Art. II.c.II.20 - Requisiti di baracche, tettoie

 

1 - Volumi a carattere temporaneo di servizio all'attività di coltivazione: possono essere eseguiti, previa autorizzazione, in legno e devono avere le caratteristiche di opera finita; le coperture devono essere in cotto o in legno.

La superficie utile non può essere superiore a mq. 12,0 e l'altezza di imposta più elevata della copertura non può essere superiore a m. 2,0. Tali volumi non possono fronteggiare o essere direttamente accessibili da spazi pubblici e sono ammessi unicamente per lotti inedificati, adibiti a colture intensive (vigna, orto, frutteto) in atto di superficie non inferiore a mq. 5000, e comunque non più di uno per lotto.

2 - Volumi a carattere temporaneo di servizio all'allevamento familiare di animali da cortile: possono essere realizzati come i volumi al precedente comma, ma con superficie utile non superiore a mq. 6,0. La realizzazione di tali volumi è compatibile con qualsiasi destinazione d'uso, fatti salvi prov­vedimenti del Sindaco a tutela dell'igiene dell'abitato. I suddetti volumi non sono cumulabili a quelli del precedente comma.

3 - Tettoie diverse da quelle precedenti: realizzabili solo con struttura in legno o con piedritti in mattoni pieni od intonacati; la copertura deve essere in cotto. La superficie occupata da tali strutture non può essere superiore a 1/4 dell'area libera da costruzioni a carattere permanente.

4 - Negli stessi limiti e alle stesse condizioni può essere autorizzata la conser­vazione di tettoie esistenti.

5 - Le norme suddette non si applicano nel caso di progetti riferiti a particolari esigenze (camping, campi nomadi, ecc.) ed approvati dal Comune, nel caso di impianti industriali.