1 - a) le facciate
degli edifici devono essere finite con intonaco di calce o cemento a
frattazzo lungo o con muratura di mattoni tipo paramano a facciavista
o in pietra naturale in quanto costituente la muratura; è escluso ogni tipo di
rivestimento. Le zoccolature, se previste, debbono essere in pietra non
levigata per una altezza non inferiore a m. 0,60.
b) fino all'adozione
da parte del Consiglio comunale di un Piano del colore o fino all'emanazione di
specifiche ordinanze del Sindaco, nella tinteggiatura esterna devono
essere impiegate le tonalità cromatiche preesistenti al
c) i serramenti
devono essere in legno, ad ante o a scorrere, in essenza naturale scurita o
tinteggiata nei colori grigio, marrone o verde della tonalità propria delle
antiche consuetudini, fatte salve diverse prescrizioni del Piano del colore. Le
ante, se ad altezza dal piano del marciapiede inferiore a m. 3,00, devono obbligatoriamente essere
del tipo a scorrere; in assenza di marciapiede questa altezza è aumentata a m.
4,20. È ammessa la protezione di
sicurezza delle finestre al 1° e 2° pft con
inferriate fisse a disegno semplice (quadrotto o a
bacchette). Dette inferriate possono aggettare di m. 0,25 dal piano della
facciata se ad imposta superiore a m. 2,20 dal piano del marciapiede. I
serramenti delle vetrine e di accesso ai negozi debbono avere le stesse
caratteristiche su definite; la protezione è assicurata con pannelli asportabili
o ad anta. Sono escluse tapparelle di qualunque tipo, tende alla veneziana,
saracinesche e serrande metalliche di qualsiasi tipo. Serramenti in ferro,
saracinesche e serrande sono ammesse unicamente per accessi di servizio su
facciate degli edifici non visibili da spazi pubblici o per la protezione di
vani tecnici di impianti tecnologici;
d) gli edifici devono
avere la copertura a doppia falda o a padiglione con tegole tradizionali
in cotto. La copertura ad una falda è ammessa eccezionalmente quando la manica
dell'edificio non renda opportune le soluzioni anzidette. Sono vietate le
mansarde alla francese o gli arretramenti quando impediscano la leggibilità
della sagoma, a volume semplice, dell’edificio; gli eventuali stenditoi situati
alla sommità degli edifici debbono essere coperti da altana.
I cornicioni devono
essere realizzati in elementi sagomati e intonacati, con sporgenza minima di m.
0,50 ; ove non si dia luogo a cornicione è richiesto
l’aggetto delle coperture, con passafuori a vista ed eventuali pantalere, non ammettendosi solette piane o inclinate.
I canali di gronda o
i pluviali, se in vista, devono essere in lamiera di rame; sono ammessi
materiali sintetici purché abbiano gli stessi requisiti estetici di quelle
anzidetti.
I pluviali
all'imbocco devono essere in nicchia od incassati per una altezza almeno pari a
m. 2,00; per interventi di recupero è ammesso il gambale in ghisa;
e) le finestre e
le portefinestre devono avere le dimensioni tipiche dei luoghi. I
davanzali, le soglie e le eventuali spallette e capitelli saranno in pietra o,
quando coerenti con le preesistenze, in cotto, in stucco e simili. Le
finestrature e accessi superiori a mq. 0,50 visibili da spazi pubblici devono
avere forma verticale allungata e dimensione non in dissonanza con quelle
adottate in altre finestrature preesistenti dell'edificio o di edifici
circostanti. Il rapporto tra il lato maggiore verticale delle finestre e il
lato minore orizzontale non potrà essere inferiore a 1,3. Sono comunque vietate
finestrature a nastro o zoppe.
f) i balconi,
in quanto ritenuti ammissibili dalla CIE, dovranno essere preferibilmente
realizzati in pietra o legno su mensole in pietra o in acciaio o con soletta in
ca. di spessore massimo di cm. 12. Il parapetto sarà a giorno, in elementi
di legno o in ferro a disegno semplice;
g) l’eventuale
tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di travate e portici
rurali dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e
strutturali, da valorizzare con opportuni accorgimenti compositivi (materiali,
rientranze, ecc.).
2 - È ammesso
l'impiego di materiali diversi da quelli sopra indicati nei seguenti casi:
a) in interventi di
recupero di edifici esistenti ove si preveda la conservazione di materiali e
tecnologie appartenenti alla storia e cultura locale;
b) in interventi per
i quali si riconosce negli atti amministrativi autorizzativi un elevato valore
architettonico e ambientale, o nei casi in cui
c) in interventi di
recupero parziale o di ampliamento di edifici esistenti, ove la porzione di
fabbricato non oggetto di intervento sia prevalente su quella oggetto di
intervento e le sue caratteristiche costruttive non consentano, a recupero o
ampliamento avvenuto, di conseguire la unitarietà formale dell'intero edificio
con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione. In tal caso nel
recupero o nell'ampliamento devono essere adottati materiali e tecnologie
costruttive assimilabili a quelle proprie della restante porzione di
fabbricato, per quanto ciò risulti alla CIE esteticamente accettabile.
3 - Ai fini
dell'ammissibilità delle eccezioni ammesse alla lett. c) del precedente comma,
si stabilisce che nei casi di avvenuta manomissione con precedenti interventi
delle componenti edilizie di cui è richiesta la conservazione, ove gli
elementi superstiti risultino del tutto marginali nei confronti dell'insieme
formale dell'edificio, il Sindaco, sentita
·
il completamento di opere di sostituzione di balconi
originariamente di diversa struttura o materiale;
·
il completamento di rivestimenti;
·
il completamento di opere di sostituzione di tetti
originariamente a diversa struttura e materiale, ove la manomissione avvenuta
riguardi più del 40% della superficie proiettata;
·
la riquadratura di aperture e finestrature superstiti,
fino a raggiungere la dimensione ricorrente nella restante parte dell'edificio
nel caso in cui la manomissione avvenuta riguardi più del 50% delle aperture e
finestrature sullo stesso corpo.
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