A) Parcheggi
pertinenziali: dotazione minima
1 - A norma della l.
122/89 la dotazione minima di aree per la sosta e il parcheggio non può essere
inferiore a mq. 1 ogni 10 mc. di costruzione e/o mq. 3,5 di superficie utile
lorda.
2 - Deve in ogni caso
essere rispettata la dotazione minima di parcheggi pertinenziali come nella tab. 1 allegata, con riferimento alle classi e sottoclassi
di destinazione. Per quanto ivi non definito la dotazione di parcheggi
pertinenziali è valutata dalla CIE per analogia o in base alle caratteristiche
funzionali dell’insediamento.
3 - Le superfici di
parcheggio afferenti a nuove costruzioni
in aree di completamento, riordino e nuovo impianto devono essere reperite
all'interno degli edifici (anche in strutture autonome pluripiano) o in fregio
alla viabilità, all'esterno delle recinzioni ove ciò risulti possibile in ragione dell’assetto urbanistico esistente
o previsto. Possono altresì essere reperite nelle aree destinate a
parcheggio pubblico dal PRG, per la quota eccedente la dotazione minima di cui
alla l. 122/89.
4 - Nel caso di
edifici residenziali condominiali (più di tre unità abitative) devono essere
individuate, nell'ambito della dotazione minima prescritta, aree di sosta a
cielo libero in contiguità con la viabilità, e da questa immediatamente
accessibili, e/o nelle aree individuate dal PRG o dai S.U.E. a parcheggio pubblico nella misura di almeno 1
posta macchina per ogni unità alloggio. La quota di parcheggio pertinenziale
reperita in aree di parcheggio individuate dal PRG non può essere superiore al 30% 50% del
fabbisogno derivante dall’intervento. La dotazione, verificati i
singoli casi e sulla base di idonee motivazioni che devono essere condivise
dall’amministrazione, può essere monetizzabile.
5 - Per interventi in
aree di "insediamenti esistenti" di PRG i parcheggi pertinenziali
possono essere ubicati anche in aree diverse dall'area di intervento, previo
assoggettamento all'uso pubblico, che non distino, nel punto più vicino, più di
m. 80 dall'accesso degli edifici di cui sono pertinenza. Detto limite non è
richiesto per insediamenti nelle “aree di interesse documentario” di PRG o
nelle zone oggetto di limitazioni alla circolazione che non ne consentano il
rispetto, mentre in assenza di indicazioni di PRG può
essere reperito fino alla quota massima nelle aree a servizi pubblici definiti
dai S.U.E.
6 - Per interventi in
“aree di interesse documentario" di PRG o di
recupero/ristrutturazione edilizia di edifici esistenti è altresì ammesso ubicare i parcheggi
pertinenziali in aree pubbliche, in attuazione del Piano dei parcheggi di cui
alla l. 122/89, o da altro provvedimento comunale; il Piano o il provvedimento
individua le aree disponibili, il bacino di gravitazione e la capacità di sosta
nel rispetto delle esigenze di parcheggi della popolazione residente. In questo
caso è dovuto al Comune il controvalore delle dotazioni richieste di parcheggi
pertinenziali ed il relativo costo di sistemazione; gli introiti derivanti
dalla predetta monetizzazione concorrono alla attuazione del Piano dei
parcheggi, fatta salva la facoltà di provvedimenti sostitutivi a norma della l.
283/92 con particolare riferimento all'art. 6, 4° c., lett. b), d), f), nonché
all'art. 7, 1° c., lett. e), f) e g).
7 - La superficie di
parcheggio pertinenziale, calcolata come in tab. 1,
comprende le piazzole di sosta, le relative corsie di acceso e l'arredo verde e
pedonale. Ove la corsia di accesso sia costituita da viabilità pubblica, la
superficie relativa può essere ridotta del 30% e detta quota può essere
monetizzata.
8 - Ove nel progetto
degli interventi non si dia luogo alla specificazione della sottoclasse che
determina lo standard da reperire, si applica convenzionalmente il valore
parametrico più elevato.
9 - Nel caso di
attività di servizio pubblico o di interesse pubblico o collettivo svolta da
soggetti istituzionalmente competenti o riconosciuti dal Comune le dotazioni
fissate possono essere assolte in aree pubbliche secondo le necessità
funzionali del servizio.
10 - Le dotazioni di
parcheggio commisurate agli addetti o agli abitanti sono determinate in applicazione
della capacità insediativa, di NdA di PRG.
11 - In caso di
attività di sottoclasse Tc2a/b/c con specializzazione merceologica riferita a
beni ingombranti (autoveicoli, mobili, macchinari vari, prodotti per
l'edilizia, ecc.) le dotazioni di parcheggi in tab. 1
per la quota riferita alla superficie di vendita sono ridotte del 30%.
12 - le dotazioni di
parcheggi pertinenziali vanno rispettate:
a) integralmente nel caso di nuova costruzione
di edifici, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione totale;
b) nel caso di insediamento in edifici
esistenti, con modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, le
dotazioni fissate vanno ridotte del 50%, salvo che per destinazioni d'uso della
sottoclasse Tc2., con superficie di vendita superiore a mq. 600.
c) nel caso di
ampliamento di attività esistenti, la dotazione di parcheggio è riferita alla
superficie di ampliamento, con un riferimento alla tipologia finale
dell’impianto.
13 - Le dotazioni
richieste si intendono comunque assolte nelle aree di sosta già esistenti in sede propria o sulla viabilità
pubblica nel caso di insediamenti in edifici esistenti, senza modifica di
destinazione d'uso, o nel caso di attività esistenti di classe Tc, A1, A2a, quando provvedano all'ampliamento con opere
interne fino ad una superficie utile in complesso inferiore a mq. 400, anche
quando la superficie di ampliamento avesse diversa destinazione o classamento
catastale.
14 - La dotazione di
parcheggi pubblici afferenti le strutture commerciali non possono comunque
essere inferiori a quella determinata a norma dell'art. 25 della d.c.r. 19 ott. 1999 n° 563-13414 e s.m.i.. A detta dotazione concorrono sia la quantità
da reperire in osservanza degli standard urbanistici, sia la quantità di parcheggi
pertinenziali di cui al presente articolo, quando riservati agli utenti
dell'esercizio, per quanto stabilito
all’art. 25 della predetta d.c.r.
Tab. 1 - Dotazione di
parcheggi pertinenziali con riferimento a classi e sottoclassi di destinazione.
A) classe Tc sottoclasse Tc.1 (commercio
all'ingrosso)
-
per addetto mq.
5
inoltre:
-
per S.U. netta di accesso al pubblico mq.
0,5 x mq. S.U.
-
per superfici espositive a cielo libero mq.
0,2 x mq. S.F.
B) classe Tc sottoclasse Tc.2 (commercio al dettaglio) Fatto salvo quanto previsto alla lettera A 1°
comma del presente articolo, per il calcolo dei parcheggi pertinenziali si rimanda
a quanto previsto dall’articolo 18 dei “Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per il commercio al dettaglio in sede fissa” approvati con
D.C.C. n.14 del 30/04/2013 redatti in conformità alla DCR 191-43016 art 25
comma 3.
- per addetto mq.
5
inoltre
rispetto delle prescrizioni di cui al 1° comma lett.A)
-
Tc.2.a sup. vendita (S.V.)
inferiore a mq. 150 mq. 0,5 x
mq. S.V.
-
Tc.2.b sup. vendita tra 150
e 600 mq. mq. 1
x mq. S.V.
-
Tc.2.c sup. vendita superiore a 600 mq. mq. 2,0 x mq. S.V.
-
per superfici espositive a cielo libero mq.
0,2 x mq. S.F.
C) classe Tr
(attrezzature ricettive)
-
per addetto mq.
5
inoltre:
-
per posto letto in progetto mq.
10
-
per piazzola di attendamento mq.
20
D) classe Ts/c
(servizi pubblici e privati)
-
per addetto mq.
5
inoltre:
-
per superficie utile netta di accesso al pubblico mq. 0,5 x mq S.U.
-
per aree di pertinenza di impianti scoperti e
relativi
servizi mq.
0,2 x mq S.F.
E) classe Td
(terziario direzionale)
-
per addetto mq.
5
-
per superficie utile netta di accesso al pubblico mq. 1 x mq S.U.
F) classe P (produttivo) sottoclassi I, A1, A2
-
per addetto mq.
10
G) classe R
-
per abitante insediato mq.
10
B) Parcheggi
pubblici e pertinenziali: requisiti
14 - I parcheggi
devono risultare agevolmente accessibili dalla viabilità pubblica.
15 - I parcheggi,
quando disposti lungo la viabilità pubblica, devono avere il piano di
scorrimento elevato nei confronti della carreggiata stradale, e con questo
raccordato da soglia inclinata.
16 - I parcheggi
lineari, a pettine o a spina devono avere, di norma, le seguenti profondità
utili, misurate sull'asse, al limite delle banchine pedonali:
·
per strade a una corsia per senso di marcia: m. 7,50
·
per strade a doppia corsia per senso di marcia: m.
10,50
·
per strade locali, al servizio diretto degli insediamenti
o in zone a
traffico limitato: m. 5,50
Lungo le strade
locali possono altresì essere disposte zone di sosta lineari di profondità, di
norma, pari a m. 2,30.
17 - I parcheggi
alternati a più file devono, di norma, essere separati dalla viabilità pubblica
da opere di arredo (aiuole o simili); le banchine pedonali lungo la viabilità
sono interrotte unicamente in corrispondenza degli accessi. Le aree di
parcheggio con più di 20 piazzole devono essere opportunamente arredate, con
punti luce e alberature di medio o alto fusto.
18 - Per strade che
siano classificate quali strade urbane di quartiere o di scorrimento, ai sensi
dell'art. 2 del Nuovo codice della strada, le aree di sosta devono essere dotate
di apposite corsie di manovra, esterne alla carreggiata.
19 - Per i pubblici esercizi e per le attività in genere
equiparate alle attività commerciali dalla D.G.R. n° 85-13268 del 08/02/2010
ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4,
L1, il PRGC consente il reperimento dei parcheggi resi obbligatori dalle
disposizioni regionali richiamate anche mediante la totale monetizzazione degli
stessi, qualora:
- il
privato ne faccia espressamente richiesta;
- la
commissione urbanistica valuti favorevolmente la richiesta in relazione allo
stato della viabilità pubblica e dei parcheggi disponibili in prossimità
dell’attività in progetto.