1 - Fatto salvo
quanto specificato nelle NdA del PRG si stabiliscono
le seguenti norme di distanza e di confrontanza tra
le costruzioni:
A) Nuove
costruzioni:
a1) la distanza
minima tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere non inferiore a
m. 10,0, anche quando una sola parete sia finestrata. Per gli insediamenti in
aree di nuovo impianto tale distanza non può comunque essere inferiore alla
altezza del fabbricato antistante più alto;
a2) la distanza dai
confini di proprietà altrui deve essere almeno pari alla metà dell'altezza
dell'edificio in progetto, con un minimo di m. 5,0. È ammessa la costruzione a
confine e/o in aderenza se si tratta di pareti non finestrate, applicandosi gli
artt. 874, 876, 877 e 879 del Codice civile senza assenso del confinante. Possono essere
altresì ridotti a m. 3,00, previo accordo con i confinanti, quando la distanza
dai confini abbia semplice effetto di distacco tra edifici in linea, o a
cortina, o a schiera, lungo la viabilità. L’accordo con i confinanti comporta
l’impegno a non aprire finestre con carattere di veduta sui frontespizi oggetto
di distacco;
a3) nel caso di
intervento diretto, qualora esistano sulle proprietà limitrofe edifici
costruiti anteriormente alla data di adozione del PRG la cui altezza o distanza
dai confini non consenta il rispetto delle distanze e confrontanze
previste dal presente paragrafo, le nuove costruzioni, limitatamente a
tipologie edilizie uni-bifamiliari o in linea e a schiera con altezza non
superiore a m. 8,0, potranno soddisfare solo alle distanze dai confini con un
minimo assoluto di m. 5,0. Sono comunque fatti salvi i disposti del punto 2),
1° c., art. 9 del dm. 1444/68;
a4) negli edifici in
linea, a cortina o a schiera con fronti di lunghezza superiore a m. 40,0 devono
essere previsti accessi passanti trasversali in diretta comunicazione con la
viabilità pubblica in modo che ogni punto del fronte non disti più di
a5) i distacchi tra
corpi di fabbrica su lotti di distinte proprietà non possono essere inferiori a
m. 6,00, fatte salve le norme di confrontanza e di
distanza dei confini. Lo stesso distacco è prescritto tra fili di fabbrica a
destinazione principale sullo steso lotto. Il distacco tra il corpo di fabbrica
principale e gli edifici accessori o pertinenziali può essere ridotto alla metà
dell'altezza dell'edificio accessorio, e comunque a non meno di
B) Ampliamento di
edifici esistenti:
b1) la distanza
minima dai confini dei nuovi fili di fabbricazione e degli edifici antistanti
deve essere pari a quella stabilita per le nuove costruzioni a meno che
l'ampliamento dell'edificio avvenga dalla parte opposta a quella nei cui
confronti non può essere rispettata la distanza minima;
b2) nel caso di
ampliamento di edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore del PRG la
distanza dal confine potrà essere ridotta a m.
b3) nel caso di
sopraelevazione di edifici di cui alla precedente lett. b2), ove il filo di
fabbricazione dell'edificio sia a distanza inferiore a m. 5,00 dal confine, la
distanza minima tra pareti finestrate antistanti a sopraelevazione eseguita non
può essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie
esistenti. Ove tale distanza sia inferiore alla semisomma delle altezze dei
fronti antistanti, e comunque sia inferiore a m. 3,00, è necessario l'assenso
scritto del confinante da trascrivere nei registri immobiliari.
2 - Ai fini della confrontanza e della distanza minima tra fronti, non sono
considerati ostacoli:
·
falde di copertura di edifici antistanti;
·
fabbricati accessori in proprietà dello stesso avente
titolo ad edificare e distanti dalla superficie finestrata non meno delle metà
della loro altezza, con un minimo di
·
elementi vegetali e di arredo delle aree libere,
connessi ad urbanizzazioni di rete o
di punto e non costituenti volume;
·
serre fisse o mobili.
3 - La norma di confrontanza va riferita ad un’area di parete che comprenda
la finestra e determinata da parallele distanti m. 1,50 dai lati del vano della
finestra.
4 - La visuale libera
da confrontanze, nei limiti stabiliti, è richiesta
unicamente per finestre aventi specie di veduta o prospetto a norma del Codice
civile e la sua esistenza deve essere dimostrata per almeno una delle finestre
dello stesso locale. Non è invece richiesta per finestrature di locali bagno,
gabinetti, disimpegni e vani scala. La visuale libera non è richiesta per
pareti finestrate dello stesso edificio quando le finestre interessate
appartengano alla stessa unità immobiliare.
5 - Sono ammesse
distanze inferiori a quelle di cui alle lett. a2 e a3 nel caso di edifici che formino oggetto di SUE con previsioni planivolumetriche, ed
unicamente per gli edifici che ne siano oggetto.