1 - Si richiamano i disposti
dell'art. I.c.II.1, intendendoli applicati agli edifici.
2 - In particolare:
a) per edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano
o rurale destinato per la maggior parte (e cioè più del 50% della sua
superficie utile) ad uso di abitazione e ascrivibile nella maggior parte al
gruppo A della classe I della classificazione catastale;
b) per edificio abitativo si intende quel fabbricato urbano o
rurale destinato alla abitazione e alle sue dirette pertinenze;
c) per edificio o impianto produttivo industriale, artigianale o
terziario si intende quell'edificio, o in genere fabbricato o parte,
costruito per le esigenze di una attività industriale, artigianale o
commerciale e non suscettibile di una destinazione estranea alle esigenze
suddette senza radicali trasformazioni e ascrivibile alla classe II della
classificazione catastale;
d) per complesso o insediamento produttivo industriale, artigianale
o terziario è da intendere quell'edificio o gruppo di edifici
caratterizzati per la maggior parte, e cioè per più del 50% della superficie utile,
da edifici o da unità immobiliari di cui alla precedente lettera c) e in cui
unità immobiliari o edifici a destinazione diversa hanno destinazione
accessoria o pertinenziale alla destinazione principale, e non suscettibili di
autonomo godimento, o destinazione funzionalmente connessa, quali abitazioni di
presidio o guardiania, attività di sostegno ed integrative, ecc.
e) edificio commerciale, ricettivo o terziario in genere - Si
intende quel fabbricato, ascrivibile per la maggior parte (e cioè più del 50%
della superficie utile) ai gruppi B e/o C della classe I della classificazione
catastale.
f) fabbricato accessorio e/o pertinenze - (**) Si dicono
“accessori” e/o “pertinenze” quei fabbricati non abitabili che siano
funzionalmente connessi, nell’uso all’edificio principale ed alle unità
immobiliari di cui è costituito e a destinazione residenziale, produttiva,
commerciale, ecc., costituenti a catasto servizio complementare. Essi non
possono essere autorizzati se non contestualmente al fabbricato “principale” od
a servizio di un fabbricato “principale esistente”, o delle unità immobiliari
di cui tali fabbricati sono costituiti.
g) Impianti per allevamento
- intensivo:
si intendono le strutture
per allevamenti definiti di tipo intensivo da Leggi e provvedimenti regionali e
statali di settore, e comunque con capacità di stabulazione superiore a quella
stabilita per gli allevamenti a carattere familiare
- familiare:
si intendono le strutture
per allevamenti non intensivi, come definiti da Leggi e provvedimenti di settore,
sempreché la capacità di stabulazione sia inferiore a 25 capi per bovini e
suini ed altri animali di peso superiore a q.li 0,5 per unità viva ed a 100
capi per altri animali di peso inferiore.
h) Per azienda agricola, forestale o zootecnica s’intende
l’unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non
contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la
produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo
(conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in
associazione ad un mezzadro o colono parziario.
i) Fabbricati rurali
A norma dell’art. 39 del
D.P.R. 1.12.1949 n°1142 sono le costruzioni e porzioni di costruzioni con
accessori appartenenti allo stesso proprietario e avente titolo ai terreni cui
servono e siano destinati:
a) - all’abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla
manuale coltivazione della terra, ritenendosi per tali anche guardiani o
custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché coloro che
conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai;
b) - al ricovero del
bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
c) - alla conservazione e prima manipolazione
dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle
macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.
3 - Ai fini delle presenti norme si intende:
a) - per unità immobiliare: quanto stabilito agli artt. 40 e
seguenti del (**) D.P.R. n. 1142 del 1.12.1949 e cioè quella entità o porzione
di immobile caratterizzata da autonomia funzionale e da situazione di fatto
consistente nell’impiego quale bene a sè stante
b) - per unità locale: si intende il luogo variamente
denominato (stabilimento, laboratorio, bottega, negozio, bar, albergo, studio
professionale, uffici, magazzino ecc.)in cui si realizza la produzione di beni
o si svolge o si organizza la prestazione di servizi
4 - Concorre alla destinazione d’uso di un immobile l’attività che in
esso si svolga per quanto accertato dagli uffici comunali, in via di fatto o su
base documentale, o oggetto di dichiarazione resa con atto notorio.
Le principali attività
minori non abitative sono così definibili:
1) Commercio all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad
altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio, e ad utilizzatori professionali,
o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di
commercio interno, di importazione o di esportazione (D.L. 13 31.3.1998)
2) Commercio al dettaglio: l’attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su
aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente
al consumatore finale (D.L. 13 31.3.1998)
3) Attività industriali: l’attività imprenditoriale diretta
alla lavorazione o trasformazione di materie prime, alla produzione e allo
scambio di semilavorati, di merci e di beni, anche immateriali, quando si
svolga in unità locali di S.U.L. superiore a mq. 1500 o quando non
riconducibile per limiti dimensionali, alla attività artigianale
4) Attività artigianali: l’attività imprenditoriale come
definita al pto 3, quando riconducibile, per numero
di addetti, ai limiti dimensionali di cui alla L. 8 Agosto 1995 n° 443 (1) e/o si svolga in unità locali di S.U.L. inferiore a mq. 1500,
escluse le attività agricole e le prestazioni di servizi commerciali e di intermediazione
salvo che siano strumentali ed accessorie dell’esercizio dell’impresa. Sono da
intendersi “attività artigianali di servizio” quelle funzionali alla
individuazione residenziale e/o diretta alla manutenzione di beni di consumo,
degli edifici, dei mezzi di trasporto
5) Attività ricettive: sono quelle disciplinate dalla L. 217
del 17.5.1993 e dalle leggi regionali
5 -L’attività che si svolge in concreto negli edifici deve essere
compatibile con norme e prescrizioni del P.R.G.
6 - Le definizioni dettate ai precedenti 2°,3° e 4° c. possono essere
modificate ed integrate con deliberazione del Consiglio Comunale per quanto di
comune senso lessicale, nonché sulla base dell’attività di definizione delle
diverse materie compiuta dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti cui competono
attività censuarie.
(1) - per impresa che non lavora
in serie: max.22
dipendenti
- per impresa che lavora in serie: max.12 dipendenti
- per impresa nei settori delle
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento: max.40 dipendenti
- per imprese di trasporto: max. 8 dipendenti
- per imprese di costruzioni max.
14 dipendenti