Art. I.c.I.3 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

 

A) CONCESSIONI

1. Fatti  salvi i casi  di gratuità  previsti dall’art. 9 della legge n.  10/77 la concessione è subordinata alla corresponsione di  un  contributo  commisurato  alla  incidenza  delle  opere di urbanizzazione  primaria  e  secondaria,   nonché  al  costo  di costruzione.

2. L’entità  di  contributi  di  cui al  precedente  comma e le modalità    della   loro   applicazione   sono   stabilite   con deliberazione   del   Consiglio   Comunale   a   norma   di  atti amministrativi del Consiglio Regionale assunti  in  attuazione ai disposti degli artt. 5, 6, 10 della L. 28.1.1977 n. 10.

3. In  ogni  caso  il  contributo  da  versare  in corrispettivo monetario per le opere di urbanizzazione primaria non può essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare il nuovo  intervento  ai  pubblici  servizi o per  le  opere  di cui all’art. 10 della legge 28.1.1977 n. 10, e può essere ridotto in proporzione  alle  opere  che  il  concessionario  si  impegna ad eseguire direttamente.

4. Nelle  aree  destinate  ad  usi  extra-agricoli,  o  ad  essi assimilabili,  la cui urbanizzazione non è prevista nell’arco di validità   del  programma  di  attuazione,  la  concessione  per interventi  di nuova  costruzione può  essere rilasciata solo su aree urbanizzate o se subordinata all’impegno  del concessionario di  provvedere  alle  urbanizzazioni  contestualmente  alle opere oggetto della concessione;  la  corresponsione  del contributo di cui al 1’  comma non ha titolo sostitutivo  della esistenza delle urbanizzazioni.

(**)  5.  Ai  fini  dell’applicazione  del  precedente  comma, si definiscono   aree  urbanizzate   quelle  dotate    di  opere  di urbanizzazione  primaria,  collegate  funzionalmente  con  quelle comunali, e cioè:

a) sistema viario pedonale e/o veicolare,  per il collegamento e l’accesso agli edifici; spazi di sosta e parcheggio;

b) impianto municipale di distribuzione idrica a caratteristiche idonee a sopportare le utenze dell’insediamento;

c) impianto municipale  di  smaltimento dei  rifiuti  liquidi, a caratteristiche   idonee a   smaltire   i    carichi   indotti dall’insediamento;

(**) d) rete ed impianti di distribuzione della energia elettrica e della illuminazione pubblica per il sistema viario.

6. Nelle aree destinate ad uso agricolo, l’immobile oggetto della concessione  deve  avere  accesso  diretto  al   sistema  viario, disporre di spazi di sosta a parcheggio pertinenziale ai sensi della L. 122/89 nella misura stabilita al seguente art.  IV.II.17  ed essere allacciabile  agli impianti di cui alle lettere b)  e c) del precedente 5’ comma, ove esistano o se ne preveda la esecuzione.

7. Il disposto di cui al precedente 6’ comma si applica altresì per immobili ricadenti in aree oggetto di S.U.E. o in aree di cui il Programma  di Attuazione eventualmente adottato preveda l’urbanizzazione, in riferimento alle reti ed impianti di progetto.

8. Per interventi ricadenti su aree destinate ad uso agricolo, a servizi  generali  o  attrezzature  ed  impianti  tecnologici  di servizio   urbano   e   territoriale,   ha   titolo   sostitutivo dell’impianto di cui alla lettera c)  del precedente  5’ comma la posa  di  sistemi  individuali  o  collettivi  di  smaltimento  e depurazione delle acque di  rifiuto riconosciuti  idonei  a norma della legge L. 319/76 e successivi provvedimenti. In tale caso è dovuto, ove applicabile, l’intero contributo.

9. Le  opere  eseguite  a  norma  del  presente  articolo  sono gratuitamente cedute al  Comune a semplice  richiesta e  non danno titolo ad indennizzi,  riconoscimenti o prelazioni di alcun tipo: gli  oneri per la  loro  esecuzione  sono  riconosciuti, ai fini dell’applicazione del precedente 3’  comma, fino alla concorrenza massima dell’80%  del corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria definito  a norma del  precedente  secondo  comma, fatto salvo quanto stabilito al precedente 8’ comma.

10. La concessione è  rilasciata unicamente per opere previste, ammesse o compatibili con le  prescrizioni  del P.R.G.  e  con le presenti norme.

11. Le  modifiche di  destinazioni  d’uso di  immobili,  aree ed edifici, sono ammissibili in quanto compatibili:

a) con le destinazioni d’uso dei suoli e degli edifici stabilite nel P.R.G. e negli strumenti urbanistici esecutivi e con le altre norme e prescrizioni di P.R.G.

b) con le previsioni e prescrizioni di altri piani,  programmi e regolamenti  generali  e settoriali  formati dal  Comune  a norma delle leggi vigenti, e comunque operanti in forza di legge

c) con  la  situazione  infrastrutturale  esistente,  primaria, secondaria ed indotta

d) con eventuali clausole  convenzionali o  di  atti  di impegno unilaterale  relativi  all’immobile   oggetto   di   modifica  di destinazione.

12.   Agli  effetti   delle   presenti  norme   le  modifiche  di destinazione sono considerati nuovi interventi; la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e  secondaria da sostenere  in  relazione al  carico sulle  infrastrutture da esse prodotte,   secondo   modalità   che   verranno   stabilite  con deliberazione del Consiglio Comunale.

13. (soppresso)

B) AUTORIZZAZIONI

14.  Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. I.1.3, 4°c. di N.d.A. , le  Le autorizzazioni,  di  qualsiasi  natura  e  specie, sono ammissibili in quanto compatibili:

a) con le norme e prescrizioni di P.R.G.;

b) con le previsioni e prescrizioni di altri piani,  programmi e regolamenti  generali  e)settoriali  formati dal  Comune  a norma delle leggi vigenti, o comunque operanti in forza di legge;

c) con  la  situazione  infrastrutturale  esistente,  primaria, secondaria ed indotta;

d) con  eventuali clausole  convenzionali o di  atti  di impegno unilaterali relativi ad immobili oggetto di autorizzazione.

(**)  15.  La compatibilità  di cui alla lett. a) del precedente comma può  non essere  richiesta,  ad insindacabile giudizio del Comune,  nel  caso  di  autorizzazioni  per  opere  ed interventi temporanei, quando esista l’impegno da parte del richiedente alla rimessa in pristino dei luoghi a semplice richiesta del Comune.

16.   L’autorizzazione   può   essere  a  tempo   determinato  o indeterminato  ed  è  comunque  revocabile  ove  si  verifichino condizioni   diverse   da  quelle   che   ne   hanno  determinato l’ammissibilità.

17.  L’autorizzazione può  essere gratuita od  onerosa in quanto assimilabile  ad  intervento  di  trasformazione  urbanistica  od edilizia,  o  in applicazione di  leggi statali e regionali  o di regolamenti locali vigenti a norma di legge.

18. Autorizzazioni e concessioni con efficacia temporanea possono comunque essere rilasciate, prescindendo da norme e prescrizioni del P.R.G. per i seguenti interventi:

a) occupazioni di suolo pubblico per opere di sostegno a eventi stagionali o assimilabili riconducibili allo sviluppo socio-economico della collettività,

b) per opere contingibili ed urgenti, su suolo pubblico e privato, quando ne sia chiara la temporaneità in ragione degli eventi che ne determinano le opere stesse.

La scadenza è fissata dal Sindaco insieme al termine per la rimozione delle opere.