1. Sono classificati a termine quegli edifici ed
impianti, a carattere
permanente e non,
ritenuti pregiudizievoli per la qualità dell’ambiente circostante e per un
adeguato svolgersi delle destinazioni d’uso fissate dal P.R.G..
2. Essi, destinati nel tempo all’abbattimento, possono essere soggetti unicamente ad interventi di ordinaria manutenzione. La loro demolizione è condizione inderogabile per il rilascio di qualunque autorizzazione o
concessione relativa a
unità catastali che le
includono, diverse dalla
ordinaria e straordinaria manutenzione.