1
- I fabbricati accessori (bassi fabbricati) a carattere permanente devono avere
le seguenti caratteristiche:
a)
l'aspetto esterno dei fabbricati deve avere le stesse caratteristiche di decoro
della costruzione principale;
b)
l'altezza massima del fronte in gronda (all'intradosso del solaio di copertura)
non può essere superiore a m. 2,40;
c)
per coperture a falde la pendenza deve essere compresa tra il 25 e il 40% e
l'altezza al colmo non superiore, all'intradosso, a m. 4,50 se a falda semplice
e m. 3,60 se a doppia falda.
2
- Per fabbricati accessori nelle “aree di interesse documentario” di PRG si
richiamano i disposti dell'art. II.c.II.15. Le stesse norme sono applicabili
agli insediamenti extraurbani.
3
- I fabbricati accessori possono sempre essere costruiti a confine, fino ad una
altezza al colmo di m. 3,00, elevabili a m. 4,50 con l’assenso del confinante. I bassi fabbricati dovranno
collocarsi ad una distanza non inferiore a