1. Sono parametri di utilizzazione del suolo:
a) Superficie territoriale - S.T.
Si rimanda alla
definizione di cui all’art. 22 del Regolamento Edilizio[1].
b) Superficie fondiaria - S.F.
Si rimanda alla
definizione di cui all’art. 21 del Regolamento Edilizio.
c) Indice di densità edilizia territoriale - I.T.
Si rimanda alla
definizione di cui all’art. 27 del Regolamento Edilizio.
d) Indice di densità edilizia fondiaria - I.F.
Si rimanda alla
definizione di cui all’art. 26 del Regolamento Edilizio.
e) Indice di utilizzazione territoriale - U.T.
Si rimanda alla
definizione di cui all’art. 25 del Regolamento Edilizio.
f) Indice di utilizzazione fondiaria - U.F.
Si rimanda alla
definizione di cui all’art. 24 del Regolamento Edilizio.
g) Rapporto di copertura - R.C.
Si rimanda alla
definizione di cui all’art. 23 del Regolamento Edilizio.
h) Destinazioni d’uso delle aree:
h1 - RESIDENZIALE (R, r)
La destinazione d’uso residenziale di suoli fissata
dal P.R.G. si esprime unicamente in edifici ascrivibili alla classe I, gruppo A
del classamento catastale, ammettendosi la categoria A/10 e le destinazioni del
gruppo B e C nei limiti fissati dal P.R.G. per attività non abitative, e la
classe III solo in quanto ritenuta compatibile. La categoria A/6 è ammessa
nelle aree a destinazione residenziale-rurale (as1).
h2 - TERZIARIA (TC, As)
La destinazione d’uso terziaria delle aree fissate
dal P.R.G. si esprime in edifici ascrivibili unicamente alla classe I gruppi A,
B, C alla categoria A/10 del gruppo A, al gruppo C ed alla classe II per
attività commerciali, nei limiti fissati per ogni sottoclasse di destinazione
in quanto ammessa, ed alla classe III solo in quanto ritenute compatibili,
fatto salvo quanto specificato nel successivo articolo III.I.4 lett. C).
h3 - PRODUTTIVA INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE (I, A, Ne)
La destinazione d’uso produttiva industriale ed
artigianale delle aree fissate dal P.R.G. si esprime unicamente in edifici
ascrivibili alla classe II e del gruppo A della classe I nei limiti fissati per
ogni sottoclasse di destinazione in quanto ammessa e alla classe III solo in quanto
ritenuta compatibile, o destinati a servizi e attrezzature pubbliche e/o al
servizio degli impianti produttivi.
h4 - IMPIANTI PUBBLICI
La destinazione d’uso è quella definita a norma
dell’art. III.I.2.
h5 - AGRICOLA
(**) La destinazione d’uso
agricola si esprime per quanto attiene agli edifici, unicamente in fabbricati
rurali come definito all’art. V.II.10. e in edifici ascrivibili alla categoria
A/6 e B/8, C/2 e C/6 della classe I e alla classe III solo in quanto ammesso a
norma degli artt. 32, 33 del Regolamento Edilizio.
i) Usi insediativi:
Si intendono riservate ad
usi insediativi le aree la cui specifica destinazione è disciplinata dagli
artt. III.I.2. parti A, B, C, F; III.I.3; III.I.4; III.I.6, se riservate alla
viabilità di interesse locale, delle presenti norme.