1. Le porzioni di territorio da assoggettare alla
preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate dal
P.R.G.
2. Le aree comprese nel perimetro stabilito dal
P.R.G. possono essere oggetto di un unico strumento urbanistico esecutivo, o di
più strumenti urbanistici esecutivi estesi a porzioni di territorio comunque
non inferiori a quelle delimitate da viabilità esistente o prevista dal P.R.G.,
o da aree non destinate ad usi insediativi.
3. (*) Ove non ricorrano i casi previsti al
precedente 2°comma è ammessa la formazione di strumenti urbanistici esecutivi
anche su parti di aree assoggettate dal P.R.G.C. alla pianificazione esecutiva,
sempreché gli elaborati costitutivi dello strumento urbanistico esecutivo siano
integrati da un programma di intervento esteso alla intera area delimitata dal
P.R.G.C. o, se inferiore, all’intero isolato che contenga: il perimetro delle
aree interessate dallo strumento urbanistico esecutivo per il perimetro delle
aree delimitate dal P.R.G.C. lo schema, riferito all’intera area delimitata dal
P.R.G.C. in scala non inferiore a quella catastale, di sistemazione dell’area e
della organizzazione distributiva e funzionale delle diverse destinazioni
d’uso, con individuazione degli immobili da espropriare e da dismettere, per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per impianti
ed attrezzature di interesse generale. Lo schema organizzativo dovrà
chiaramente specificare i vincoli organizzativi e distributivi derivanti per le
aree comprese nella delimitazione del P.R.G.C. non incluse nello strumento
urbanistico esecutivo. la relazione tecnico-illustrativa del programma di intervento
con specificazione delle clausole convenzionali da proporre per l’attuazione
del programma d’intervento.
4. (*) Il programma d’intervento è autorizzato, contestualmente
all’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, o preliminarmente ad
esso, con deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione costituisce
impegno alla inclusione nel P.P.A. e lo schema organizzativo adottato ha titolo
di requisito dell’impianto urbanistico anche per le aree non incluse nello
strumento urbanistico esecutivo, da rispettare, per le parti definite come vincolanti,
nei successivi programmi di intervento e nei P.P.A. che l’includono.
5. Il disegno di dettaglio all’interno dell’area
delimitata ha titolo puramente indicativo dei requisiti dell’impianto
urbanistico.
6. Negli ambiti sottoposti dal P.R.G.C. a preventivi
S.U.E., o comunque individuati in sede di formazione dei vari P.P.A., potranno
essere modificati, senza comportare variante al P.R.G.C.:
1) i tracciati della viabilità secondaria interna
per la ricerca della migliore soluzione di accessibilità a tutti gli immobili
esistenti e/o in progetto
2) la distribuzione planimetrica delle aree a
servizi già indicate nella cartografia del P.R.G.C., mantenendone inalterate le
quantità, anche nel caso in cui la capacità insediativa dello S.U.E.
configurasse valori quantitativi inferiori (D.G.R.)
7. (*) Nell’ambito degli S.U.E., possono essere
previste modifiche agli allineamenti ed alla profondità delle fasce di rispetto
alla viabilità secondaria (come definita
da N.C.S. e dai provvedimenti comunali di applicazione) ed infrastrutture,
fissati dal P.R.G.C.
8. Gli strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) sono
così definiti in base agli obiettivi di piano:
a) S.U.E.
in aree di completamento e di nuovo impianto (destinazioni diverse) Gli standards di intervento e le relative norme tecniche sono
definite nei seguenti articoli per le relative classi di intervento, e nel
quadro sinottico dei parametri urbanistici ed edilizi. Gli interventi, pubblici
o privati, sono convenzionati a norma delle leggi in vigore e dei successivi
articoli.
b) S.U.E
di trasformazione e di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia
(S.U.E. S-) Gli standards di intervento sono definiti
nei seguenti articoli per le relative classi di intervento, e nel quadro
sinottico dei parametri urbanistici ed edilizi. Gli interventi, pubblici o
privati, sono convenzionati a norma degli artt. 7/8 della Legge n. 10/77 e/o
dell’art. 35 della legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, dagli
artt. 28 e 30 della L. 457/78, degli artt. 53 (ove ricorra il caso) 43 e 46
della l.r. 56/77 e successive modifiche ed
integrazioni della l. 218/96.
c) S.U.E.
di recupero edilizio (S.U.E. R-) Il P.R.G. fissa, con prescrizioni
topograficamente definite, i tipi di intervento unicamente per immobili
ritenuti di particolare interesse, demandando allo strumento urbanistico
esecutivo la precisazione dei tipi di intervento sugli altri immobili, comunque
nell’ambito delle definizioni di cui all’art. 13 lett. a, b, c, d, del
9.
(sostituito)
Costituisce titolo alla presentazione di
istanza di approvazione di S.U.E. di iniziativa privata il titolo di proprietà
quando almeno pari a 2/3 del valore delle aree comprese nel perimetro,
determinato in base al reddito catastale imponibile. Costituisce titolo alla
presentazione di istanza di approvazione di Programma di Intervento a norma del
precedente 3°c. il titolo di proprietà quando almeno pari ad 1/3 della
superficie territoriale delimitata per la preventiva formazione di S.U.E.
(**) 10. Il perimetro individuato dal P.R.G. può
subire precisazioni in sede di P.P.A. e/o
di approvazione di S.U.E., anche con marginali riduzioni, al solo fine di
adeguare il perimetro dello stato di fatto e di compromissione fondiaria
esistente; l’estensione delle aree oggetto di S.U.E. non potrà in ogni caso
subire riduzioni superiori al 10% di quella perimetrata dal P.R.G. Non si da luogo in
questo caso alla applicazione dell’art. 17, 7°c. della l.r.
56/77. Le eventuali aree di risulta sono edificabili secondo norme e prescrizioni di P.R.G. con concessione
convenzionata.
11. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono
esclusivamente:
1)- i piani
particolareggiati di cui agli artt. 38, 39 e 40 della L.R. citata;
2)- i piani
per l’edilizia economica e popolare, di cui alla L. 18.4.1962 n. 167 e
successive modificazioni, e all’art. 41 della L.R. citata;
3)- i Piani per gli Insediamenti Produttivi di
cui all’art. 27 della l. 865 e 42 della l.r. 56/77;
4)- i piani
esecutivi di iniziativa privata (liberi o
d’obbligo) convenzionata di cui agli artt. 43, 44 e 45 della L.R. citata.
5)- i Piani tecnici di opere ed attrezzature di cui
all’art. 47 della l.r. 56/77
6)- i Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana
ed Ambientale di cui alla l.r. 18/96.
13. Con il programma di attuazione o con specifica deliberazione del Consiglio
Comunale, il Comune può procedere con propria deliberazione alla
delimitazione di comparti costituenti unita’ di
intervento di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili
da trasformare ad eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei
piani vigenti e del programma di attuazione, anche al fine di un equo riparto di
oneri e benefici tra i proprietari interessati. Le procedure di formazione dei
comparti sono definite all’art. 46 della L.R. n. 56/77.
14. Il comparto può avere, a discrezione del Comune,
titolo sostitutivo di S.U.E., per le aree delimitate dal P.R.G. di superficie
non superiore a ha. 1, ove si
verifichino le seguenti condizioni contestuali:
- tutti gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi vengano compresi nello stesso
P.P.A., ove adottato.
- alla dichiarazione di
intenti di cui all’art. II.I.2. sia allegato lo schema di convenzione per gli
interventi previsti, comprensivo della documentazione tecnica necessaria, a
firma dei proprietari degli immobili riuniti in Consorzio. Nello schema di
convenzione devono risultare accettate tutte le condizioni poste per la
formazione di S.U.E., con particolare riferimento alla dismissione di aree,
alla esecuzione di OO.UU. e al riparto degli interventi tra edilizia pubblica e
privata, anche convenzionata a norma degli artt. 7/8 della L. 10/1977.
- il comparto risulti esteso
almeno all’intera area delimitata dal P.R.G. per la formazione di S.U.E.
(**) - vengano attuate le
previsioni di P.R.G., di dettaglio, relative agli immobili interessati, che
assumono in questo caso titolo vincolante, fatte salve marginali rettifiche
all’interno degli immobili stessi.
15 bis. Nello
stesso modo e negli stessi casi si può dare luogo, a discrezione del Comune, a
Concessione Convenzionata ex art.
16. Il
P.R.G. individua le aree con piani di zona per l’edilizia economica e popolare
già formati e vigenti e le aree idonee per gli interventi anzidetti,
nell’ambito di aree a destinazione residenziale assoggettate a S.U.E.,
definendo l’estensione minima, in quota, delle aree da comprendere nel piano di
zona di cui al punto 2) del precedente 11° comma.