A. Attivitā estrattive, di
cava o torbiera
1 - Le suddette attivitā sono ammesse per quanto disciplinato da leggi
e provvedimenti statali e regionali
in materia.
2 - In ogni caso l'esercizio dell'attivitā esclude qualunque opera e
manufatto per la trasformazione e/o commercializzazione del materiale, non
riconducibile al semplice accatastamento o a baracche e tettoie per la
protezione e conservazione di mezzi d'opera, esonerando da tali prescrizioni le
attivitā di trasformazione esistenti alla data di adozione della Variante 5.
B. Utilizzazione di risorse naturali
3 - L'utilizzazione di risorse naturali, per quanto consentita a norma
delle vigenti leggi statali e regionali, č subordinata all'impegno da parte del
richiedente alla sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione. La
sistemazione dei luoghi, con rimozione di ogni opera o manufatto costruito,
sarā oggetto di specifico progetto approvato dal Consiglio comunale.
4 - Si richiama il disposto del 2° c. del par. A) e, in quanto
applicabile, dell'art. 7, 4° c., della l. 94/82.