Art. II.c.II.13 - Aspetto esterno degli edifici nelle “aree di interesse documentario” di PRG

 

1 - a) le facciate degli edifici devono essere finite con intonaco di calce o cemento a frattazzo lungo o con muratura di mattoni tipo paramano a facciavista o in pietra naturale in quanto costituente la muratura; è escluso ogni tipo di rivestimento. Le zoccolature, se previste, debbono essere in pietra non levigata per una altezza non inferiore a m. 0,60.

b) fino all'adozione da parte del Consiglio comunale di un Piano del colore o fino all'emanazione di specifiche ordinanze del Sindaco, nella tinteggia­tura esterna devono essere impiegate le tonalità cromatiche preesistenti al 1940. A tale scopo gli interessati devono documentare la preesistenza come risulta da opportuni assaggi sugli intonaci, e promuovere l'accerta­mento da parte dell'Ufficio tecnico comunale. Nella tinteggiatura di edifici esistenti devono essere registrati gli elementi decorativi originari, con particolare riferimento agli elementi architettonici immaginari e figurativi della pietra, quali lesene, porta­li, architravi, cordolature, fregi, cornici, zoccolature, spigoli e simi­li. Su edifici da intonacare per la prima volta la tinteggiatura sarà a colori chiari (con esclusione del bianco) o secondo tonalità ocra e terra. Sono ammessi colori pastello o colori forti se autorizzati dal Comune in quanto necessari al recupero di parti­colarità ambientali. È vietata la tinteggiatura parziale degli edifici; negli edifici apparte­nenti a più proprietari la tinta delle facciate, cornici e fasce deve seguire un partito architettonico e decorativo unitario e non le singole proprietà, a meno che la partitura per proprietà non costituisca elemento decorativo originale del luogo.

c) i serramenti devono essere in legno, ad ante o a scorrere, in essenza natu­rale scurita o tinteggiata nei colori grigio, marrone o verde della tonalità propria delle antiche consuetudini, fatte salve diverse prescrizioni del Piano del colore. Le ante, se ad altezza dal piano del marciapiede inferiore a m. 3,00, devono obbligatoriamente essere del tipo a scorrere; in assenza di marcia­piede questa altezza è aumentata a m. 4,20. È ammessa la protezione di sicurezza delle finestre al 1° e 2° pft con inferriate fisse a disegno semplice (quadrotto o a bacchette). Dette inferriate possono aggettare di m. 0,25 dal piano della facciata se ad imposta superiore a m. 2,20 dal piano del marciapiede. I serramenti delle vetrine e di accesso ai negozi debbono avere le stesse caratteristiche su definite; la protezione è assicurata con pannelli asportabili o ad anta. Sono escluse tapparelle di qualunque tipo, tende alla veneziana, saracine­sche e serrande metalliche di qualsiasi tipo. Serramenti in ferro, saracinesche e serrande sono ammesse unicamente per accessi di servizio su facciate degli edifici non visibili da spazi pub­blici o per la protezione di vani tecnici di impianti tecnologici;

d) gli edifici devono avere la copertura a doppia falda o a padiglione con tegole tradizionali in cotto. La copertura ad una falda è ammessa eccezio­nalmente quando la manica dell'edificio non renda opportune le soluzioni anzidette. Sono vietate le mansarde alla francese o gli arretramenti quando impediscano la leggibilità della sagoma, a volume semplice, dell’edificio; gli eventuali stenditoi situati alla sommità degli edifici debbono essere coperti da altana.

I cornicioni devono essere realizzati in elementi sagomati e intonacati, con sporgenza minima di m. 0,50 ; ove non si dia luogo a cornicione è richiesto l’aggetto delle coperture, con passafuori a vista ed eventuali pantalere, non ammettendosi solette piane o inclinate.

I canali di gronda o i pluviali, se in vista, devono essere in lamiera di rame; sono ammessi materiali sintetici purché abbiano gli stessi requisiti estetici di quelle anzidet­ti.

I pluviali all'imbocco devono essere in nicchia od incassati per una altezza almeno pari a m. 2,00; per interventi di recupero è ammesso il gambale in ghisa;

e) le finestre e le portefinestre devono avere le dimensioni tipiche dei luoghi. I davanzali, le soglie e le eventuali spallette e capitelli saranno in pietra o, quando coerenti con le preesistenze, in cotto, in stucco e simili. Le finestrature e accessi superiori a mq. 0,50 visibili da spazi pubblici devono avere forma verticale allungata e dimensione non in disso­nanza con quelle adottate in altre finestrature preesistenti dell'edificio o di edifici circostanti. Il rapporto tra il lato maggiore verticale delle finestre e il lato minore orizzontale non potrà essere inferiore a 1,3. Sono comunque vietate finestrature a nastro o zoppe.

f) i balconi, in quanto ritenuti ammissibili dalla CIE, dovranno essere preferibilmente realizzati in pietra o legno su mensole in pietra o in acciaio o con soletta in ca. di spessore massimo di cm.  12. Il parapetto sarà a giorno, in elementi di legno o in ferro a disegno semplice;

g) l’eventuale tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di travate e portici rurali dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali, da valorizzare con opportuni accorgimenti compositivi (materiali, rientranze, ecc.).

2 - È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra indicati nei seguenti casi:

a) in interventi di recupero di edifici esistenti ove si preveda la conserva­zione di materiali e tecnologie appartenenti alla storia e cultura locale;

b) in interventi per i quali si riconosce negli atti amministrativi autorizza­tivi un elevato valore architettonico e ambientale, o nei casi in cui la CIE riconosca, con esplicita menzione nel parere, nella soluzione tecnico-compositiva proposta un valore estetico equivalente;

c) in interventi di recupero parziale o di ampliamento di edifici esistenti, ove la porzione di fabbricato non oggetto di intervento sia prevalente su quella oggetto di intervento e le sue caratteristiche costruttive non consentano, a recupero o ampliamento avvenuto, di conseguire la unitarietà formale dell'intero edificio con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione. In tal caso nel recupero o nell'ampliamento devono essere adottati materiali e tecnologie costruttive assimilabili a quelle proprie della restante porzione di fabbricato, per quanto ciò risulti alla CIE esteticamente accettabile.

3 - Ai fini dell'ammissibilità delle eccezioni ammesse alla lett. c) del precedente comma, si stabilisce che nei casi di avvenuta manomissione con precedenti interventi delle componenti edilizie di cui è richiesta la conser­vazione, ove gli elementi superstiti risultino del tutto marginali nei con­fronti dell'insieme formale dell'edificio, il Sindaco, sentita la CIE, può autorizzare, quale manutenzione straordinaria, la soppressione degli elementi superstiti o la sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche degli elementi nuovi, al fine di ricondurre ad unitarietà compositiva i fronti dei fabbricati ed in particolare:

·       il completamento di opere di sostituzione di balconi originariamente di diversa struttura o materiale;

·       il completamento di rivestimenti;

·       il completamento di opere di sostituzione di tetti originariamente a diversa struttura e materiale, ove la manomissione avvenuta riguardi più del 40% della superficie proiettata;

·       la riquadratura di aperture e finestrature superstiti, fino a raggiungere la dimensione ricorrente nella restante parte dell'edificio nel caso in cui la manomissione avvenuta riguardi più del 50% delle aperture e finestrature sullo stesso corpo.

4 - La Giunta comunale può comunque autorizzare con motivata deliberazione opere  di  finitura  diverse da quelle descritte nel presente articolo.