A - Riparazioni, ripristino,
rinnovo
a1. Sono le opere rese necessarie
da vetusta’ dell’immobile o di sue componenti, da
casi fortuiti (fulmine, allagamento, grandinata, ecc.) o da deterioramento
prodotto dall’uso o dall’incuria; e comprendono ripristini e rappezzi, con
l’impiego di materiali e caratteristiche tecnologiche e formati uguali a quelli
esistenti, esse concorrono alla conservazione dei singoli elementi costitutivi
dell’immobile.
B - Ammodernamento ed
integrazione di impianti tecnici
b1. Sono le opere di
manutenzione, integrazione e sostituzione degli elementi costitutivi degli
impianti tecnici per usi civile ed industriale (impianto idraulico, sanitario,
elettrico, del gas, di riscaldamento, di ascensori, ecc.), ivi comprese le
opere di assistenza muraria necessaria.
b2. Si richiamano in quanto
applicabili i disposti dell’art. 18 del DPR 1052/77, della L. 46/90, del DPR
425/94 e dell’art. I.c.III.3 del R.E della
Normativa Tecnica.
C - Allacciamento ai pubblici
servizi
c1. Sono le opere necessarie ad
allacciare gli impianti tecnologici degli edifici alle reti infrastrutturali
comunali. Esse comprendono pertanto la posa di cavi, tubi, canalizzazioni e
apparecchiature, solo in quanto necessarie all’allacciamento, e le opere di
assistenza muraria necessarie, ivi compresi scavi, reinterri,
formazione di letti di posa, esecuzione di tracce e ripristini; è invece
esclusa la nuova
formazione di murature e d i opere in elevazione di qualsiasi tipo, non
riconducibile alla realizzazione di cunicoli interrati, nè
la modifica di destinazione di vani esistenti
D - Realizzazione ed
integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici
d1. Sono le opere dirette all’adeguamento dei servizi
igienico-sanitari e degli impianti tecnologici carenti, sia per usi civili che
industriali. Dette opere possono comportare modeste modifiche planimetriche
interne all’unità immobiliare e limitatamente alle necessita’
di realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici e di
provvedere volumi tecnici di servizio per gli impianti
E - Recupero igienico,
tecnologico e funzionale dell’organismo edilizio; ammodernamento
e1. Sono le opere che, senza
trasformare l’edificio negli elementi strutturali e tipologici o nella
destinazione (nel qual caso le opere si configurerebbero come intervento di
ristrutturazione), tendono a migliorare le condizioni di abitabilità, di
agibilità e di immagine di un fabbricato, o delle singole unità immobiliari di
cui è composto, attraverso un insieme sistematico di interventi:
* la realizzazione ed
integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici apportando, se
richiesto, le necessarie modifiche interne e creando, se indispensabili, volumi
tecnici esterni, per quanto ammesso dal PRG;
* la modifica distributiva dello
spazio interno delle singole unità immobiliari:
* la formazione di vespai, di
intercapedini e di ogni altra opera diretta a rimuovere cause di insalubrità
degli edifici o a migliorare i requisiti di isolamento termico ed acustico, senza modificazioni della architettura esterna;
* approfondimento del piano di
calpestio al piano terra di locali di abitazione, per conseguire una maggiore
altezza interpiano;
* il superamento delle barriere
architettoniche, a norma della l. 13/89, quando non venga alterata la sagoma
dell’edificio.
F - Consolidamento
f1. Sono le opere necessarie per
conservare la stabilita’ dei fabbricati o di parti di
essi, intervenendo sugli elementi strutturali con un insieme di opere
conservative di riparazione, ripristino e sostituzione con elementi strutturali
di uguali caratteristiche compositive.
Tali opere comprendono di norma:
* opere di sottofondazione e sottomurazione di qualsiasi genere;
* iniezioni con materiali
consolidanti;
* posa di catene, tiranti, ecc.;
* opere puntuali di controspinta
e rinforzo;
* sostituzione di strutture in
elevazione con altre in identica posizione planimetrica e di uguale ingombro, anche
a diversa caratteristica tecnologica e tipologica;
* formazione di strutture
orizzontali dirette alla costituzione di sistemi statici indipendenti dagli
esistenti, di cui è richiesta la conservazione (solai in c.a. pieno o misti,
alleggeriti o non, soprastanti a volte, impalcati in legno a struttura
ordinata, ecc.);
* sostituzione di elementi
strutturali orizzontali (volte, impalcati in legno, ecc.) con altri aventi
uguali caratteristiche tecnologiche e compositive. Diversi elementi strutturali
sono ammessi unicamente nel caso di impalcati in legno con travatura portante
non ordinata costituita da legname di recupero non squadrato e non rettilineo,
posato ad interassi irregolari, di norma originariamente predisposti per
controsoffittature di decoro.
f2. Le opere di consolidamento
non devono provocare alterazioni all’architettura esterna degli immobili, a meno
di opere di controspinta e rinforzo.