Art. I.c.III.4. - Interventi di restauro e risanamento conservativo con vincolo specifico di P.R.G.

 

1. Gli interventi di restauro prescritti dal P.R.G. hanno per oggetto le sole operazioni di restauro statico e architettonico degli edifici il ripristino e la conservazione degli elementi originari o coerenti con l’insieme, senza alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e di prospetti esterni, salvo l’eliminazione di elementi spuri e deturpanti e senza modificazione delle destinazioni d’uso ove la modificazione stessa non sia prescritta dal P.R.G..

2. Gli interventi di risanamento conservativo  prescritti dal P.R.G. hanno per oggetto:

a) il restauro statico ed architettonico degli edifici ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale in attuazione delle destinazioni d’uso previste dal P.R.G., da attuare nel rispetto delle strutture edilizie originarie esterne ed interne. La sostituzione, ove necessaria, degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, dovrà avvenire con elementi aventi, gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti;

b) la introduzione di impianti e di locali necessari all’uso attuale;

c) la eliminazione delle aggiunte di epoca recente, di carattere superfetativo o deturpante in riferimento non solo all’edificio ma anche all’area di pertinenza;

d)il ripristino e la  definitiva sistemazione delle aree verdi o pavimentate.

La sostituzione di volte e di solai interni agli edifici, anche con elementi strutturali differenti, è ammessa solo nei casi di necessita’ per la tutela della incolumità, previo accertamento del danno temuto da parte degli Uffici Comunali, e ove non risulti possibile provvedere ad opere di consolidamento o di ripristino per aree degradate limitate.

3. (omesso)

4. Non sono consentite modifiche volumetriche o variazioni nella quota di estradosso dei solai, della quota di gronda e di colmo delle coperture se non per marginali rettifiche di allineamento, che non alterino il complessivo andamento delle coperture.

5. Le modifiche ammesse alla composizione planimetrica interna degli edifici, possono interessare unicamente elementi non strutturali, variabili rispetto alla tipologia degli immobili.

6. Non sono consentite alterazioni della  tipologia e tecnologia edilizia, o l’impoverimento dell’apparato decorativo.