Art. II.c.I.7 - Esposizioni di merci a cielo aperto esistenti.

 

(**)  1.  Le  esposizioni di  merci a  cielo  aperto,  e  tutti i depositi temporanei all’aperto di materiali,  manufatti, rottami, automezzi,   roulotte   e   simili,   prefabbricati,  containers, esistenti in aree improprie all’epoca di  adozione delle presenti norme possono essere autorizzate, nei limiti delle superfici già occupate, per un periodo non superiore a 5 anni, non rinnovabili. L’accesso alle aree potrà avvenire solo da viabilità secondaria prevista dal P.R.G.  e  l’atto  autorizzativo  deve  contenere la condizione,  accettata dall’avente titolo,  allo  sgombero  ed al ripristino delle aree a semplice richiesta del Comune anche prima della scadenza stabilita,  nel caso che, a insindacabile giudizio del  Comune,  dall’attività svolta dovessero derivare pregiudizi alla circolazione, al decoro urbano o all’ambiente.

(**)  2.  L’autorizzazione  deve  essere  richiesta  nel  termine fissato dal Sindaco con propria ordinanza.

(**) Decorso tale termine senza avere richiesto la autorizzazione o nel caso di diniego,  le esposizioni e depositi di cui al primo comma  devono  essere  rimosse,  a cura e spese dell’interessato, entro i successivi sessanta giorni.