(**) 1.
Le esposizioni
di merci a cielo
aperto, e tutti i depositi temporanei all’aperto di
materiali, manufatti, rottami,
automezzi, roulotte e
simili, prefabbricati, containers, esistenti in aree improprie
all’epoca di adozione delle presenti
norme possono essere autorizzate, nei limiti delle superfici già occupate, per
un periodo non superiore a 5 anni, non rinnovabili. L’accesso alle aree potrà
avvenire solo da viabilità secondaria prevista dal P.R.G. e l’atto
autorizzativo deve contenere la condizione, accettata dall’avente titolo, allo
sgombero ed al ripristino delle
aree a semplice richiesta del Comune anche prima della scadenza stabilita, nel caso che, a insindacabile giudizio
del Comune, dall’attività svolta dovessero derivare
pregiudizi alla circolazione, al decoro urbano o all’ambiente.
(**) 2.
L’autorizzazione
deve essere richiesta
nel termine fissato dal Sindaco
con propria ordinanza.
(**)
Decorso tale termine senza avere richiesto la autorizzazione o nel caso di diniego, le
esposizioni e depositi di cui al primo comma
devono essere rimosse,
a cura e spese dell’interessato, entro i successivi sessanta giorni.