Art. II.I.1. - Procedure di attuazione del P.R.G.

 

1. Il Piano Regolatore Generale viene attuato:

a) con intervento diretto mediante semplice conseguimento della concessione, convenzionata e non, dell’autorizzazione, o quando ammissibile, oggetto della dichiarazione di inizio di attività;

b) con strumenti urbanistici esecutivi la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione.

2. L’operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G. e dei suoi strumenti di attuazione e definita dal Programma di attuazione, ove il Comune ne decida l’approvazione .

3. L’operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G. può altresì essere stabilita con atti di indirizzo del Consiglio Comunale, sulla base del Documento di Indirizzi Generali di Governo, approvato a  norma dell’art.34,2°c. della l.142 e di cui al precedente art. I.I.1., lett. b, 8°c.. 

4. L’attuazione del P.R.G. può essere disciplinata da accordi ed intese a norma del titolo III della L. 241/90, con i quali vengono stabiliti obiettivi specifici degli interventi, nonché modalità e competenza dei diversi soggetti che intervengono nel processo.

5. L’attuazione del P.R.G. può essere altresì disciplinata:

a) da accordi di programma a norma della L. 142/90;

b) da programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale a norma della L.R. 18/96

6. A norma dell’art. 1 della legge n. 10/77, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi; la predetta partecipazione è disciplinata dalle presenti norme, oltreché dalle norme di legge, statale e regionale e dei regolamenti in vigore.

7. Il P.R.G. precisa i casi e gli immobili per i quali è obbligatoria la  preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi, ed i casi e gli immobili per i quali è ammesso l’intervento diretto. Il Comune può comunque richiedere la formazione di strumenti urbanistici esecutivi, o ad essi provvedere direttamente, anche quando non espressamente prescritto dal P.R.G. in sede di formazione dei vari P.P.A. (*), o ancora con specifica deliberazione del Consiglio Comunale e, in questo caso, secondo le procedure previste dall’art. 17 della l.r. 56/77.