Art. II.c.II.19 - Sistemazione del terreno

 

1 - Sbancamenti  e riporti di terreno, con i relativi eventuali muri di soste­gno, devono essere evidenziati negli elaborati di progetto, indicando con opportune sezioni l'andamento del terreno naturale e del terreno sistemato.

2 - Il  terreno sistemato non deve avere pendenze superiori al 20% e deve essere dotato di manto erboso con piantumazione obbligatoria di fiori, arbusti e piante di alto fusto.

3 - Negli elaborati di progetto devono essere indicate le piante di alto fusto esistenti e in progetto.

4 - È  di  massima  fatto divieto di abbattere alberi esistenti. Qualora fosse documentatamente  necessario l'abbattimento di alberi di alto fusto, in territorio urbano, il Sinda­co, sentita la CIE e, per quanto prescritto, i Servizi forestali della Regio­ne, può eccezionalmente concedere deroga, subordinando comunque la concessione o l'autorizzazione alla opportuna sostituzione totale degli alberi abbattuti con altri nello stesso numero e con le stesse caratteristiche.

5 - Ai  fini  della  rigenerazione  fisiologica dei suoli e  delle  acque  sotterranee la superficie  libera   da costruzioni deve risultare per almeno 1/3 permeabile. A tal fine le pavimentazioni eventualmente necessarie o in caso di loro totale rifacimento, dovranno, almeno per la quota suddetta, essere tali da consentire la dispersione al suolo delle acque meteoriche.