1 - Ai fini del presente RE della
presente Normativa Tecnica si intende per frazionamento la suddivisione
di un'area in lotti.
2 - Le aree inedificate in
aree di insediamenti urbani, non costituenti pertinenza di edifici, o non
asservite ad edifici in atti pubblici, non possono di norma essere frazionate
se di superficie unitaria superiore a mq. 3000, se non in attuazione di un SUE,
a meno che il frazionamento sia diretto a dotazioni aggiuntive di superficie di
pertinenza di edifici esistenti. Il PRG individua le aree dove, in ogni caso,
ogni intervento è subordinato alla formazione ed approvazione di un SUE.
3 - Nel frazionamento di
aree su cui insistono edifici, e/o costituenti pertinenza di edifici, e/o
asservite ad edifici in atti pubblici, devono risultare rispettati, per le aree
residue asservite ai preesistenti edifici, i valori parametrici assegnati dal
PRG al rapporto di copertura, alla densità edilizia e di utilizzazione fondiaria
e territoriale, come se fossero aree libere ed edificabili.
4 - Nella parte di
territorio comunale definita per usi extraurbani il frazionamento delle aree è
ammesso unicamente nei seguenti casi:
a) se diretto alla migliore utilizzazione dei suoli da parte di
aziende agricole esistenti, alla rettifica di confini o alla ricomposizione
fondiaria;
b) se diretto alla costituzione di nuove aziende agricole; in tal caso
le aree frazionate devono risultare non inferiori alla minima unità colturale
necessaria, e comunque di superficie non inferiore, di norma, a mq 5000;
c) se diretto ad integrare le aree di pertinenza di edifici esistenti.
5 - Non è comunque ammesso
il frazionamento a scopo edificatorio di aree non urbanizzate.
6 - Nelle domande di
concessione o nella denuncia, per interventi su aree risultanti da
frazionamenti successivi all'adozione del PRG, deve essere documentata
l'esistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi.
7 - La documentazione deve
essere riferita anche agli immobili interessati dal frazionamento e non oggetto
di intervento.
8 - Ove non sussistano le condizioni predette, la concessione o
l'autorizzazione non possono essere rilasciate fino alla esibizione di atti di
frazionamento che consentano il rispetto di tutti gli indici, parametri e prescrizioni
del PRG e del presente Normativa Tecnica.
9 - Ove in frazionamento avvenga indipendentemente da interventi
edificatori in progetto, l'avente titolo può sottoporre il progetto di
frazionamento al Comune il quale, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti
sopra fissati, rilascia dichiarazione di conformità senza pregiudizio di ogni
successivo adempimento e verifica.
10 - Le norme ai precedenti commi non si applicano nei casi di
frazionamento coattivo o per divisione patrimoniale in esecuzione di atti di
successione, a norma di legge.