1. Il Piano Regolatore Generale viene attuato:
a) con intervento diretto mediante semplice conseguimento della
concessione, convenzionata e non, dell’autorizzazione, o quando ammissibile, oggetto della dichiarazione di inizio di attività;
b) con strumenti urbanistici esecutivi la cui approvazione è
preliminare al rilascio della concessione.
2. L’operatività nel tempo e
nello spazio del P.R.G. e dei suoi strumenti di attuazione e definita dal
Programma di attuazione, ove il Comune ne
decida l’approvazione .
3. L’operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G. può altresì essere
stabilita con atti di indirizzo del Consiglio Comunale, sulla base del
Documento di Indirizzi Generali di Governo, approvato a norma dell’art.34,2°c. della l.142 e
di cui al precedente art. I.I.1., lett. b, 8°c..
4. L’attuazione del P.R.G. può essere disciplinata da accordi ed intese a norma del titolo III della L. 241/90, con i
quali vengono stabiliti obiettivi specifici degli interventi, nonché modalità e
competenza dei diversi soggetti che intervengono nel processo.
5. L’attuazione del P.R.G. può essere altresì disciplinata:
a) da accordi di programma a norma della L. 142/90;
b) da programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale a norma della L.R. 18/96
7. Il P.R.G. precisa i casi e gli immobili per i quali è
obbligatoria la
preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi, ed i
casi e gli immobili per i quali è ammesso l’intervento diretto. Il Comune può
comunque richiedere la formazione di strumenti urbanistici esecutivi, o ad essi
provvedere direttamente, anche quando non espressamente prescritto dal P.R.G.
in sede di formazione dei vari P.P.A. (*),
o ancora con specifica deliberazione del Consiglio Comunale e, in questo caso,
secondo le procedure previste dall’art. 17 della l.r.
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