Art. I.c.III.9 - Sostituzione edilizia

 

1. Tale tipo di intervento consiste nella realizzazione di nuovi edifici e/o manufatti su aree divenute libere a seguito della demolizione di edifici o manufatti esistenti di consistenza tale per cui la parte eventualmente superstite non abbia autonomia funzionale e/o sia la maggior parte delle superfici utili preesistenti. Si distingue dalla ristrutturazione in quanto la nuova costruzione non avviene nel rispetto della sagoma edilizia preesistente.

2. La nuova costruzione dovrà rispettare le previsioni del P.R.G. e i parametri di utilizzazione in esso fissati, indipendentemente dalle consistenze edilizie preesistenti.