Art. II.c.II.2 - Opere di viabilità

 

1 - È vietato di norma rimuovere manti viari esistenti in acciottolato o altri materiali lapidei e sostituirli con manti di altra natura. Il Comune predisporrà progetti di riqualificazione ambientale degli spazi aperti, con l'obiettivo di ripristinare sulla viabilità esistente gli acciottolati o di realizzare nuovi manti con materiali particolarmente carat­terizzanti, in sostituzione degli attuali manti bituminosi o cappe cementizie.

Contestualmente il Comune adotterà un Normativa Tecnica per rendere uniformi i criteri di intervento sulla viabilità privata.

2 - La formazione di manti bituminosi o di cappe cementizie sulla maglia dell'accessibilità in territorio agricolo (strade poderali e private) può essere assentita dal Comune per quanto compatibile con programmi comunali, provinciali e regionali di tutela e valorizzazione ambientale e di sistemazione idrogeologica. È sempre ammessa la sistemazione con manti impermeabili degli innesti con la pubblica viabilità e per un tratto non superiore a 30 m.