Art. II.c.II.12 - Norme generali                                            

 

1 - In ogni caso è espressamente vietato in tutto il territorio comunale:

·       impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (pantalere, cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);

·       sostituire elementi in vista, strutturali o sovrastrutturali, in legno o in pietra con elementi in altro materiale, fatto salvo quanto diversamente disposto in questo Normativa Tecnica;

·       sostituire le coperture in tegole curve in cotto con materiali di diverse caratteristiche; le coperture in cotto, se parzialmente compromesse da incauti interventi di manutenzione, devono essere ripristinate nel tempo.

2 - È obbligatoria la conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, edicole, ecc.. Il consiglio Comunale, con propria deliberazione con costituente Variante di P.R.G., può procedere all’inventario degli elementi architettonici da tutelare.

3 - Nelle aree urbane di interesse documentario, si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

a) sistemazione delle aree libere: contestualmente agli interventi ammessi dal PRG si deve provvedere allo smantellamento delle pavimentazioni eseguite con manti bituminosi o cappe cementizie ed al ripristino delle pavimenta­zioni originarie, o a pavimentazioni di tipo permeabile o in terra naturale rullata e/o inghiaiata, e alla sistemazione a verde per giardini, orti o prati dell'area di pertinenza dell'intervento;

b) contestualmente agli interventi ammessi dal PRG si deve provvedere alla eliminazione di tettoie, baracche e ogni altra costruzione a destinazione accessoria ritenute in contrasto con l'ambiente, in sede di rilascio della concessione od autorizzazione;

c) non è ammessa la realizzazione di recinzioni per nuove delimitazioni fondiarie se non nell’ambito di S.U.E.;

d) decoro dell'ambiente: per gli edifici che non presentino le necessarie condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali, il Sindaco può imporre al proprietario, con ordinanza, l'esecuzione delle opere che risultino indispensabili per eliminare gli inconvenienti suddet­ti; tali opere possono consistere in rifacimento di intonaci, rivestimen­ti, cornici, balconi, coperture, infissi, tinteggiature.

e) l'illuminazione notturna delle aree pubbliche e private deve essere effet­tuata con apparecchiature a luce preferibilmente bianca e dello stesso tipo devono essere le insegne luminose.

È inoltre fatto obbligo di provvedere alla conservazione e ripristino di insegne ed arredi superstiti, realizzati prima del 1930, e delle iscri­zioni sui muri segnalanti esercizi pubblici, in conformità con quanto previsto all'art. II.c.II.17; all’art. 32 del Regolamento Edilizio.

4 - Le suddette prescrizioni  si  applicano  nel  caso  di  interventi  eccedenti  l'ordinaria  e  straordinaria manutenzione e limitatamente ai casi in cui l'in­tervento edilizio non si configuri come risanamento e/o adeguamento igienico.