Art. I.c.IV.2 - Distanze e confrontanze tra le costruzioni

 

1 - Fatto salvo quanto specificato nelle NdA del PRG si stabiliscono le seguenti norme di distanza e di confrontanza tra le costruzioni:

A) Nuove costruzioni:

a1) la distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere non inferiore a m. 10,0, anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli insediamenti in aree di nuovo impianto tale distanza non può comunque essere inferiore alla altezza del fabbricato antistante più alto;

a2) la distanza dai confini di proprietà altrui deve essere almeno pari alla metà dell'altezza dell'edificio in progetto, con un minimo di m. 5,0. È ammessa la costruzione a confine e/o in aderenza se si tratta di pareti non finestrate, applicandosi gli artt. 874, 876, 877 e 879 del Codice civile senza assenso del confinante. Possono essere altresì ridotti a m. 3,00, previo accordo con i confinanti, quando la distanza dai confini abbia semplice effetto di distacco tra edifici in linea, o a cortina, o a schiera, lungo la viabilità. L’accordo con i confinanti comporta l’impegno a non aprire finestre con carattere di veduta sui frontespizi oggetto di distacco;

a3) nel caso di intervento diretto, qualora esistano sulle proprietà limitrofe edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del PRG la cui altezza o distanza dai confini non consenta il rispetto delle distanze e confrontanze previste dal presente paragrafo, le nuove costruzioni, limitatamente a tipologie edilizie uni-bifamiliari o in linea e a schiera con altezza non superiore a m. 8,0, potranno soddisfare solo alle distanze dai confini con un minimo assoluto di m. 5,0. Sono comunque fatti salvi i disposti del punto 2), 1° c., art. 9 del dm. 1444/68;

a4) negli edifici in linea, a cortina o a schiera con fronti di lunghezza superiore a m. 40,0 devono essere previsti accessi passanti trasversali in diretta comunicazione con la viabilità pubblica in modo che ogni punto del fronte non disti più di 40,00 m. dagli accessi, e terminanti con una piazzola in cui sia inscrivibile una circonferenza di almeno m. 15,0; detti accessi passanti possono non essere previsti quando entrambi i fronti risultino accessibili da strada pubblica o di uso pubblico, ad intervalli non superiori a quelli sopradescritti;

a5) i distacchi tra corpi di fabbrica su lotti di distinte proprietà non possono essere inferiori a m. 6,00, fatte salve le norme di confrontanza e di distanza dei confini. Lo stesso distacco è prescritto tra fili di fabbrica a destinazione principale sullo steso lotto. Il distacco tra il corpo di fabbrica principale e gli edifici accessori o pertinenziali può essere ridotto alla metà dell'altezza dell'edificio accessorio, e comunque a non meno di 3,00 m.

B) Ampliamento di edifici esistenti:

b1) la distanza minima dai confini dei nuovi fili di fabbricazione e degli edifici antistanti deve essere pari a quella stabilita per le nuove co­struzioni a meno che l'ampliamento dell'edificio avvenga dalla parte opposta a quella nei cui confronti non può essere rispettata la distanza minima;

b2) nel caso di ampliamento di edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore del PRG la distanza dal confine potrà essere ridotta a m. 3,0 a norma dell'art. 873 del Codice civile, ove sia intercorso con i proprieta­ri confinanti accordo, trascritto sui registri immobiliari, relativo al rispetto della norma di confrontanza;

b3) nel caso di sopraelevazione di edifici di cui alla precedente lett. b2), ove il filo di fabbricazione dell'edificio sia a distanza inferiore a m. 5,00 dal confine, la distanza minima tra pareti finestrate antistanti a sopraelevazione eseguita non può essere inferiore a quella intercorrente tra le struttu­re edilizie esistenti. Ove tale distanza sia inferiore alla semisomma delle altezze dei fronti antistanti, e comunque sia inferiore a m. 3,00, è necessario l'assenso scritto del confinante da trascrivere nei registri immobiliari.

2 - Ai fini della confrontanza e della distanza minima tra fronti, non sono considerati ostacoli:

·       falde di copertura di edifici antistanti;

·       fabbricati accessori in proprietà dello stesso avente titolo ad edificare e distanti dalla superficie finestrata non meno delle metà della loro altezza, con un minimo di 3,00 m.;

·       elementi vegetali e di arredo delle aree libere, connessi ad urbanizzazioni di rete o di punto e non costituenti volume;

·       serre fisse o mobili.

3 - La norma di confrontanza va riferita ad un’area di parete che comprenda la finestra e determinata da parallele distanti m. 1,50 dai lati del vano della finestra.

4 - La visuale libera da confrontanze, nei limiti stabiliti, è richiesta unicamente per finestre aventi specie di veduta o prospetto a norma del Codice civile e la sua esistenza deve essere dimostrata per almeno una delle finestre dello stesso locale. Non è invece richiesta per finestrature di locali bagno, gabi­netti, disimpegni e vani scala. La visuale libera non è richiesta per pareti finestrate dello stesso edificio quando le finestre interessate appartengano alla stessa unità immobiliare.

5 - Sono ammesse distanze inferiori a quelle di cui alle lett. a2 e a3 nel caso di edifici che formino oggetto di SUE con previsioni planivolumetriche, ed unicamente per gli edifici che ne siano oggetto.