1 - Gli interventi
edificatori nelle aree destinate ad attività agricole e nelle aree agricole
improprie sia di nuova costruzione che di recupero degli edifici esistenti
avranno di norma per aspetto esterno le caratteristiche fissate dagli artt.
II.c.II.13 e II.c.II.14, fatte salve le attrezzature tecniche quali serre,
silos, vasche, ecc., il cui aspetto è dettagliatamente determinato dalla tipologia
dell’impianto.
2 - Per i fabbricati
strettamente connessi con la produzione (stalle, fienili, officine, ecc.) che
per esigenze funzionali non possono essere ricondotti alla sagoma e
all’immagine tradizionale dei fabbricati rurali dovranno essere adottati
accorgimenti tali da renderne comparabile l’aspetto con il tono e il decoro
dell’ambiente rurale.
In particolare:
·
il volume della costruzione sarà contenuto nei limiti
necessari;
·
i fabbricati compresi in complessi con impianto a corte
o in linea, a manica semplice o doppia, ricadenti in adiacenza, dovranno avere
caratteristiche costruttive che si armonizzino con il complesso preesistente.
Le coperture avranno la pendenza ricorrente negli altri fabbricati ed il manto
sarà in cotto o in materiale
dall’aspetto del tutto equivalente;
·
per i fabbricati isolati: a) l’altezza in gronda per i
fabbricati che non abbiano orizzontamenti interni stabili non sarà di norma superiore a m. 4,50, fatti
salvi i casi di documentata necessità funzionale di maggiore altezza; b) le
coperture saranno a falde, con pendenza non inferiore al 30%, e manto in cotto
o in materiale dall’aspetto del tutto equivalente o in lamiera preverniciata di colori accettati dal Comune: per pendenze
inferiori è prescritto muro di coronamento che occulti la copertura; c) i
tamponamenti esterni avranno le tonalità caratteristiche di cui all’art.
II.c.II.13, essendo comunque escluso il grigio cemento proprio del getto in
opera o dei pannelli prefabbricati.
3
- Le norme indicate costituiscono altresì riferimento per tutti gli interventi
in area extraurbana.