Art. I.c.III.5. - Interventi di ristrutturazione edilizia.

 

1. Gli  interventi  di ristrutturazione edilizia  sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio  in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi  comprendono il  ripristino o  la sostituzione di alcuni elementi  costitutivi dell’edificio,  la  eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La ristrutturazione edilizia comporta il mantenimento della sagoma planimetrica e volumetrica esistente dell’edificio, salvo le compensazioni (senza  incrementi) necessarie alla migliore efficienza ed al decoro e comunque non eccedenti il 50% del perimetro e/o del volume o, della superficie utile per opere valutabili secondo tale parametro. La ristrutturazione edilizia comprende gli interventi ammessi ai seguenti artt. I.c.III.6/7/10. L’acquisizione, per effetto di tali norme, di nuove superfici utili, comprese nella sagoma dell’edificio, non può eccedere, per gli edifici a destinazione produttiva, il 20% della S.U.L. esistente.