1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o
la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di
nuovi elementi ed impianti.
La ristrutturazione edilizia
comporta il mantenimento della sagoma planimetrica e volumetrica esistente
dell’edificio, salvo le compensazioni (senza incrementi) necessarie alla migliore
efficienza ed al decoro e comunque non eccedenti il 50% del perimetro e/o del
volume o, della superficie utile per opere valutabili secondo tale parametro.
La ristrutturazione edilizia comprende gli interventi ammessi ai seguenti artt.
I.c.III.6/7/10. L’acquisizione, per effetto di tali norme, di nuove superfici
utili, comprese nella sagoma dell’edificio, non può eccedere, per gli edifici a
destinazione produttiva, il 20% della S.U.L. esistente.