Art. I.c.III.7 - Ristrutturazione edilizia interna (RE1)

 

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia interna hanno per oggetto il recupero di edifici esistenti alle destinazioni d’uso stabilite dal P.R.G., anche con ingenti interventi di trasformazione edilizia compatibili:

a) con il mantenimento della sagoma geometrica originaria, fatte salve modeste rettifiche dell’andamento delle coperture per quanto necessario al maggior decoro ed alla funzionalità dell’edificio;

b) con il mantenimento dei caratteri originari dell’impianto micro-urbanistico.

2. L’intervento può prevedere il recupero delle destinazioni d’uso stabilite di sagome edilizie permanenti, anche non costituenti volume chiuso, comprese nel corpo di fabbrica ove ha luogo l’edificio principale

3. Gli edifici accessori all’edificio principale, e diversi da quelli di cui al precedente comma, possono essere oggetto di modesti interventi di trasformazione per i nuovi usi accessori, fatto salvo il recupero delle destinazioni d’uso principale di fabbricati accessori permanenti costituenti volume chiuso in almeno tre lati.

4. La ristrutturazione edilizia interna può prevedere la sostituzione di elementi strutturali e delle cortine d’ambito quando ciò si renda necessario per il risanamento igienico e statico dell’edificio.