1. Il Programma di
attuazione, ove il Comune ne decida la
formazione, è adottato ed approvato con le procedure di cui all’art. 37
della L.R. 56/77, ed ha i contenuti di cui all’art. 34 e gli elaborati di cui
all’art. 35 della predetta Legge Regionale.
2. Dell’avvio delle procedure per la sua formazione
e data notizia con avviso pubblico in cui è specificato:
a) il termine per la presentazione di dichiarazione
documentata di intenti per l’attuazione del P.R.G. nell’arco di validità del
programma;
b) la durata dell’arco di validità del programma,
comunque non superiore a 5 anni e non inferiore a 3;
c) la eventuale indicazione di priorità
nell’attuazione del P.R.G.
3. Le specificazioni di cui
alle precedenti lettere a), b), c), sono adottate con deliberazione della
Giunta Comunale.
4. Le dichiarazioni di intenti di cui alla lettera
a) del
5. Al fine di rendere più agevoli le procedure di
formazione del programma il Comune predispone un modello delle anzidette
dichiarazioni.
6. Le dichiarazioni possono contenere l’impegno ad
attenersi a particolari criteri, direttive e condizioni fissate con la
deliberazione di cui alla lettera c) del precedente
7. L’efficacia del programma di attuazione è
disciplinata dagli artt. 33 e 37 delle L.R. n. 56/77 nonché dell’art. 13 della
L. n. 10/77. Gli interventi ammissibili dovranno di norma tendere alla completa
realizzazione delle quantità edificatorie previste dal P.R.G.
1 - per interventi di nuova
costruzione a destinazione residenziale o terziaria, la quantità di
edificazione oggetto della concessione è almeno pari all’80%, in termini di
volume o di superficie utile, della capacità edificatoria del fondo di
pertinenza;
2 - per interventi di
restauro, risanamento e ristrutturazione: l’intervento oggetto della
concessione riguarda almeno il 60% della superficie utile dell’edificio
assoggettato a tali interventi dal P.R.G.
(**) 3 - per interventi di
nuova costruzione per attività produttive industriali o artigianali, la
quantità di cui al punto I) è ridotta al 50%.
(*) 9. Per interventi di nuova costruzione a
destinazione residenziale di cui al pto 1, con tipologia
edilizia uni-bifamiliare su lotti di superficie fondiaria non superiore a mq.
800 ai quali il P.R.G.C. attribuisce densità edilizie fondiarie non superiori a
mc/mq 1,2, la quantità di edificazione oggetto della concessione dovrà essere
almeno pari al 50% della capacità edificatoria massima ammessa.
(**) 10. Il P.R.G. si intende altresì attuato quando
venga corrisposto il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione
commisurato almeno alle quantità indicate al precedente