1 - Comprende la esecuzione di opere preordinate alla nuova
edificazione, oppure al servizio di edifici, di tessuti edilizi esistenti e
degli abitanti esistenti o di cui si prevede l'insediamento. Dette opere sono
elencate all'art. 51 della L.r. 56/77.
2 - Sono considerati interventi di urbanizzazione anche tutti quei
manufatti che modificano stabilmente il terreno per un uso che richieda una
preventiva valutazione di opportunitą e di convenienza, sia per l'armonico
sviluppo dell'abitato che per il razionale assetto dell'ambiente. Sono pertanto
tali:
a) la costruzione e l'apertura al pubblico transito di portici;
b) i passaggi coperti e scoperti in diretta comunicazione con aree
pubbliche;
c) le strade private anche se chiuse da cancelli alle estremitą;
d) gli scavi e i reinterri connessi ad opere
di urbanizzazione, e le modifiche al suolo pubblico e privato;
e) i movimenti di terra, sbancamenti, livellamenti, sgomberi, ecc.,
non richiesti da esigenze agricole, ma funzionalmente connessi con
l'esecuzione di opere edilizie od altre trasformazioni urbanistiche;
f) i servizi a rete (oleodotti, elettrodotti, gasdotti, linee
telefoniche ed impianti analoghi);
g) ogni oggetto che, a scopo pubblicitario o per altro scopo, venga
esposto od affisso all'esterno dei fabbricati o dei manufatti o venga
collocato, con opportuni sostegni, su area pubblica o su area privata, anche se
non visibile da spazio pubblico;
h) opere dirette al miglioramento dei requisiti ambientali quali
alberature, giardini, cortine antirombo e simili.
3 - (soppresso)