Art. II.c.II.29 - Fabbricati accessori (bassi fabbricati)

 

1 - I fabbricati accessori (bassi fabbricati) a carattere permanente devono avere le seguenti caratteristiche:

a) l'aspetto esterno dei fabbricati deve avere le stesse caratteristiche di decoro della costruzione principale;

b) l'altezza massima del fronte in gronda (all'intradosso del solaio di copertura) non può essere superiore a m. 2,40;

c) per coperture a falde la pendenza deve essere compresa tra il 25 e il 40% e l'altezza al colmo non superiore, all'intradosso, a m. 4,50 se a falda semplice e m. 3,60 se a doppia falda.

2 - Per fabbricati accessori nelle “aree di interesse documentario” di PRG si richiamano i disposti dell'art. II.c.II.15. Le stesse norme sono applicabili agli insediamenti extraurbani.

3 - I fabbricati accessori possono sempre essere costruiti a confine, fino ad una altezza al colmo di m. 3,00, elevabili a m. 4,50 con l’assenso del confinante. I bassi fabbricati dovranno collocarsi ad una distanza non inferiore a 3 m da confini di proprietà di terzi non assimilabili a bassi fabbricati. I fabbricati accessori con pareti cieche e altezza massima pari a 3 m costruiti al confine non fanno confrontanza. Si richiama l'applicazione degli Artt. 874, 876, 877, 879 del Codice Civile