Art. II.II.2. - Osservanza dei valori parametrici  ed applicazione degli indici.

 

(**) 1. Negli interventi di trasformazione urbanistica  ed edilizia devono essere osservati  tutti i valori  stabiliti per i parametri urbanistici.

2. Ai fini della determinazione delle quantità edificabili, gli indici sono applicati nel seguente modo:

 

A) Interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di modificazione di destinazione d’uso in aree di completamento e di nuovo impianto a destinazione residenziale o di riordino e completamento a destinazione produttiva:

a1) - con intervento diretto: la capacità edificatoria, è data dal prodotto dell’indice fondiario per la superficie fondiaria oggetto dell’intervento comprensive delle porzioni catastali destinate dal P.R.G. a viabilità, all'arredo urbano, a parcheggi locali, etc., e cedute gratuitamente al Comune tramite convenzionamento; la capacità edificatoria aggiuntiva determinata da tali porzioni non potrà comunque essere superiore al 25% della capacità edificatoria afferente alla superficie fondiaria netta e la dismissione è disciplinata da convenzione a norma dell’art. 49, 5°c. della l.r. 56/77;

a2) - con intervento urbanistico esecutivo: la capacità edificatoria è data dal prodotto degli indici territoriali per la superficie territoriale. In tal caso gli indici fondiari determinano le quantità massime edificabili sulla superficie fondiaria prevista dal P.R.G. o, in subordine, dagli strumenti urbanistici esecutivi. Ove non siano stabiliti gli indici territoriali, si applicano gli indici fondiari alla superficie fondiaria individuata dal P.R.G.

(**) Gli strumenti urbanistici esecutivi, e le relative convenzioni, possono essere riferiti anche ad aree esterne al perimetro individuato dal P.R.G. e destinate a pubblici servizi, impianti ed infrastrutture a norma del seguente art. III.I.2, lett. A, B, C.

(**) In tal caso alle aree suddette è attribuito un indice di densità edificatoria teorica pari a 0,50 mc/mq, nel caso di intervento a prevalente destinazione residenziale, e pari a 0,20 mq/mq., nel caso di interventi a prevalente destinazione produttiva, prevedendone la contestuale cessione gratuita al Comune. La capacità edificatoria come sopra determinata è trasferibile per quanto consentito dagli indici di densità o di utilizzazione fondiaria fissati per le aree di intervento. Si applicano le seguenti limitazioni:

(**) a) non è ammesso il trasferimento in aree di intervento a destinazione residenziale della capacità edificatoria di aree per servizi aventi la destinazione specifica S.L. (servizi alle aree a destinazione produttiva) o che per ubicazione siano diretti - a giudizio del Comune - al servizio di attività produttive. Come non è ammesso il trasferimento in aree a destinazione produttiva della capacità edificatoria di aree aventi destinazione specifica al servizio di insediamenti residenziali (cfr. art. 21 L.R. n° 56/77 pto 1) o di aree di arredo o parcheggi compresi in isolati a prevalente destinazione residenziale.

(**) b) i trasferimenti sono ammessi in ogni caso, solo tra aree ricadenti  nello stesso sistema insediativo.

Tra le aree di intervento le Schede Normative individuano, ai numeri  di Scheda 161, 229, 230, 231, 434, 437 e 438 specifiche aree di intervento preordinate alla “localizzazione delle capacità edificatorie derivanti dalle aree per servizi pubblici”, alle quali  il P.R.G.C. non attribuisce capacità edificatoria propria, ma la finalità progettuale di localizzare facoltà di localizzare quella trasferita dalle aree a servizi, consentendo il raggiungimento degli indici territoriali massimi attribuiti ad ogni singola area dalla relativa Scheda Normativa. con le modalità e quantità di cui al presente comma nei limiti massimi attribuiti ad ogni singola scheda. La titolarità delle capacità edificatorie aggiuntive necessarie al raggiungimento dell’indice territoriale massimo deve essere dimostrata all’atto della presentazione del S.U.E. indicando le aree a servizi da cui tali capacità edificatorie provengono, e provvedendo alla cessione delle stesse al Comune qualora risultino di proprietà privata. Costituiranno parte integrante del S.U.E. elaborati grafici atti alla dimostrazione dell’univoco utilizzo della capacità edificatoria delle aree di cui sopra. Al fine di una più agevole applicazione della norma l’elenco delle aree a servizi dotate di indice di densità edificatoria teorica pari a 0,50 mc/mq è integralmente riportato al Cap. 4 della Relazione Illustrativa della Variante 5.

(**) Ai fini delle prescritte dotazioni di aree per servizi pubblici, il bilancio domanda-offerta di servizi è riferito alla intera capacità insediativa prevista.

 

B) Interventi di sostituzione edilizia in aree a capacità insediativa esaurita subordinata a S.U.E. di sostituzione a destinazione residenziale in aree per impianti produttivi esistenti e confermati: la quantità di superficie utile o di volume edificabile è data dal prodotto degli indici fondiari per la superficie fondiaria oggetto dell’intervento, ove non siano dati gli indici territoriali.

 

C) Interventi di ampliamento e di variazione di destinazione d’uso in aree diverse da quelle di cui alla precedente lettera A) e alla seguente lettera E) fatte salve diverse disposizioni fissate nelle seguenti norme: gli interventi sono disciplinati unicamente da parametri edilizi, fatta salva la massima capacità edificatoria del lotto calcolata come alla lettera B).

 

D) Interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione: sono disciplinati unicamente dalle norme relative agli interventi stessi.

 

E) Interventi in aree destinate ad attività agricole: le quantità edificabili, ivi compresa la modifica di destinazione d’uso, per residenza al servizio delle attività agricole sono date dal prodotto degli indici di densità edilizia fondiaria per la superficie fondiaria di riferimento.

 

F) Interventi su edifici in aree improprie: fatte salve diverse prescrizioni fissate dalle seguenti norme, gli interventi sono disciplinati unicamente da parametri edilizi.

 

3. Gli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria nelle aree a destinazione mista residenziale e terziaria o a destinazione non residenziale si applicano nel seguente modo:

- nel caso in cui siano dati unici indici di densità e di utilizzazione: la destinazione d’uso specifica è fissata negli atti autorizzativi in conformità alle altre prescrizioni delle seguenti norme;

- nel caso in cui siano dati indici di utilizzazione e di densità articolati per destinazione (T Terziario - R Residenziale): le destinazioni d’uso dei singoli interventi dovranno rispettare la ripartizione fissata, intendendosi minimo inderogabile quello riferito alla residenza nell’area a destinazione residenziale, e quello riferito alle attività terziarie in aree a destinazione non esclusivamente residenziale.

4. È comunque ammessa una tolleranza del 10% nei confronti della specifica quantità di destinazione fissata.

5. Gli interventi di ampliamento, ivi compresa la sopraelevazione, disciplinati unicamente da parametri edilizi, sono ammessi una-tantum, ed anche eseguibili per fasi.

6. Nei casi in cui vengono prescritti sia gli indici di densità edilizia che di utilizzazione, va sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo.

7. L’utilizzazione esaurimento degli indici corrispondenti ad una determinata superficie (S.F. o S.T.) esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni di nuova costruzione, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

8. L’utilizzazione degli indici può altresì avvenire per fasi costruttive successive nel tempo, in ragione di particolari esigenze. In questo caso i progetti devono documentare la fattibilità dell’impianto in complesso e si da luogo a convenzioni e/o ad atti di impegno unilaterali che disciplinano l’esecuzione delle infrastrutture e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti.

9. La capacità edificatoria teorica di aree destinate ai pubblici servizi, impianti ed infrastrutture, quale diritto di edificazione, può altresì essere ceduta dal Comune per le aree inserite in P.P.A. e/o per le quali si preveda l’acquisizione nel Bilancio Pluriennale; le modalità di cessione ed il relativo controvalore sono definite con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, sottoposta a periodico aggiornamento.

10. Lo stesso indice di densità edificatoria teorica, pari a 0,5 mc/mq o a 0,2 mq/mq, è attribuito agli immobili ed impianti pubblici con esclusione degli immobili demaniali o assimilabili per vincolo di destinazione in forza di legge, e le aree per le quali siano già avvenuti trasferimenti di volumetria.

11. La capacità edificatoria afferente ad immobili ed impianti pubblici concorre alla formazione della densità fondiaria nei modi, forme e condizioni stabiliti con il Programma di Attuazione, in assenza del quale detta capacità edificatoria non è trasferibile.

12. I trasferimenti di cui sopra sono annotati su un pubblico registro all’uopo istituito