1. Gli interventi di restauro prescritti dal P.R.G. hanno
per oggetto le sole operazioni di restauro statico e architettonico degli edifici
il ripristino e la conservazione degli elementi originari o coerenti con
l’insieme, senza alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e di
prospetti esterni, salvo l’eliminazione di elementi spuri e deturpanti e senza
modificazione delle destinazioni d’uso ove la modificazione stessa non sia
prescritta dal P.R.G..
2. Gli interventi di risanamento conservativo prescritti
dal P.R.G. hanno per oggetto:
a) il restauro statico ed
architettonico degli edifici ed il loro adattamento interno per il recupero
igienico e funzionale in attuazione delle destinazioni d’uso previste dal
P.R.G., da attuare nel rispetto delle strutture edilizie originarie esterne ed
interne. La sostituzione, ove necessaria, degli
elementi strutturali degradati, interni ed esterni, dovrà avvenire con elementi
aventi, gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti;
b) la introduzione di impianti e
di locali necessari all’uso attuale;
c) la eliminazione delle aggiunte
di epoca recente, di carattere superfetativo o
deturpante in riferimento non solo all’edificio ma anche all’area di
pertinenza;
d)il ripristino e la definitiva
sistemazione delle aree verdi o pavimentate.
La sostituzione di volte e di
solai interni agli edifici, anche con elementi strutturali differenti, è ammessa
solo nei casi di necessita’ per la tutela della
incolumità, previo accertamento del danno temuto da parte degli Uffici
Comunali, e ove non risulti possibile provvedere ad opere di consolidamento o
di ripristino per aree degradate limitate.
3. (omesso)
4. Non sono consentite modifiche
volumetriche o variazioni nella quota di estradosso dei solai, nè della quota di gronda e di colmo delle coperture se non
per marginali rettifiche di allineamento, che non alterino il complessivo
andamento delle coperture.
5. Le modifiche ammesse alla
composizione planimetrica interna degli edifici, possono interessare unicamente
elementi non strutturali, variabili rispetto alla tipologia degli immobili.
6. Non sono consentite
alterazioni della
tipologia e tecnologia edilizia, o l’impoverimento dell’apparato
decorativo.