Art. I.c.II.4 - Frazionamento

 

1 - Ai fini del presente RE della presente Normativa Tecnica si intende per frazionamento la suddivisione di un'area in lotti.

2 - Le aree inedificate in aree di insediamenti urbani, non costituenti perti­nenza di edifici, o non asservite ad edifici in atti pubblici, non possono di norma essere frazionate se di superficie unitaria superiore a mq. 3000, se non in attuazione di un SUE, a meno che il frazionamento sia diretto a dotazioni aggiuntive di superficie di pertinenza di edifici esistenti. Il PRG individua le aree dove, in ogni caso, ogni intervento è subordinato alla formazione ed approvazione di un SUE.

3 - Nel frazionamento di aree su cui insistono edifici, e/o costituenti perti­nenza di edifici, e/o asservite ad edifici in atti pubblici, devono risultare rispettati, per le aree residue asservite ai preesistenti edifici, i valori parametrici assegnati dal PRG al rapporto di copertura, alla densità edilizia e di utilizzazione fondiaria e territoriale, come se fossero aree libere ed edificabili.

4 - Nella parte di territorio comunale definita per usi extraurbani il frazio­namento delle aree è ammesso unicamente nei seguenti casi:

a) se diretto alla migliore utilizzazione dei suoli da parte di aziende agri­cole esistenti, alla rettifica di confini o alla ricomposizione fondiaria;

b) se diretto alla costituzione di nuove aziende agricole; in tal caso le aree frazionate devono risultare non inferiori alla minima unità colturale necessaria, e comunque di superficie non inferiore, di norma, a mq 5000;

c) se diretto ad integrare le aree di pertinenza di edifici esistenti.

5 - Non è comunque ammesso il frazionamento a scopo edificatorio di aree non urbanizzate.

6 - Nelle domande di concessione o nella denuncia, per interventi su aree risultanti da frazionamenti successivi all'adozione del PRG, deve essere documentata l'esistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi.

7 - La documentazione deve essere riferita anche agli immobili interessati dal frazionamento e non oggetto di intervento.

8 - Ove non sussistano le condizioni predette, la concessione o l'autorizza­zione non possono essere rilasciate fino alla esibizione di atti di fraziona­mento che consentano il rispetto di tutti gli indici, parametri e prescrizioni del PRG e del presente Normativa Tecnica.

9 - Ove in frazionamento avvenga indipendentemente da interventi edificatori in progetto, l'avente titolo può sottoporre il progetto di frazionamento al Comune il quale, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti sopra fissa­ti, rilascia dichiarazione di conformità senza pregiudizio di ogni successivo adempimento e verifica.

10 - Le norme ai precedenti commi non si applicano nei casi di frazionamento coattivo o per divisione patrimoniale in esecuzione di atti di successione, a norma di legge.