1. Gli interventi di nuova costruzione consistono
in interventi su aree inedificate o
di sostituzione di
strutture esistenti, previa demolizione totale o parziale, in modo cosi’
rilevante da configurare l’intervento di ricostruzione (più del 50% del
perimetro del volume e/o superficie
utile esistente al netto delle porzioni in demolizione senza ricostruzioni
compensative).