Art. II.I.3. - Strumenti urbanistici esecutivi.

 

1. Le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate dal P.R.G.

2. Le aree comprese nel perimetro stabilito dal P.R.G. possono essere oggetto di un unico strumento urbanistico esecutivo, o di più strumenti urbanistici esecutivi estesi a porzioni di territorio comunque non inferiori a quelle delimitate da viabilità esistente o prevista dal P.R.G., o da aree non destinate ad usi insediativi.

3. (*) Ove non ricorrano i casi previsti al precedente 2°comma è ammessa la formazione di strumenti urbanistici esecutivi anche su parti di aree assoggettate dal P.R.G.C. alla pianificazione esecutiva, sempreché gli elaborati costitutivi dello strumento urbanistico esecutivo siano integrati da un programma di intervento esteso alla intera area delimitata dal P.R.G.C. o, se inferiore, all’intero isolato che contenga: il perimetro delle aree interessate dallo strumento urbanistico esecutivo per il perimetro delle aree delimitate dal P.R.G.C. lo schema, riferito all’intera area delimitata dal P.R.G.C. in scala non inferiore a quella catastale, di sistemazione dell’area e della organizzazione distributiva e funzionale delle diverse destinazioni d’uso, con individuazione degli immobili da espropriare e da dismettere, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per impianti ed attrezzature di interesse generale. Lo schema organizzativo dovrà chiaramente specificare i vincoli organizzativi e distributivi derivanti per le aree comprese nella delimitazione del P.R.G.C. non incluse nello strumento urbanistico esecutivo. la relazione tecnico-illustrativa del programma di intervento con specificazione delle clausole convenzionali da proporre per l’attuazione del programma d’intervento.

4. (*) Il programma d’intervento è autorizzato, contestualmente all’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, o preliminarmente ad esso, con deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione costituisce impegno alla inclusione nel P.P.A. e lo schema organizzativo adottato ha titolo di requisito dell’impianto urbanistico anche per le aree non incluse nello strumento urbanistico esecutivo, da rispettare, per le parti definite come vincolanti, nei successivi programmi di intervento e nei P.P.A. che l’includono.

5. Il disegno di dettaglio all’interno dell’area delimitata ha titolo puramente indicativo dei requisiti dell’impianto urbanistico.

6. Negli ambiti sottoposti dal P.R.G.C. a preventivi S.U.E., o comunque individuati in sede di formazione dei vari P.P.A., potranno essere modificati, senza comportare variante al P.R.G.C.:

1) i tracciati della viabilità secondaria interna per la ricerca della migliore soluzione di accessibilità a tutti gli immobili esistenti e/o in progetto

2) la distribuzione planimetrica delle aree a servizi già indicate nella cartografia del P.R.G.C., mantenendone inalterate le quantità, anche nel caso in cui la capacità insediativa dello S.U.E. configurasse valori quantitativi inferiori (D.G.R.)

7. (*) Nell’ambito degli S.U.E., possono essere previste modifiche agli allineamenti ed alla profondità delle fasce di rispetto alla viabilità secondaria (come definita da N.C.S. e dai provvedimenti comunali di applicazione) ed infrastrutture, fissati dal P.R.G.C.

8. Gli strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) sono così definiti in base agli obiettivi di piano:

a) S.U.E. in aree di completamento e di nuovo impianto (destinazioni diverse) Gli standards di intervento e le relative norme tecniche sono definite nei seguenti articoli per le relative classi di intervento, e nel quadro sinottico dei parametri urbanistici ed edilizi. Gli interventi, pubblici o privati, sono convenzionati a norma delle leggi in vigore e dei successivi articoli.

b) S.U.E di trasformazione e di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia (S.U.E. S-) Gli standards di intervento sono definiti nei seguenti articoli per le relative classi di intervento, e nel quadro sinottico dei parametri urbanistici ed edilizi. Gli interventi, pubblici o privati, sono convenzionati a norma degli artt. 7/8 della Legge n. 10/77 e/o dell’art. 35 della legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 28 e 30 della L. 457/78, degli artt. 53 (ove ricorra il caso) 43 e 46 della l.r. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni della l. 218/96.

c) S.U.E. di recupero edilizio (S.U.E. R-) Il P.R.G. fissa, con prescrizioni topograficamente definite, i tipi di intervento unicamente per immobili ritenuti di particolare interesse, demandando allo strumento urbanistico esecutivo la precisazione dei tipi di intervento sugli altri immobili, comunque nell’ambito delle definizioni di cui all’art. 13 lett. a, b, c, d, del 3’ comma della l.r. n. 56/77, o delle demolizioni, senza sostituzione, che si rendano necessarie. Le norme tecniche di intervento sono definite nei seguenti articoli per il nucleo di interesse ambientale e documentario.

9. (sostituito) Costituisce titolo alla presentazione di istanza di approvazione di S.U.E. di iniziativa privata il titolo di proprietà quando almeno pari a 2/3 del valore delle aree comprese nel perimetro, determinato in base al reddito catastale imponibile. Costituisce titolo alla presentazione di istanza di approvazione di Programma di Intervento a norma del precedente 3°c. il titolo di proprietà quando almeno pari ad 1/3 della superficie territoriale delimitata per la preventiva  formazione di S.U.E.

(**) 10. Il perimetro individuato dal P.R.G. può subire precisazioni in sede di P.P.A. e/o di approvazione di S.U.E., anche con marginali riduzioni, al solo fine di adeguare il perimetro dello stato di fatto e di compromissione fondiaria esistente; l’estensione delle aree oggetto di S.U.E. non potrà in ogni caso subire riduzioni superiori al 10% di quella perimetrata dal P.R.G. Non si da luogo in questo caso alla applicazione dell’art. 17, 7°c. della l.r. 56/77. Le eventuali aree di risulta sono edificabili secondo norme e prescrizioni di P.R.G. con concessione convenzionata.

11. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:

1)- i piani particolareggiati di cui agli artt. 38, 39 e 40 della L.R. citata;

2)- i piani per l’edilizia economica e popolare, di cui alla L. 18.4.1962 n. 167 e successive modificazioni, e all’art. 41 della L.R. citata;

3)- i Piani per gli Insediamenti Produttivi di cui all’art. 27 della l. 865 e 42 della l.r. 56/77;

4)- i piani esecutivi di iniziativa privata (liberi o d’obbligo) convenzionata di cui agli artt. 43, 44 e 45 della L.R. citata.

5)- i Piani tecnici di opere ed attrezzature di cui all’art. 47 della l.r. 56/77

6)- i Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana ed Ambientale di cui alla l.r. 18/96.

12. A norma dell’art.  27  della legge 457/78, nell’ambito della zona di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio delimitata dal P.R.G. possono essere individuati, con deliberazione del Consiglio Comunale, gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione di piani di recupero, la cui formazione, attuazione ed efficacia è disciplina degli artt. 28, 29 e 30 della predetta legge 457/78, e degli artt. 41 bis e 43 della L.R.  56/1977. Il Piano di Recupero ha titolo sostitutivo di S.U.E. previsti dal P.R.G. unicamente nel caso di S.U.E. - R.

13. Con il programma di attuazione o con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unita’ di intervento di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ad eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione,  anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. Le procedure di formazione dei comparti sono definite all’art. 46 della L.R. n. 56/77.

14. Il comparto può avere, a discrezione del Comune, titolo sostitutivo di S.U.E., per le aree delimitate dal P.R.G. di superficie non superiore a ha.  1, ove si verifichino le seguenti condizioni contestuali:

- tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi vengano compresi nello stesso P.P.A., ove adottato.

- alla dichiarazione di intenti di cui all’art. II.I.2. sia allegato lo schema di convenzione per gli interventi previsti, comprensivo della documentazione tecnica necessaria, a firma dei proprietari degli immobili riuniti in Consorzio. Nello schema di convenzione devono risultare accettate tutte le condizioni poste per la formazione di S.U.E., con particolare riferimento alla dismissione di aree, alla esecuzione di OO.UU. e al riparto degli interventi tra edilizia pubblica e privata, anche convenzionata a norma degli artt. 7/8 della L. 10/1977.

- il comparto risulti esteso almeno all’intera area delimitata dal P.R.G. per la formazione di S.U.E.

(**) - vengano attuate le previsioni di P.R.G., di dettaglio, relative agli immobili interessati, che assumono in questo caso titolo vincolante, fatte salve marginali rettifiche all’interno degli immobili stessi.

15. In tal caso si applicano agli immobili interessati dal comparto le norme ed i parametri di utilizzazione previsti per il S.U.E., anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione e relativi adempimenti.

15 bis. Nello stesso modo e negli stessi casi si può dare luogo, a discrezione del Comune, a Concessione Convenzionata ex art. 49 l. 56/77 , 5°c. quando la superficie territoriale non sia superiore a mq. 5000 e/o la capacità insediativa non sia superiore a mc. 5000 (per interventi a destinazione residenziale) o ad una S.U.L. di mq. 1500 (per interventi a destinazione diversa).

16. Il P.R.G. individua le aree con piani di zona per l’edilizia economica e popolare già formati e vigenti e le aree idonee per gli interventi anzidetti, nell’ambito di aree a destinazione residenziale assoggettate a S.U.E., definendo l’estensione minima, in quota, delle aree da comprendere nel piano di zona di cui al punto 2) del precedente 11° comma.