Art. I.c.III.11 - Interventi di conservazione allo stato di fatto.

 

1. Sugli edifici per i quali è prescritta la conservazione dello stato di fatto nelle aree di interesse ambientale e documentario, topograficamente individuati dal P.R.G.,  sono ammessi interventi che non alterino la superficie  utile,  la destinazione d’uso, il volume e la superficie coperta.