1. Gli interventi di manutenzione
ordinaria riguardano
le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici.
2. Essi consistono di norma nelle
operazioni di:
-
tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento
degli intonaci;
-
riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni,
manti di copertura, pavimentazioni esterne;
-
riparazione e sostituzione di
infissi e pavimenti esterni ed
interni;
-
sostituzione di rivestimenti esterni ed interni;
-
riparazione ed
ammodernamento di impianti
tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per
servizi igienici e tecnologici;
-
opere di allacciamento di immobili a pubblici
servizi.
3. Ove nelle opere sopra
descritte che interessino l’esterno degli edifici si
preveda l’impiego di materiali a caratteristiche diverse da quelle
dei materiali originari,
l’intervento č assimilato alla
manutenzione straordinaria e pertanto soggetto ad autorizzazione, (omesso).
4. (omesso).