Art. II.c.II.14 - Aspetto esterno dei fabbricati accessori e dei volumi tecnici nelle “aree di interesse documentario” di PRG

 

1 - L'aspetto esterno dei fabbricati accessori  e  volumi  tecnici,  anche  se realizzati in corpo separato dagli edifici principali, deve avere le stesse caratteristiche dell’aspetto stesso degli edifici principali, con riferimento in particolare all'art. II.c.II.12.

2 - Le coperture saranno del tipo fissato nel precedente articolo, ammettendo­si però di norma la falda unica.

3 - Per particolari esigenze compositive e di continuità di tessuto potrà essere riproposto il tipo della travata rurale; l’altezza massima di m. 2,40 di cui all’art. II.c.II.28 all’art. 40 del Regolamento Edilizio, potrà essere elevata fino a m. 4,00, e di corrispondente maggiore altezza il colmo. L’altezza in più ammessa dovrà essere riferita ad un volume aperto, almeno su un lato. Per altezze a confine superiori a m. 3,00 è richiesto l’accordo con il confinante ove non sia previsto il muro a confine.

4 - I volumi tecnici inferiori a mc. 3 possono essere eseguiti con qualunque materiale.

5 - I fabbricati accessori al servizio dell'agricoltura ricadenti in aree urba­ne devono avere le caratteristiche stabilite nel 1° e 2° comma e devono essere realizzati con tecnologie tradizionali, escludendosi manu­fatti prefabbricati che non abbiano i requisiti estetici propri dell'edi­lizia tradizionale.