Art. I.c.II.2 - Urbanizzazione

 

1 - Comprende la esecuzione di opere preordinate alla nuova edificazione, oppure al servizio di edifici, di tessuti edilizi esistenti e degli abitanti esistenti o di cui si prevede l'insediamento. Dette opere sono elencate all'art. 51 della L.r. 56/77.

2 - Sono considerati interventi di urbanizzazione anche tutti quei manufatti che modificano stabilmente il terreno per un uso che richieda una preventiva valutazione di opportunitą e di convenienza, sia per l'armonico sviluppo dell'abitato che per il razionale assetto dell'ambiente. Sono pertanto tali:

a) la costruzione e l'apertura al pubblico transito di portici;

b) i passaggi coperti e scoperti in diretta comunicazione con aree pubbliche;

c) le strade private anche se chiuse da cancelli alle estremitą;

d) gli scavi e i reinterri connessi ad opere di urbanizzazione, e le modifiche al suolo pubblico e privato;

e) i movimenti di terra, sbancamenti, livellamenti, sgomberi, ecc., non ri­chiesti da esigenze agricole, ma funzionalmente connessi con l'esecuzione di opere edilizie od altre trasformazioni urbanistiche;

f) i servizi a rete (oleodotti, elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche ed impianti analoghi);

g) ogni oggetto che, a scopo pubblicitario o per altro scopo, venga esposto od affisso all'esterno dei fabbricati o dei manufatti o venga collocato, con opportuni sostegni, su area pubblica o su area privata, anche se non visibile da spazio pubblico;

h) opere dirette al miglioramento dei requisiti ambientali quali alberature, giardini, cortine antirombo e simili.

3 - (soppresso)