Art. II.II.1. - Parametri urbanistici di utilizzazione del suolo.

 

1. Sono parametri di utilizzazione del suolo:

 

a) Superficie territoriale - S.T.

Si rimanda alla definizione di cui all’art. 22 del Regolamento Edilizio[1].

 

b) Superficie fondiaria - S.F.

Si rimanda alla definizione di cui all’art. 21 del Regolamento Edilizio.

 

c) Indice di densità edilizia territoriale - I.T.

Si rimanda alla definizione di cui all’art. 27 del Regolamento Edilizio.

 

d) Indice di densità edilizia fondiaria - I.F.

Si rimanda alla definizione di cui all’art. 26 del Regolamento Edilizio.

 

e) Indice di utilizzazione territoriale - U.T.

Si rimanda alla definizione di cui all’art. 25 del Regolamento Edilizio.

 

f) Indice di utilizzazione fondiaria - U.F.

Si rimanda alla definizione di cui all’art. 24 del Regolamento Edilizio.

 

g) Rapporto di copertura - R.C.

Si rimanda alla definizione di cui all’art. 23 del Regolamento Edilizio.

 

h) Destinazioni d’uso delle aree:

h1 - RESIDENZIALE (R, r)

La destinazione d’uso residenziale di suoli fissata dal P.R.G. si esprime unicamente in edifici ascrivibili alla classe I, gruppo A del classamento catastale, ammettendosi la categoria A/10 e le destinazioni del gruppo B e C nei limiti fissati dal P.R.G. per attività non abitative, e la classe III solo in quanto ritenuta compatibile. La categoria A/6 è ammessa nelle aree a destinazione residenziale-rurale (as1).

h2 - TERZIARIA (TC, As)

La destinazione d’uso terziaria delle aree fissate dal P.R.G. si esprime in edifici ascrivibili unicamente alla classe I gruppi A, B, C alla categoria A/10 del gruppo A, al gruppo C ed alla classe II per attività commerciali, nei limiti fissati per ogni sottoclasse di destinazione in quanto ammessa, ed alla classe III solo in quanto ritenute compatibili, fatto salvo quanto specificato nel successivo articolo III.I.4 lett. C).

h3 - PRODUTTIVA INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE (I, A, Ne)

La destinazione d’uso produttiva industriale ed artigianale delle aree fissate dal P.R.G. si esprime unicamente in edifici ascrivibili alla classe II e del gruppo A della classe I nei limiti fissati per ogni sottoclasse di destinazione in quanto ammessa e alla classe III solo in quanto ritenuta compatibile, o destinati a servizi e attrezzature pubbliche e/o al servizio degli impianti produttivi.

h4 - IMPIANTI PUBBLICI

La destinazione d’uso è quella definita a norma dell’art. III.I.2.

h5 - AGRICOLA

(**) La destinazione d’uso agricola si esprime per quanto attiene agli edifici, unicamente in fabbricati rurali come definito all’art. V.II.10. e in edifici ascrivibili alla categoria A/6 e B/8, C/2 e C/6 della classe I e alla classe III solo in quanto ammesso a norma degli artt. 32, 33 del Regolamento Edilizio.

 

i) Usi insediativi:

Si intendono riservate ad usi insediativi le aree la cui specifica destinazione è disciplinata dagli artt. III.I.2. parti A, B, C, F; III.I.3; III.I.4; III.I.6, se riservate alla viabilità di interesse locale, delle presenti norme.

 



[1] Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n° 57del 12.6.2003