Art. II.c.II.21 - Tettoie  a  carattere  temporaneo  funzionali  agli  insediamenti produttivi e terziari.

 

1. Nelle aree destinate ad impianti produttivi industriali, artigianali e terziari è consentita la occupazione  di  suolo con tettoie a  carattere  temporaneo, alle seguenti condizioni contestuali:

a) l’area  occupata  non sia superiore al 50% dell’area libera da costruzioni, direttamente asservita all’impianto produttivo, e il rapporto complessivo di copertura sull’area non deve essere superiore al 70%

b) risultino comunque  rispettate le  esigenze di parcheggio e di spazi di manovra per gli autoveicoli, propri   degli  impianti produttivi.

2. Eventuali eccedenze ai  limiti indicati alla  lettera a) sono ammesse se  strettamente  ricondotte  all’indispensabile per fare fronte  a necessità temporanee, insorgenti  e  contingenti, di produzione;  il rilascio  della autorizzazione,  in tal  caso, è subordinato all’impegno  registrato e trascritto dell’avente  titolo  alla  rimozione dei manufatti non appena  cessato lo  stato di  necessita’,  che deve essere documentato all’atto autorizzativo.

Negli  stessi  limiti  e  alle  stesse   condizioni  può  essere autorizzata la conservazione di tettoie esistenti.

3. Nelle aree di pertinenza di edifici destinati in tutto o in parte ad esercizi pubblici è ammessa la realizzazione di strutture temporanee chiuse o aperte destinate ad aumentare la capacità di servizio al pubblico dell’esercizio nei seguenti limiti:

- la superficie aggiuntiva non potrà essere superiore al doppio della superficie utile destinata al pubblico nell’edificio principale;

- l’area occupata non sia superiore al 50% dell’area libera da costruzioni ed il rapporto complessivo di copertura comprensivo delle costruzioni esistenti, non deve essere superiore al 70%;

- risultino disponibili aree di parcheggio per l’utenza almeno pari a mq. 1 per metro quadro di superficie della struttura, senza pregiudizio delle dotazioni di parcheggio previste per le altre attività eventualmente presenti nell’edificio.

La struttura dovrà essere semplicemente appoggiata al suolo ed essere costituita da elementi assemblati in luogo.

L’autorizzazione comporta l’impegno registrato e trascritto alla rimozione alla cessazione dell’attività e l’eventuale subentrante dovrà chiederne il rinnovo. Comporta altresì l’impegno registrato e trascritto  alla rimozione a semplice richiesta del Comune, quando ne derivi pregiudizio alla circolazione, alla quiete pubblica ed al decoro dell’ambiente urbano.

Le dotazioni di parcheggio prescritte possono altresì essere soddisfatte in spazi pubblici o privati compresi in una distanza di effettivo percorso a piedi di m. 50. Ove alla dotazione concorrano spazi pubblici, è dovuta la monetizzazione della quota oltre alla eventuale tariffa di servizio a norma del N.C.S.