(**) 1. Negli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia devono essere osservati tutti i
valori stabiliti per i parametri
urbanistici.
2. Ai fini della determinazione delle quantità
edificabili, gli indici sono applicati nel seguente modo:
A) Interventi di nuova costruzione, di
ampliamento, di modificazione di destinazione d’uso in aree di completamento e
di nuovo impianto a destinazione residenziale o di riordino e completamento a
destinazione produttiva:
a1) - con intervento diretto: la capacità
edificatoria, è data dal prodotto dell’indice fondiario per la superficie
fondiaria oggetto dell’intervento comprensive
delle porzioni catastali destinate dal
P.R.G. a viabilità, all'arredo urbano, a parcheggi locali, etc., e cedute
gratuitamente al Comune tramite convenzionamento; la capacità edificatoria aggiuntiva determinata da tali porzioni non
potrà comunque essere superiore al 25% della capacità edificatoria afferente
alla superficie fondiaria netta e la dismissione è disciplinata da convenzione
a norma dell’art. 49, 5°c. della l.r. 56/77;
a2) - con intervento urbanistico esecutivo:
la capacità edificatoria è data dal prodotto degli indici territoriali per la
superficie territoriale. In tal caso gli indici fondiari determinano le
quantità massime edificabili sulla superficie fondiaria prevista dal P.R.G. o,
in subordine, dagli strumenti urbanistici esecutivi. Ove non siano stabiliti
gli indici territoriali, si applicano gli indici fondiari alla superficie
fondiaria individuata dal P.R.G.
(**) Gli strumenti urbanistici esecutivi, e le
relative convenzioni, possono essere riferiti anche ad aree esterne al
perimetro individuato dal P.R.G. e destinate a pubblici servizi, impianti ed
infrastrutture a norma del seguente art. III.I.2, lett. A, B, C.
(**) In tal caso alle aree suddette è attribuito un
indice di densità edificatoria teorica pari a 0,50 mc/mq, nel caso di
intervento a prevalente destinazione residenziale, e pari a 0,20 mq/mq., nel
caso di interventi a prevalente destinazione produttiva, prevedendone la contestuale cessione gratuita
al Comune.
La capacità edificatoria come sopra determinata è trasferibile per quanto
consentito dagli indici di densità o di utilizzazione fondiaria fissati per le
aree di intervento. Si applicano le seguenti limitazioni:
(**) a) non è ammesso il trasferimento in aree di
intervento a destinazione residenziale della capacità edificatoria di aree per
servizi aventi la destinazione specifica S.L. (servizi alle aree a destinazione produttiva) o che per ubicazione siano
diretti - a giudizio del Comune - al servizio di attività produttive. Come non
è ammesso il trasferimento in aree a destinazione produttiva della capacità
edificatoria di aree aventi destinazione specifica al servizio di insediamenti
residenziali (cfr. art.
(**) b) i trasferimenti sono ammessi in ogni caso,
solo tra aree ricadenti
nello stesso sistema insediativo.
Tra le aree di
intervento le Schede Normative individuano, ai numeri di Scheda 161, 229, 230, 231, 434, 437 e 438 specifiche aree di
intervento preordinate alla “localizzazione delle capacità edificatorie
derivanti dalle aree per servizi pubblici”, alle quali il P.R.G.C. non attribuisce capacità
edificatoria propria, ma la
finalità progettuale di localizzare facoltà di localizzare quella
trasferita dalle aree a servizi, consentendo il raggiungimento degli indici territoriali massimi
attribuiti ad ogni singola area dalla relativa Scheda Normativa. con le modalità
e quantità di cui al presente comma nei limiti massimi attribuiti ad ogni
singola scheda. La
titolarità delle capacità edificatorie aggiuntive necessarie al raggiungimento
dell’indice territoriale massimo deve essere dimostrata all’atto della
presentazione del S.U.E. indicando le aree a servizi da cui tali capacità
edificatorie provengono, e provvedendo alla cessione delle stesse al Comune
qualora risultino di proprietà privata. Costituiranno parte integrante del
S.U.E. elaborati grafici atti alla dimostrazione dell’univoco utilizzo della
capacità edificatoria delle aree di cui sopra. Al fine di una più agevole applicazione della
norma l’elenco delle aree a servizi dotate di indice di densità edificatoria
teorica pari a 0,50 mc/mq è integralmente riportato al Cap. 4 della Relazione
Illustrativa della Variante 5.
(**) Ai fini delle prescritte dotazioni di aree per
servizi pubblici, il bilancio domanda-offerta di servizi è riferito alla intera
capacità insediativa prevista.
B) Interventi di sostituzione edilizia in aree a
capacità insediativa esaurita subordinata a S.U.E. di sostituzione a
destinazione residenziale in aree per impianti produttivi esistenti e
confermati: la quantità di superficie utile o di volume edificabile è data
dal prodotto degli indici fondiari per la superficie fondiaria oggetto
dell’intervento, ove non siano dati gli indici territoriali.
C) Interventi di ampliamento e di variazione di
destinazione d’uso in aree diverse da quelle di cui alla precedente lettera A)
e alla seguente lettera E) fatte salve diverse disposizioni fissate nelle
seguenti norme: gli interventi sono disciplinati unicamente da parametri
edilizi, fatta salva la massima capacità edificatoria del lotto calcolata come
alla lettera B).
D) Interventi di restauro, risanamento e
ristrutturazione: sono disciplinati unicamente dalle norme relative agli
interventi stessi.
E) Interventi in aree destinate ad attività
agricole: le quantità edificabili, ivi compresa la modifica di destinazione
d’uso, per residenza al servizio delle attività agricole sono date dal prodotto
degli indici di densità edilizia fondiaria per la superficie fondiaria di
riferimento.
F) Interventi su edifici in aree improprie:
fatte salve diverse prescrizioni fissate dalle seguenti norme, gli interventi
sono disciplinati unicamente da parametri edilizi.
3. Gli
indici di utilizzazione territoriale e fondiaria nelle aree a destinazione
mista residenziale e terziaria o a destinazione non residenziale si applicano
nel seguente modo:
- nel caso in cui siano dati
unici indici di densità e di utilizzazione: la destinazione d’uso specifica è
fissata negli atti autorizzativi in conformità alle altre prescrizioni delle
seguenti norme;
- nel caso in cui siano dati
indici di utilizzazione e di densità articolati per destinazione (T Terziario -
R Residenziale): le destinazioni d’uso dei singoli interventi dovranno
rispettare la ripartizione fissata, intendendosi minimo inderogabile quello
riferito alla residenza nell’area a destinazione residenziale, e quello
riferito alle attività terziarie in aree a destinazione non esclusivamente
residenziale.
4. È
comunque ammessa una tolleranza del 10% nei confronti della specifica quantità
di destinazione fissata.
5. Gli
interventi di ampliamento, ivi compresa la sopraelevazione, disciplinati
unicamente da parametri edilizi, sono ammessi una-tantum, ed anche eseguibili per fasi.
6. Nei
casi in cui vengono prescritti sia gli indici di densità edilizia che di
utilizzazione, va sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo.
7. L’utilizzazione
esaurimento degli
indici corrispondenti ad una determinata superficie (S.F. o S.T.) esclude ogni
richiesta successiva di altre concessioni di nuova costruzione, salvo il caso
di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di
proprietà.
8. L’utilizzazione degli indici può
altresì avvenire per fasi costruttive successive nel tempo, in ragione di
particolari esigenze. In questo caso i progetti devono documentare la fattibilità
dell’impianto in complesso e si da luogo a
convenzioni e/o ad atti di impegno unilaterali che disciplinano l’esecuzione
delle infrastrutture e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti.
9. La capacità
edificatoria teorica di aree destinate ai pubblici servizi, impianti ed infrastrutture,
quale diritto di edificazione, può altresì essere ceduta dal Comune per le aree
inserite in P.P.A. e/o per le quali si preveda l’acquisizione nel Bilancio
Pluriennale; le modalità di cessione ed il relativo controvalore sono definite con specifica
deliberazione del Consiglio Comunale, sottoposta a periodico aggiornamento.
10. Lo stesso
indice di densità edificatoria teorica, pari a 0,5 mc/mq o a 0,2 mq/mq, è attribuito
agli immobili ed impianti pubblici con esclusione degli immobili demaniali o
assimilabili per vincolo di destinazione in forza di legge, e le aree per le
quali siano già avvenuti trasferimenti di volumetria.
11. La
capacità edificatoria afferente ad immobili ed impianti pubblici concorre alla
formazione della densità fondiaria nei modi, forme e condizioni stabiliti con il Programma di Attuazione,
in assenza del quale detta capacità edificatoria non è trasferibile.
12. I
trasferimenti di cui sopra sono annotati su un pubblico registro all’uopo
istituito