1. Gli interventi di
ristrutturazione edilizia interna hanno per oggetto il recupero di edifici
esistenti alle destinazioni d’uso stabilite dal P.R.G., anche con ingenti
interventi di trasformazione edilizia compatibili:
a) con il mantenimento della
sagoma geometrica originaria, fatte salve modeste rettifiche dell’andamento delle
coperture per quanto necessario al maggior decoro ed alla funzionalità dell’edificio;
b) con il mantenimento dei
caratteri originari dell’impianto micro-urbanistico.
2. L’intervento può prevedere il
recupero delle destinazioni d’uso stabilite di sagome edilizie permanenti, anche
non costituenti volume chiuso, comprese nel corpo di fabbrica ove ha luogo
l’edificio principale
3. Gli edifici accessori
all’edificio principale, e diversi da quelli di cui al precedente comma,
possono essere oggetto di modesti interventi di trasformazione per i nuovi usi
accessori, fatto salvo il recupero delle destinazioni d’uso principale di
fabbricati accessori permanenti costituenti volume chiuso in almeno tre lati.
4. La ristrutturazione edilizia
interna può prevedere la sostituzione di elementi strutturali e delle cortine
d’ambito quando ciò si renda necessario per il risanamento igienico e statico
dell’edificio.