Art. I.c.III.8 - Ampliamento per adeguamento igienico.

 

1. Tale intervento consiste nella costruzione di superfici utili integrative di unità immobiliari di abitazione occupate, al solo fine di dotare l’alloggio di servizi igienici adeguati ove ne sia sprovvisto.

2. La superficie utile lorda cosi’ realizzata non potrà eccedere mq. 9, può essere concessa una volta sola, e non dovrà costituire sopraelevazione dell’edificio.

3. L’intervento è ammesso su tutti gli edifici con la sola eccezione per quelli per i quali sono prescritti  interventi di restauro e risanamento conservativo.

4. L’intervento non deve richiedere l’allontanamento degli occupanti e non è comunque ammesso in edifici a più di due piani fuori terra o con alloggi aggregati, a carattere plurifamigliare.

5. Nel contingente di S.U.L. sopra stabilito sono da conteggiare le eventuali S.U.L. abusivamente realizzate anche se condonate ai sensi della l. 47/85.