Art. II.c.II.26 - Serre di coltura

 

1 - Sono impianti destinati a realizzare un ambiente artificiale per l'eserci­zio di colture agricole; possono essere:

·       fisse, cioè eseguite con coperture e/o pareti a struttura leggera ancorata al suolo o ad altre strutture isolate oppure addossate od inserite in costruzioni o manufatti stabili;

·       mobili, cioè eseguite con struttura leggera semplicemente infissa nel suolo e teli volti alla protezione e forzatura delle colture, aventi un'altezza massima al colmo non superiore a m. 3,50.

2 - Le serre di coltura fisse e mobili sono escluse dal computo dell'area coperta e dal conteggio volumetrico e la loro superficie non deve superare il 60% dell'area asservita.

3 - Le serre fisse possono avere un'altezza massima al colmo della copertura non superiore a m. 6,00 e devono rispettare le norme sulle distanze dai confi­ni, dai fabbricati, dalle strade, ecc., stabilite per le altre costruzioni; possono anche essere realizzate a confine o a distanze inferiori alla minima permessa alle stesse condizioni previste per i bassi fabbricati accessori, copertura esclusa.

4 - Le serre mobili osservano su ogni lato una distanza dai confini, dai fabbricati, dalla proprietà stradale o comunque pubblica e da altri manufatti non inferiore alla loro altezza di prospetto, con un minimo dalle strade di m. 5,00, se maggiore, pari a quella stabili­ta per le costruzioni.

5 - Non è ammessa la installazione di serre fisse nelle aree per insediamenti urbani, se non per quanto disciplinato al precedente art. II.c.II.7.