Art. II.I.2. - Il programma di attuazione

 

1. Il Programma di attuazione, ove il Comune ne decida la formazione, è adottato ed approvato con le procedure di cui all’art. 37 della L.R. 56/77, ed ha i contenuti di cui all’art. 34 e gli elaborati di cui all’art. 35 della predetta Legge Regionale.

2. Dell’avvio delle procedure per la sua formazione e data notizia con avviso pubblico in cui è specificato:

a) il termine per la presentazione di dichiarazione documentata di intenti per l’attuazione del P.R.G. nell’arco di validità del programma;

b) la durata dell’arco di validità del programma, comunque non superiore a 5 anni e non inferiore a 3;

c) la eventuale indicazione di priorità nell’attuazione del P.R.G.

3. Le specificazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Le dichiarazioni di intenti di cui alla lettera a) del 2’ comma hanno la sola finalità di rendere nota alla Amministrazione Comunale la volontà del richiedente. L’inoltro della dichiarazione non costituisce pertanto titolo per l’inclusione degli interventi proposti nel programma  di attuazione.

5. Al fine di rendere più agevoli le procedure di formazione del programma il Comune predispone un modello delle anzidette dichiarazioni.

6. Le dichiarazioni possono contenere l’impegno ad attenersi a particolari criteri, direttive e condizioni fissate con la deliberazione di cui alla lettera c) del precedente 2’ comma: in tal caso le dichiarazioni sottoscritte assumono efficacia in atto di impegno nei successivi adempimenti da parte degli aventi titolo.

7. L’efficacia del programma di attuazione è disciplinata dagli artt. 33 e 37 delle L.R. n. 56/77 nonché dell’art. 13 della L. n. 10/77. Gli interventi ammissibili dovranno di norma tendere alla completa realizzazione delle quantità edificatorie previste dal P.R.G.

8. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’art. 13 della L. n. 10/77 il P.R.G. si intende attuato quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

1 - per interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale o terziaria, la quantità di edificazione oggetto della concessione è almeno pari all’80%, in termini di volume o di superficie utile, della capacità edificatoria del fondo di pertinenza;

2 - per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione: l’intervento oggetto della concessione riguarda almeno il 60% della superficie utile dell’edificio assoggettato a tali interventi dal P.R.G.

(**) 3 - per interventi di nuova costruzione per attività produttive industriali o artigianali, la quantità di cui al punto I) è ridotta al 50%.

(*) 9. Per interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale di cui al pto 1, con tipologia edilizia uni-bifamiliare su lotti di superficie fondiaria non superiore a mq. 800 ai quali il P.R.G.C. attribuisce densità edilizie fondiarie non superiori a mc/mq 1,2, la quantità di edificazione oggetto della concessione dovrà essere almeno pari al 50% della capacità edificatoria massima ammessa.

(**) 10. Il P.R.G. si intende altresì attuato quando venga corrisposto il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione commisurato almeno alle quantità indicate al precedente 8’ comma, anche quando l’intervento oggetto di concessione e/o autorizzazione risulti quantitativamente inferiore; le modalità di calcolo del contributo dovuto sono stabilite con disciplinare comunale.