1 - L'aspetto esterno
dei fabbricati accessori
e volumi tecnici,
anche se realizzati in corpo
separato dagli edifici principali, deve avere le stesse caratteristiche
dell’aspetto stesso degli edifici principali, con riferimento in particolare
all'art. II.c.II.12.
2 - Le coperture
saranno del tipo fissato nel precedente articolo, ammettendosi però di norma
la falda unica.
3 - Per particolari
esigenze compositive e di continuità di tessuto potrà essere riproposto il tipo
della travata rurale; l’altezza massima di m. 2,40 di cui all’art.
II.c.II.28 all’art. 40 del Regolamento
Edilizio, potrà essere elevata fino a m. 4,00, e di corrispondente maggiore
altezza il colmo. L’altezza in più ammessa dovrà essere riferita ad un volume
aperto, almeno su un lato. Per altezze a confine superiori a m. 3,00 è
richiesto l’accordo con il confinante ove non sia previsto il muro a confine.
4 - I volumi tecnici
inferiori a mc. 3 possono essere eseguiti con qualunque materiale.
5 - I fabbricati
accessori al servizio dell'agricoltura ricadenti in aree urbane devono avere
le caratteristiche stabilite nel 1° e 2° comma e devono essere realizzati con
tecnologie tradizionali, escludendosi manufatti prefabbricati che non abbiano
i requisiti estetici propri dell'edilizia tradizionale.