Art. I.c.III.13 - Edifici con manutenzione a termine.

 

1. Sono  classificati  a termine quegli  edifici ed  impianti, a carattere  permanente  e  non,  ritenuti  pregiudizievoli  per la qualità  dell’ambiente circostante e per  un  adeguato svolgersi delle destinazioni d’uso fissate dal P.R.G..

2. Essi,  destinati  nel tempo all’abbattimento,  possono essere soggetti unicamente ad  interventi di ordinaria  manutenzione. La loro  demolizione è  condizione inderogabile per il  rilascio di qualunque  autorizzazione  o   concessione   relativa   a  unità catastali  che   le   includono,   diverse   dalla   ordinaria  e straordinaria manutenzione.