Art. II.c.I.5 - Fronti unitarie e cortine edilizie

 

1 - Il Comune può, con deliberazione del Consiglio comunale, individuare vie e spazi pubblici per i quali è richiesta la costituzione di fronti unitarie degli edifici o la edificazione a confine al fine di costituire cortina edilizia.

2 - Nel caso di individuazione di fronti unitarie di edifici è prescritta la unitarietà compositiva della cortina edilizia.

3 - Tale unitarietà va di norma conseguita mediante SUE o mediante la costitu­zione di comparto a norma di  NdA del PRG.

L'intervento singolo è ammesso nei seguenti casi:

a) ove agli atti tecnico-progettuali oggetto della domanda sia allegato il progetto unitario della cortina edilizia esteso almeno alle cortine sulle proprietà confinanti, sottoscritto da tutti i proprietari ed aventi titolo interessati, con esplicita loro dichiarazione ad attenervisi in caso di edificazione;

b) ove il progetto di sistemazione della fronte sia aderente a prescrizioni progettuali disposte dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale o con ordinanza del Sindaco.

4 - L'impegno del 3° c., lett. a) va trascritto nei registri immobiliari e della avvenu­ta trascrizione deve essere data comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori; in assenza della trascrizione i lavori non possono essere iniziati.