1 - Il Comune può,
con deliberazione del Consiglio comunale, individuare vie e spazi pubblici per
i quali è richiesta la costituzione di fronti unitarie degli edifici o la
edificazione a confine al fine di costituire cortina edilizia.
2 - Nel caso di
individuazione di fronti unitarie di edifici è prescritta la unitarietà
compositiva della cortina edilizia.
3 - Tale unitarietà
va di norma conseguita mediante SUE o mediante la costituzione di comparto a
norma di NdA del PRG.
L'intervento singolo
è ammesso nei seguenti casi:
a) ove agli atti
tecnico-progettuali oggetto della domanda sia allegato il progetto unitario
della cortina edilizia esteso almeno alle cortine sulle proprietà confinanti,
sottoscritto da tutti i proprietari ed aventi titolo interessati, con esplicita
loro dichiarazione ad attenervisi in caso di edificazione;
b) ove il progetto di
sistemazione della fronte sia aderente a prescrizioni progettuali disposte dal
Comune con deliberazione del Consiglio comunale o con ordinanza del Sindaco.
4 - L'impegno del 3°
c., lett. a) va trascritto nei registri immobiliari e della avvenuta
trascrizione deve essere data comunicazione al Comune prima dell'inizio dei
lavori; in assenza della trascrizione i lavori non possono essere iniziati.