Art. I.c.II.5 - Utilizzazione di risorse naturali

 

A.  Attivitā estrattive, di cava o torbiera

1 - Le suddette attivitā sono ammesse per quanto disciplinato da leggi e provvedimenti statali e regionali in materia.

2 - In ogni caso l'esercizio dell'attivitā esclude qualunque opera e manufatto per la trasformazione e/o commercializzazione del materiale, non riconducibile al semplice accatastamento o a baracche e tettoie per la protezione e conser­vazione di mezzi d'opera, esonerando da tali prescrizioni le attivitā di trasformazione esistenti alla data di adozione della Variante 5.

 

B. Utilizzazione di risorse naturali

3 - L'utilizzazione di risorse naturali, per quanto consentita a norma delle vigenti leggi statali e regionali, č subordinata all'impegno da parte del richiedente alla sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione. La sistemazione dei luoghi, con rimozione di ogni opera o manufatto costruito, sarā oggetto di specifico progetto approvato dal Consiglio comunale.

4 - Si richiama il disposto del 2° c. del par. A) e, in quanto applicabile, dell'art. 7, 4° c., della l. 94/82.