Art. II.c.II.3 - Parcheggi

 

A) Parcheggi pertinenziali: dotazione minima

1 - A norma della l. 122/89 la dotazione minima di aree per la sosta e il parcheggio non può essere inferiore a mq. 1 ogni 10 mc. di costruzione e/o mq. 3,5 di superficie utile lorda.

2 - Deve in ogni caso essere rispettata la dotazione minima di parcheggi pertinenziali come nella tab. 1 allegata, con riferimento alle classi e sottoclassi di destinazione. Per quanto ivi non definito la dotazione di parcheggi pertinenziali è valutata dalla CIE per analogia o in base alle caratteristiche funzionali dell’insediamento.

3 - Le superfici di parcheggio afferenti a nuove costruzioni in aree di completamento, riordino e nuovo impianto devono essere reperite all'interno degli edifici (anche in strutture autonome pluripiano) o in fregio alla viabilità, all'esterno delle recinzioni ove ciò risulti possibile in ragione dell’assetto urbanistico esistente o previsto. Possono altresì essere reperite nelle aree destinate a parcheggio pubblico dal PRG, per la quota eccedente la dotazione minima di cui alla l. 122/89.

4 - Nel caso di edifici residenziali condominiali (più di tre unità abitative) devono essere individuate, nell'ambito della dotazione minima prescritta, aree di sosta a cielo libero in contiguità con la viabilità, e da questa immediatamente accessibili, e/o nelle aree individuate dal PRG o dai S.U.E. a parcheggio pubblico nella misura di almeno 1 posta macchina per ogni unità alloggio. La quota di parcheggio pertinenziale reperita in aree di parcheggio individuate dal PRG non può essere superiore al 30% 50% del fabbisogno derivante dall’intervento. La dotazione, verificati i singoli casi e sulla base di idonee motivazioni che devono essere condivise dall’amministrazione, può essere monetizzabile.

5 - Per interventi in aree di "insediamenti esistenti" di PRG i parcheggi pertinenziali possono essere ubicati anche in aree diverse dall'area di intervento, previo assoggettamento all'uso pubblico, che non distino, nel punto più vicino, più di m. 80 dall'accesso degli edifici di cui sono pertinenza. Detto limite non è richiesto per insediamenti nelle “aree di interesse documentario” di PRG o nelle zone oggetto di limitazioni alla circolazione che non ne consentano il rispetto, mentre in assenza di indicazioni di PRG può essere reperito fino alla quota massima nelle aree a servizi pubblici definiti dai S.U.E.

6 - Per interventi in “aree di interesse documentario" di PRG o di recupero/ristrutturazione edilizia di edifici esistenti è altresì ammesso ubicare i parcheggi pertinenziali in aree pubbliche, in attuazione del Piano dei parcheggi di cui alla l. 122/89, o da altro provvedimento comunale; il Piano o il provvedimento individua le aree disponibili, il bacino di gravitazione e la capacità di sosta nel rispetto delle esigenze di parcheggi della popolazione residente. In questo caso è dovuto al Comune il controvalore delle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali ed il relativo costo di sistemazione; gli introiti derivanti dalla predetta monetizzazione concorrono alla attuazione del Piano dei parcheggi, fatta salva la facoltà di provvedimenti sostitutivi a norma della l. 283/92 con particolare riferimento all'art. 6, 4° c., lett. b), d), f), nonché all'art. 7, 1° c., lett. e), f) e g). 

7 - La superficie di parcheggio pertinenziale, calcolata come in tab. 1, comprende le piazzole di sosta, le relative corsie di acceso e l'arredo verde e pedonale. Ove la corsia di accesso sia costituita da viabilità pubblica, la superficie relativa può essere ridotta del 30% e detta quota può essere monetizzata. 

8 - Ove nel progetto degli interventi non si dia luogo alla specificazione della sottoclasse che determina lo standard da reperire, si applica convenzionalmente il valore parametrico più elevato.

9 - Nel caso di attività di servizio pubblico o di interesse pubblico o collettivo svolta da soggetti istituzionalmente competenti o riconosciuti dal Comune le dotazioni fissate possono essere assolte in aree pubbliche secondo le necessità funzionali del servizio.

10 - Le dotazioni di parcheggio commisurate agli addetti o agli abitanti sono determinate in applicazione della capacità insediativa, di NdA di PRG.

11 - In caso di attività di sottoclasse Tc2a/b/c con specializzazione merceologica riferita a beni ingombranti (autoveicoli, mobili, macchinari vari, prodotti per l'edilizia, ecc.) le dotazioni di parcheggi in tab. 1 per la quota riferita alla superficie di vendita sono ridotte del 30%.

12 - le dotazioni di parcheggi pertinenziali vanno rispettate:

a)  integralmente nel caso di nuova costruzione di edifici, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione totale;

b)  nel caso di insediamento in edifici esistenti, con modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, le dotazioni fissate vanno ridotte del 50%, salvo che per destinazioni d'uso della sottoclasse Tc2., con superficie di vendita superiore a mq. 600.

c)   nel caso di ampliamento di attività esistenti, la dotazione di parcheggio è riferita alla superficie di ampliamento, con un riferimento alla tipologia finale dell’impianto.

13 - Le dotazioni richieste si intendono comunque assolte nelle aree di sosta già esistenti in sede propria o sulla viabilità pubblica nel caso di insediamenti in edifici esistenti, senza modifica di destinazione d'uso, o nel caso di attività esistenti di classe Tc, A1, A2a, quando provvedano all'ampliamento con opere interne fino ad una superficie utile in complesso inferiore a mq. 400, anche quando la superficie di ampliamento avesse diversa destinazione o classamento catastale.

14 - La dotazione di parcheggi pubblici afferenti le strutture commerciali non possono comunque essere inferiori a quella determinata a norma dell'art. 25 della d.c.r. 19 ott. 1999563-13414 e s.m.i.. A detta dotazione concorrono sia la quantità da reperire in osservanza degli standard urbanistici, sia la quantità di parcheggi pertinenziali di cui al presente articolo, quando riservati agli utenti dell'esercizio, per quanto stabilito all’art. 25 della predetta d.c.r.

 

Tab. 1 - Dotazione di parcheggi pertinenziali con riferimento a classi e sottoclassi di destinazione.

 

A)            classe Tc                sottoclasse Tc.1 (commercio all'ingrosso)

                                                - per addetto                                                                         mq. 5

                                                inoltre:

                                                - per S.U. netta di accesso al pubblico                             mq. 0,5 x mq. S.U.

                                                - per superfici espositive a cielo libero                            mq. 0,2 x mq. S.F.

 

B)            classe Tc                sottoclasse Tc.2 (commercio al dettaglio) Fatto salvo quanto previsto alla lettera A 1° comma del presente articolo, per il calcolo dei parcheggi pertinenziali si rimanda a quanto previsto dall’articolo 18 dei “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio al dettaglio in sede fissa” approvati con D.C.C. n.14 del 30/04/2013 redatti in conformità alla DCR 191-43016 art 25 comma 3.

                                        - per addetto                                                                         mq. 5

                                                inoltre rispetto delle prescrizioni di cui al 1° comma lett.A)

                                                - Tc.2.a sup. vendita (S.V.) inferiore a mq. 150            mq. 0,5 x mq. S.V.

                                                - Tc.2.b sup. vendita tra 150 e 600 mq.                           mq. 1 x mq. S.V.

                                                - Tc.2.c sup. vendita superiore a 600 mq.                       mq. 2,0 x mq. S.V.

                                                - per superfici espositive a cielo libero                            mq. 0,2 x mq. S.F.

 

C)           classe Tr (attrezzature ricettive)

                                                - per addetto                                                                         mq. 5

                                                inoltre:

                                                - per posto letto in progetto                                               mq. 10

                                                - per piazzola di attendamento                                         mq. 20

 

D)            classe Ts/c (servizi pubblici e privati)

                                                - per addetto                                                                         mq. 5

                                                inoltre:

                                                - per superficie utile netta di accesso al pubblico          mq. 0,5 x mq S.U.

                                                - per aree di pertinenza di impianti scoperti e

                                                relativi servizi                                                                       mq. 0,2 x mq S.F.

 

E)            classe Td (terziario direzionale)

                                                - per addetto                                                                         mq. 5

                                                - per superficie utile netta di accesso al pubblico mq. 1 x mq S.U.

 

F)            classe P (produttivo)           sottoclassi I, A1, A2

                                                - per addetto                                                                         mq. 10

 

G)           classe R

                                                - per abitante insediato                                                       mq. 10

 

 

B) Parcheggi pubblici e pertinenziali: requisiti

14 - I parcheggi devono risultare agevolmente accessibili dalla viabilità pubblica.

15 - I parcheggi, quando disposti lungo la viabilità pubblica, devono avere il piano di scorrimento elevato nei confronti della carreggiata stradale, e con questo raccordato da soglia inclinata.

16 - I parcheggi lineari, a pettine o a spina devono avere, di norma, le seguenti profondità utili, misurate sull'asse, al limite delle banchine pedonali:

·       per strade a una corsia per senso di marcia:                                                                m.   7,50

·       per strade a doppia corsia per senso di marcia:                                                m. 10,50

·       per strade locali, al servizio diretto degli insediamenti o in zone  a traffico limitato:                                                                                    m.   5,50   

Lungo le strade locali possono altresì essere disposte zone di sosta lineari di profondità, di norma, pari  a m. 2,30.

17 - I parcheggi alternati a più file devono, di norma, essere separati dalla viabilità pubblica da opere di arredo (aiuole o simili); le banchine pedonali lungo la viabilità sono interrotte unicamente in corrispondenza degli accessi. Le aree di parcheggio con più di 20 piazzole devono essere opportunamente arredate, con punti luce e alberature di medio o alto fusto.

18 - Per strade che siano classificate quali strade urbane di quartiere o di scorrimento, ai sensi dell'art. 2 del Nuovo codice della strada,  le aree di sosta devono essere dotate di apposite corsie di manovra, esterne alla carreggiata.

19 - Per i pubblici esercizi e per le attività in genere equiparate alle attività commerciali dalla D.G.R. n° 85-13268 del 08/02/2010 ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1, il PRGC consente il reperimento dei parcheggi resi obbligatori dalle disposizioni regionali richiamate anche mediante la totale monetizzazione degli stessi, qualora:

-   il privato ne faccia espressamente richiesta;

-   la commissione urbanistica valuti favorevolmente la richiesta in relazione allo stato della viabilità pubblica e dei parcheggi disponibili in prossimità dell’attività in progetto.