1
- Volumi a carattere temporaneo di servizio all'attività di coltivazione:
possono essere eseguiti, previa autorizzazione, in legno e devono avere le
caratteristiche di opera finita; le coperture devono essere in cotto o in
legno.
La
superficie utile non può essere superiore a mq. 12,0 e l'altezza di imposta più
elevata della copertura non può essere superiore a m. 2,0. Tali volumi non
possono fronteggiare o essere direttamente accessibili da spazi pubblici e sono
ammessi unicamente per lotti inedificati, adibiti a colture intensive (vigna,
orto, frutteto) in atto di superficie non inferiore a mq. 5000, e comunque non
più di uno per lotto.
2
- Volumi a carattere temporaneo di servizio all'allevamento familiare di
animali da cortile: possono essere realizzati come i volumi al precedente
comma, ma con superficie utile non superiore a mq. 6,0. La realizzazione di
tali volumi è compatibile con qualsiasi destinazione d'uso, fatti salvi provvedimenti
del Sindaco a tutela dell'igiene dell'abitato. I suddetti volumi non sono
cumulabili a quelli del precedente comma.
3
- Tettoie diverse da quelle precedenti: realizzabili solo con struttura
in legno o con piedritti in mattoni pieni od intonacati; la copertura deve
essere in cotto. La superficie occupata da tali strutture non può essere superiore
a 1/4 dell'area libera da costruzioni a carattere permanente.
4
- Negli stessi limiti e alle stesse condizioni può essere autorizzata la conservazione
di tettoie esistenti.
5
- Le norme suddette non si applicano nel caso di progetti riferiti a
particolari esigenze (camping, campi nomadi, ecc.) ed approvati dal Comune, nè nel caso di impianti industriali.