1. Tale intervento consiste nella
costruzione di superfici utili integrative di unità immobiliari di abitazione occupate,
al solo fine di dotare l’alloggio di servizi igienici adeguati ove ne sia
sprovvisto.
2. La superficie utile lorda cosi’ realizzata non potrà eccedere mq. 9, può essere
concessa una volta sola, e non dovrà costituire sopraelevazione dell’edificio.
3. L’intervento è ammesso su
tutti gli edifici con la sola eccezione per quelli per i quali sono prescritti interventi
di restauro e risanamento conservativo.
4. L’intervento non deve
richiedere l’allontanamento degli occupanti e non è comunque ammesso in edifici
a più di due piani fuori terra o con
alloggi aggregati, a carattere plurifamigliare.
5. Nel contingente di S.U.L. sopra stabilito sono da conteggiare le eventuali S.U.L. abusivamente realizzate anche se condonate ai sensi della l. 47/85.