Art. I.c.III.14 - Interventi edilizi di nuova costruzione.

 

1. Gli interventi di nuova costruzione  consistono in interventi su aree  inedificate o di  sostituzione  di  strutture esistenti, previa demolizione totale o parziale,  in modo cosi’ rilevante da configurare l’intervento di ricostruzione (più del 50% del perimetro del volume e/o superficie utile esistente al netto delle porzioni in demolizione senza ricostruzioni compensative).