Art. I.c.III.10 - Altri interventi

 

A - Riparazioni, ripristino, rinnovo

a1. Sono le opere rese necessarie da vetusta’ dell’immobile o di sue componenti, da casi fortuiti (fulmine, allagamento, grandinata, ecc.) o da deterioramento prodotto dall’uso o dall’incuria; e comprendono ripristini e rappezzi, con l’impiego di materiali e caratteristiche tecnologiche e formati uguali a quelli esistenti, esse concorrono alla conservazione dei singoli elementi costitutivi dell’immobile.

 

B - Ammodernamento ed integrazione di impianti tecnici

b1. Sono le opere di manutenzione, integrazione e sostituzione degli elementi costitutivi degli impianti tecnici per usi civile ed industriale (impianto idraulico, sanitario, elettrico, del gas, di riscaldamento, di ascensori, ecc.), ivi comprese le opere di assistenza muraria necessaria.

b2. Si richiamano in quanto applicabili i disposti dell’art. 18 del DPR 1052/77, della L. 46/90, del DPR 425/94 e dell’art. I.c.III.3 del R.E della Normativa Tecnica.

 

C - Allacciamento ai pubblici servizi

c1. Sono le opere necessarie ad allacciare gli impianti tecnologici degli edifici alle reti infrastrutturali comunali. Esse comprendono pertanto la posa di cavi, tubi, canalizzazioni e apparecchiature, solo in quanto necessarie all’allacciamento, e le opere di assistenza muraria necessarie, ivi compresi scavi, reinterri, formazione di letti di posa, esecuzione di tracce e ripristini; è invece esclusa la  nuova formazione di murature e d i opere in elevazione di qualsiasi tipo, non riconducibile alla realizzazione di cunicoli interrati, la modifica di destinazione di vani esistenti

 

D - Realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici

d1. Sono le opere dirette all’adeguamento dei servizi igienico-sanitari e degli impianti tecnologici carenti, sia per usi civili che industriali. Dette opere possono comportare modeste modifiche planimetriche interne all’unità immobiliare e limitatamente alle necessita’ di realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici e di provvedere volumi tecnici di servizio per gli impianti

 

E - Recupero igienico, tecnologico e funzionale dell’organismo edilizio; ammodernamento

e1. Sono le opere che, senza trasformare l’edificio negli elementi strutturali e tipologici o nella destinazione (nel qual caso le opere si configurerebbero come intervento di ristrutturazione), tendono a migliorare le condizioni di abitabilità, di agibilità e di immagine di un fabbricato, o delle singole unità immobiliari di cui è composto, attraverso un insieme sistematico di interventi:

* la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici apportando, se richiesto, le necessarie modifiche interne e creando, se indispensabili, volumi tecnici esterni, per quanto ammesso dal PRG;

* la modifica distributiva dello spazio interno delle singole unità immobiliari:

* la formazione di vespai, di intercapedini e di ogni altra opera diretta a rimuovere cause di insalubrità degli edifici o a migliorare i requisiti di isolamento termico ed acustico, senza modificazioni della architettura esterna;

* approfondimento del piano di calpestio al piano terra di locali di abitazione, per conseguire una maggiore altezza interpiano;

* il superamento delle barriere architettoniche, a norma della l. 13/89, quando non venga alterata la sagoma dell’edificio.

 

F - Consolidamento

f1. Sono le opere necessarie per conservare la stabilita’ dei fabbricati o di parti di essi, intervenendo sugli elementi strutturali con un insieme di opere conservative di riparazione, ripristino e sostituzione con elementi strutturali di uguali caratteristiche compositive.

Tali opere comprendono di norma:

* opere di sottofondazione e sottomurazione di qualsiasi genere;

* iniezioni con materiali consolidanti;

* posa di catene, tiranti, ecc.;

* opere puntuali di controspinta e rinforzo;

* sostituzione di strutture in elevazione con altre in identica posizione planimetrica e di uguale ingombro, anche a diversa caratteristica tecnologica e tipologica;

* formazione di strutture orizzontali dirette alla costituzione di sistemi statici indipendenti dagli esistenti, di cui è richiesta la conservazione (solai in c.a. pieno o misti, alleggeriti o non, soprastanti a volte, impalcati in legno a struttura ordinata, ecc.);

* sostituzione di elementi strutturali orizzontali (volte, impalcati in legno, ecc.) con altri aventi uguali caratteristiche tecnologiche e compositive. Diversi elementi strutturali sono ammessi unicamente nel caso di impalcati in legno con travatura portante non ordinata costituita da legname di recupero non squadrato e non rettilineo, posato ad interassi irregolari, di norma originariamente predisposti per controsoffittature di decoro.

f2. Le opere di consolidamento non devono provocare alterazioni all’architettura esterna degli immobili, a meno di opere di controspinta e rinforzo.