativi ad immobili oggetto di autorizzazione.
(**) 15.
La compatibilità
di cui alla lett. a) del precedente comma può non essere
richiesta, ad insindacabile
giudizio del Comune, nel caso
di autorizzazioni per
opere ed interventi temporanei,
quando esista l’impegno da parte del richiedente alla rimessa in pristino dei
luoghi a semplice richiesta del Comune.
16. L’autorizzazione può essere a tempo
determinato o indeterminato ed è comunque
revocabile ove si
verifichino condizioni
diverse da quelle
che ne hanno
determinato l’ammissibilità.
17. L’autorizzazione può essere gratuita od onerosa in quanto assimilabile ad
intervento di trasformazione urbanistica
od edilizia, o in applicazione di leggi statali e regionali o di regolamenti locali vigenti a norma di
legge.
18. Autorizzazioni e concessioni
con efficacia temporanea possono comunque essere rilasciate, prescindendo da
norme e prescrizioni del P.R.G. per i seguenti interventi:
a) occupazioni di suolo pubblico
per opere di sostegno a eventi stagionali o assimilabili riconducibili allo sviluppo
socio-economico della collettività,
b) per opere contingibili ed
urgenti, su suolo pubblico e privato, quando ne sia chiara la temporaneità in
ragione degli eventi che ne determinano le opere stesse.
La scadenza è fissata dal Sindaco
insieme al termine per la rimozione delle opere.