1 - Gli interventi sulla destinazione d'uso comprendono:
a) conservazione della destinazione originaria del suolo anche
se impropria, e cioè la destinazione fissata da atti autorizzativi di natura
urbanistica od edilizia e/o nel classamento catastale precedente alla adozione
del PRG, fatte salve specifiche prescrizioni del PRG o provvedimenti assunti
dal Sindaco a tutela dell'igiene, dell'ambiente, dell'incolumità e del decoro
urbano a norma delle vigenti leggi e regolamenti;
b) conservazione delle destinazioni in atto diverse dalle
originarie, e cioè la destinazione assunta per effetto di atti amministrativi o
accertata dagli uffici comunali o attestata con atto sostitutivo di notorietà
dal proprietario o avente causa o accertata in atti notarili o perizie
asseverate;
c) cessazione della destinazione in atto in quanto impropria;
d) modifica della destinazione: consiste nell'adibire i suoli a
destinazioni diverse da quelle originarie o in atto o ad usi diversi da quelli
stabiliti negli atti autorizzativi o concessori che comportino una classe e/o
sottoclasse di destinazione diversa, secondo le classificazioni di cui al 5°
c.; la nuova destinazione deve essere conforme alle destinazioni previste negli
strumenti urbanistici, fatti salvi usi territoriali che risultino ammissibili a
norma dell'art. I.c.II.6.
2 - Gli interventi di cui alle lett. b) e d), nel caso non siano contestuali ad
interventi edilizi sono subordinati a denuncia, in quanto non
siano stati già oggetto di provvedimenti autorizzativi. Gli interventi di cui
alle lett. a) e c) non sono soggetti ad alcun adempimento d'obbligo, se non a seguito
di provvedimento del Sindaco.
3 - Le modifiche di destinazione d'uso di immobili, aree ed edifici
sono ammissibili in quanto compatibili, in modo concorrente:
a) con le destinazioni d'uso dei suoli e degli edifici stabilite nel
PRG e negli strumenti urbanistici esecutivi e con le altre norme e prescrizioni
del PRG;
b) con le previsioni e prescrizioni di altri piani, programmi e
regolamenti generali e settoriali formati dal Comune a norma delle leggi
vigenti, e comunque operanti in forza di legge;
c) con la esistente situazione infrastrutturale primaria, secondaria
ed indotta;
d) con eventuali clausole convenzionali o di atti di impegno
unilaterale relativi all'immobile oggetto di modifica di destinazione.
La legge
regionale n. 19/99 art.8 stabilisce i
casi in cui la modifica di destinazione comporta la corresponsione di contributi.
4 - Si richiama quanto stabilito al titolo III delle N.d.A. del PRG
per quanto riguarda le destinazioni d'uso fissate per ciascun immobile, area o
zona del territorio comunale.
5 - Le destinazioni d'uso stabilite a III.I.1. di N.d.A. di PRG sono
così precisate, in ragione delle specifiche esigenze funzionali:
CLASSE SOTTOCLASSE
R Residenziale R residenziale
(cfr.III.I.3
NdA PRG) Ra residenziale abitativa
Rt residenziale
ed attività terziaria in genere
Rts residenziale
e attività ricreative
Rtc residenziale
e attività commerciali
Rtd residenziale
e attività direzionali
P Produttiva I a carattere industriale
(cfr.III.I.4
NdA PRG) A1 a carattere artigianale di produzione
A2 a carattere artigianale di servizio
A2a
- fino a mq. 150 di superficie utile
A2b
- oltre mq. 150 di superficie utile
T Terziaria Tr a
carattere ricettivo
(cfr. *III.I.4 NdA PRG)Tc a carattere commerciale
Tc1
- all'ingrosso
Tc2a - al dettaglio fino a mq. 250 di sup. vendita
Tc2b
- al dettaglio ed esercizi pubblici
con sup. vendita tra i 250 e i 600 mq.
Tc2c
-al dettaglio ed esercizi pubblici
con sup. vendita
superiore a 600 mq.
Ts per
attività ricreative
Td per
attività direzionali
6 - Il passaggio da una classe e/o sottoclasse di destinazione ad
altra classe e/o sottoclasse costituisce modifica di destinazione. Il passaggio da una sottoclasse ad
un’altra della medesima classe è soggetto ad autorizzazione.
7 - Si stabiliscono, in ogni caso, le seguenti compatibilità
funzionali e d'uso: fatte salve le ulteriori specificazioni contenute
nell'appendice II
Sottoclassi Destinazioni Limiti compatib. Limiti S.U
di destin. Compatibili S.U. tot U.I
compatib
mq. Mq.
R Tc2a,
A2a max 250 250
Rt/ts/tc/td Tc2a/b (1) (1)
Tc2c (1) (2) (1)
(2)
I cfr.
NdA di PRG III.1.4. lettera A
A1 cfr.
NdA di PRG III.1.4. lettera B
A2 Tc2 cfr. NdA di PRG III.1.4. lettera
C
Tr C,
Ts (1)
(2) -
Tc2a/b (1) (2) 250
- 600
Ts C,
Tr (1)
(2) -
Tc2a/b (1) (2) 250
- 600
A2a (1) (2) 150
Td Tc2a/b (1) (2) 250
- 600
A2a (2) 150
S.U. tot =
Superficie utile in complesso
S.U. U.I =
Superficie utile per singole unità immobiliari
Nel caso di
attività commerciali al dettaglio
(1) Per quanto
definito nei quadri sinottici e/o nelle schede normative, o in norma
generale, o con specifica decisione dell'organo collegiale competente o nei
documenti di programmazione comunale della rete distributiva
(2) Per quanto
definito a III.1.4. lett.C, NdA.
di PRG