1. Gli interventi di ristrutturazione
prescritti dal P.R.G. hanno per oggetto il recupero
degli edifici alla destinazione
d’uso prevista dal P.R.G. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) conservazione delle facciate esterne ed
interne, dei volumi esistenti, degli
andamenti dei tetti, nonché
dell’apparato decorativo
b) conservazione dell’impianto strutturale originario, pure con l’adozione di
previdenze atte al
consolidamento ed all’isolamento
termico ed acustico
c) conservazione dell’impianto distributivo
caratterizzante la tipologia dell’edificio.
2. Negli interventi di cui al
precedente comma è ammesso:
a) integrare le aperture su
facciate prive di definito
carattere architettonico e, di norma, non
fronteggianti su spazi pubblici, onde migliorare
i requisiti di soleggiamento e di
areazione;
b) introdurre impianti e
locali igienici necessari all’uso attuale;
c) introdurre ascensori e
scale che non
compromettano la struttura dell’edificio, sempreché
non si dia luogo alla formazione di volumi
tecnici che modifichino la sagoma delle coperture esistenti;
d) recuperare alla destinazione
d’uso abitativa volumi, travate e porticati di carattere permanente, nel rispetto del seguente art.
II.c.II.13/14, nell’ambito della sagoma dell’edificio; in
tal caso la
visuale libera delle eventuali
finestre ricavate nelle opere di
completamento non potrà essere inferiore
a mt. 5 nei confronti di edifici
ricadenti nello stesso lotto, e di m. 10 nei confronti di comparti di edifici
in aree circostanti; cosi’ come nelle stesse
misure minime dovrà risultare garantita, ad opere di
completamento avvenute, la visuale
libera di finestrature di edifici ricadenti nello
stesso lotto o in aree circostanti.
e) innalzare delle quote di imposta e di
colmo delle coperture per non più di ml. 1 per allineamento con le coperture degli edifici ai lati
stanti (omesso) al fine di recuperare
maggiori luci nette interpiano.
f) traslare i solai, senza
incremento del numero dei
piani fuori terra ove non sia diversamente possibile raggiungere
l’altezza netta minima dei locali abitabili.
g) sostituire porzione di edifici
degradati e non recuperabili, senza modificazione alcuna
nella sagoma e nell’allineamento e con
disegno dei prospetti coerente con l’insieme.
3. Contemporaneamente agli
interventi di cui al presente articolo si dovrà provvedere alla definitiva sistemazione
a verde o con pavimentazione dell’area
di pertinenza, con l’eliminazione degli
elementi aggiunti ed incoerenti con il contesto ambientale.
4. (omesso).