Art. I.c.III.6. - Interventi   di   ristrutturazione   con  vincolo specifico di P.R.G.. 

 

1. Gli interventi di ristrutturazione prescritti dal P.R.G. hanno per  oggetto il  recupero  degli edifici alla  destinazione d’uso prevista dal P.R.G. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) conservazione  delle facciate esterne ed interne,  dei  volumi esistenti,  degli  andamenti  dei tetti, nonché dell’apparato decorativo

b) conservazione dell’impianto  strutturale  originario, pure con l’adozione  di   previdenze   atte   al    consolidamento   ed all’isolamento termico ed acustico

c) conservazione  dell’impianto  distributivo  caratterizzante la tipologia dell’edificio.

2. Negli interventi di cui al precedente comma è ammesso:

a) integrare le aperture su facciate prive di definito  carattere architettonico e, di norma,  non   fronteggianti   su    spazi pubblici, onde  migliorare  i  requisiti di soleggiamento e di areazione;

b) introdurre   impianti  e   locali  igienici  necessari all’uso attuale;

c) introdurre  ascensori  e  scale  che  non   compromettano   la struttura  dell’edificio,  sempreché  non  si  dia luogo alla formazione di  volumi  tecnici che modifichino la sagoma delle coperture esistenti;

d) recuperare alla destinazione d’uso abitativa volumi, travate e porticati di carattere  permanente,  nel rispetto del seguente art. II.c.II.13/14,   nell’ambito   della sagoma dell’edificio;  in  tal  caso  la  visuale libera delle eventuali  finestre  ricavate nelle opere di completamento non potrà  essere  inferiore  a  mt. 5 nei confronti di edifici ricadenti nello stesso lotto, e di m. 10 nei confronti di comparti di edifici in aree circostanti;  cosi come nelle stesse misure minime  dovrà  risultare garantita, ad opere di completamento avvenute,  la   visuale  libera   di   finestrature di edifici ricadenti nello stesso lotto o in aree circostanti.

e) innalzare delle quote di imposta  e  di  colmo delle coperture per non più di ml. 1 per allineamento  con le coperture degli edifici ai lati stanti (omesso)  al fine di recuperare maggiori luci nette interpiano.

f) traslare i solai, senza incremento del numero dei  piani fuori terra ove non sia diversamente possibile raggiungere l’altezza netta minima dei locali abitabili.

g) sostituire porzione di edifici degradati e  non  recuperabili, senza modificazione alcuna nella sagoma e  nell’allineamento e con disegno dei prospetti coerente con l’insieme.

3. Contemporaneamente agli interventi di cui al presente articolo si dovrà  provvedere alla definitiva sistemazione a verde  o con pavimentazione dell’area di pertinenza,  con l’eliminazione degli elementi aggiunti ed incoerenti con il contesto ambientale.

4. (omesso).