1
- Sono impianti destinati a realizzare un ambiente artificiale per l'esercizio
di colture agricole; possono essere:
·
fisse, cioè eseguite con coperture e/o pareti a
struttura leggera ancorata al suolo o ad altre strutture isolate oppure
addossate od inserite in costruzioni o manufatti stabili;
·
mobili, cioè eseguite con struttura leggera
semplicemente infissa nel suolo e teli volti alla protezione e forzatura delle
colture, aventi un'altezza massima al colmo non superiore a m. 3,50.
2
- Le serre di coltura fisse e mobili sono escluse dal computo dell'area coperta
e dal conteggio volumetrico e la loro superficie non deve superare il 60%
dell'area asservita.
3
- Le serre fisse possono avere un'altezza massima al colmo della copertura non
superiore a m. 6,00 e devono rispettare le norme sulle distanze dai confini,
dai fabbricati, dalle strade, ecc., stabilite per le altre costruzioni; possono
anche essere realizzate a confine o a distanze inferiori alla minima permessa
alle stesse condizioni previste per i bassi fabbricati accessori, copertura
esclusa.
4
- Le serre mobili osservano su ogni lato una distanza dai confini, dai
fabbricati, dalla proprietà stradale o comunque pubblica e da altri manufatti
non inferiore alla loro altezza di prospetto, con un minimo dalle strade di m.
5,00, se maggiore, pari a quella stabilita per le costruzioni.
5
- Non è ammessa la installazione di serre fisse nelle aree per insediamenti
urbani, se non per quanto disciplinato al precedente art. II.c.II.7.