Art. I.c.III.16 - Destinazione d'uso: conservazione, cessazione, modifica

 

1 - Si richiamano i disposti dell'art. I.c.II.1, intendendoli applicati agli edifici.

2 - In particolare:

a) per edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale destinato per la maggior parte (e cioè più del 50% della sua superficie utile) ad uso di abitazione e ascrivibile nella maggior parte al gruppo A della classe I della classificazione catastale;

b) per edificio abitativo si intende quel fabbricato urbano o rurale destinato alla abitazione e alle sue dirette pertinenze;

c) per edificio o impianto produttivo industriale, artigianale o terziario si intende quell'edificio, o in genere fabbricato o parte, costruito per le esigenze di una attività industriale, artigianale o commerciale e non suscettibile di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni e ascrivibile alla classe II della classificazione catastale;

d) per complesso o insediamento produttivo industriale, artigianale o terziario è da intendere quell'edificio o gruppo di edifici caratterizzati per la maggior parte, e cioè per più del 50% della superficie utile, da edifici o da unità immobiliari di cui alla precedente lettera c) e in cui unità immobiliari o edifici a destinazione diversa hanno destinazione accessoria o pertinenziale alla destinazione principale, e non suscettibili di autonomo godimento, o destinazione funzionalmente connessa, quali abitazioni di presidio o guardiania, attività di sostegno ed integrative, ecc.

e) edificio commerciale, ricettivo o terziario in genere - Si intende quel fabbricato, ascrivibile per la maggior parte (e cioè più del 50% della superficie utile) ai gruppi B e/o C della classe I della classificazione catastale.

f) fabbricato accessorio e/o pertinenze - (**) Si dicono “accessori” e/o “pertinenze” quei fabbricati non abitabili che siano funzionalmente connessi, nell’uso all’edificio principale ed alle unità immobiliari di cui è costituito e a destinazione residenziale, produttiva, commerciale, ecc., costituenti a catasto servizio complementare. Essi non possono essere autorizzati se non contestualmente al fabbricato “principale” od a servizio di un fabbricato “principale esistente”, o delle unità immobiliari di cui tali fabbricati sono costituiti.

g) Impianti per allevamento

   - intensivo:

      si intendono le strutture per allevamenti definiti di tipo intensivo da Leggi e provvedimenti regionali e statali di settore, e comunque con capacità di stabulazione superiore a quella stabilita per gli allevamenti a carattere familiare

  - familiare:

    si intendono le strutture per allevamenti non intensivi, come definiti da Leggi e provvedimenti di settore, sempreché la capacità di stabulazione sia inferiore a 25 capi per bovini e suini ed altri animali di peso superiore a q.li 0,5 per unità viva ed a 100 capi per altri animali di peso inferiore.

h) Per azienda agricola, forestale o zootecnica s’intende l’unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

i) Fabbricati rurali

      A norma dell’art. 39 del D.P.R. 1.12.1949 n°1142 sono le costruzioni e porzioni di costruzioni con accessori appartenenti allo stesso proprietario e avente titolo ai terreni cui servono e siano destinati:

      a) - all’abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi per tali anche guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché coloro che conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai;

     b) - al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

      c) - alla conservazione e  prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

3 - Ai fini delle presenti norme si intende:

a) - per unità immobiliare: quanto stabilito agli artt. 40 e seguenti del (**) D.P.R. n. 1142 del 1.12.1949 e cioè quella entità o porzione di immobile caratterizzata da autonomia funzionale e da situazione di fatto consistente nell’impiego quale bene a stante

b) - per unità locale: si intende il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, bottega,  negozio, bar, albergo, studio professionale, uffici, magazzino ecc.)in cui si realizza la produzione di beni o si svolge o si organizza la prestazione di servizi

 

4 - Concorre alla destinazione d’uso di un immobile l’attività che in esso si svolga per quanto accertato dagli uffici comunali, in via di fatto o su base documentale, o oggetto di dichiarazione resa con atto notorio.

      Le principali attività minori non abitative sono così definibili:

1) Commercio all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio, e ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione (D.L. 13 31.3.1998)

2) Commercio al dettaglio: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (D.L. 13 31.3.1998)

3) Attività industriali: l’attività imprenditoriale diretta alla lavorazione o trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni, anche immateriali, quando si svolga in unità locali di S.U.L. superiore a mq. 1500 o quando non riconducibile per limiti dimensionali, alla attività artigianale

4) Attività artigianali: l’attività imprenditoriale come definita al pto 3, quando riconducibile, per numero di addetti, ai limiti dimensionali di cui alla L. 8 Agosto 1995 n° 443 (1) e/o si svolga in unità  locali di S.U.L. inferiore a mq. 1500, escluse le attività agricole e le prestazioni di servizi commerciali e di intermediazione salvo che siano strumentali ed accessorie dell’esercizio dell’impresa. Sono da intendersi “attività artigianali di servizio” quelle funzionali alla individuazione residenziale e/o diretta alla manutenzione di beni di consumo, degli edifici, dei mezzi di trasporto

5) Attività ricettive: sono quelle disciplinate dalla L. 217 del 17.5.1993 e dalle leggi regionali

 

5 -L’attività che si svolge in concreto negli edifici deve essere compatibile con norme e prescrizioni del P.R.G.

 

6 - Le definizioni dettate ai precedenti 2°,3° e 4° c. possono essere modificate ed integrate con deliberazione del Consiglio Comunale per quanto di comune senso lessicale, nonché sulla base dell’attività di definizione delle diverse materie compiuta dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti cui competono attività censuarie.

 



(1) - per impresa che non lavora in serie:                                                                                              max.22 dipendenti

     - per impresa che lavora in serie:                                                                                                     max.12 dipendenti

     - per impresa nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento:                 max.40 dipendenti

     - per imprese di trasporto:                                                                                                               max.  8 dipendenti

     - per imprese di costruzioni                                                                                                             max. 14 dipendenti