Art. I.c.III.1 -  Manutenzione ordinaria.

 

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano  le opere di riparazione,  rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare   o   mantenere  in efficienza gli impianti tecnologici.

2. Essi consistono di norma nelle operazioni di:

-      tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;

-      riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali,  recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;

-      riparazione e sostituzione  di  infissi e pavimenti esterni  ed interni;

-      sostituzione di rivestimenti esterni ed interni;

-      riparazione  ed  ammodernamento  di  impianti  tecnici  che non comportino  la costruzione  o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

-      opere di allacciamento di immobili a pubblici servizi.

3. Ove nelle opere  sopra  descritte  che  interessino l’esterno degli edifici si preveda l’impiego di materiali a caratteristiche diverse  da  quelle  dei  materiali  originari,  l’intervento  č assimilato alla manutenzione straordinaria e pertanto soggetto ad autorizzazione,  (omesso).

4. (omesso).