Art. II.c.II.8 - Pilotis o portici

 

1 - Il PRG individua cartograficamente e/o prescrive attraverso le schede normative gli interventi nei quali è prevista la costruzione di pilotis o portici. Inoltre il Comune può, con deliberazione del Consiglio comunale, individuare vie e spazi pubblici nei quali è richiesta la costituzione di pilotis o portici. Infine è insindacabile facoltà del Comune prescrivere con specifici provvedimenti amministrativi la formazione obbligatoria di pilotis o portici, in sede di esame delle istanze di concessione, caso per caso, o per complessi edilizi.

2 - (soppresso)

3 - (soppresso)

4 - Nel caso di interventi previsti da SUE o in attuazione delle indicazioni cartograficamente definite dal PRGC, pilotis e portici dovranno rispettare le caratteristiche dimensionali indicate nel Regolamento Edilizio le suddette prescrizioni hanno titolo indicativo e dovranno essere precisate nelle norme di attuazione del SUE stesso.

5 - (soppresso)