Art. II.c.II.9 - Autorimesse.

 

1. La costruzione di autorimesse nelle aree asservite ad edifici e fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme, è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

a) fuori  terra,  per  un’altezza in gronda delle costruzioni non superiore a mt. 2,50  se individuali, o secondo norme di legge se collettive in misura  non  superiore  a  mq. 35 ogni unità alloggio dell’edificio  principale a destinazione residenziale o in base alle  necessita’  documentate  per  edifici ad altra destinazione

b) interrate totalmente  o parzialmente, in misura  non superiore a mq. 50 ogni  unità alloggio  dell’edificio principale, comprensivi della viabilità d’accesso o in base alle necessità documentate per edifici ad altra destinazione. L’estradosso del solaio di copertura non potrà essere a quota    superiore a cm. 70 dal piano  di  campagna  e    dovrà essere    sistemato  a verde, prato, cespugliato, con letto   di   humus naturale e non inferiore a cm. 30, direttamente ed agevolmente accessibile,  con  continuità di   percorsi   pedonali delle restanti aree libere di pertinenza dell’edificio principale. La realizzazione di autorimesse fuori terra di cui al punto a) è ammessa solo a pertinenza di edifici uni-bifamiliari o per tutti i fabbricati residenziali in presenza di falda affiorante. In quest’ultimo caso per il parcheggio fuori terra sarà consentito l’utilizzo del piano terra del fabbricato principale con un’altezza massima utile interna inferiore a m. 2,40.

Maggiori dotazioni sono ammesse nei limiti  stabiliti dall’art. 2 della L. 122/89.

2. In  ogni  caso  la  superficie  complessivamente occupata dai percorsi di accesso all’aperto non dovrà essere superiore al 30% della superficie libera di pertinenza dell’edificio principale.

3. (soppresso)

4. Per  autorimesse  da  realizzare  in  aree  non  direttamente asservite  ad  edifici   o  per  dotazioni   maggiori  di  quelle prescritte  alle  lettere a)  e  b)  le  modalità  di  uso delle autorimesse stesse dovranno essere definite con convenzione.

5. È  altresì  ammesso  il  riuso per  autorimessa  privata di fabbricati accessori esistenti.

6.   Per   costruzioni   in  contiguità  a   rilevati  stradali l’estradosso del solaio di copertura dovrà risultare complanare, a sistemazione avvenuta a verde o pavimentata, con la piattaforma stradale e/o le banchine pedonali.

7. Le autorimesse realizzate a norma del 1°c. sono da intendersi, per almeno 1 posto macchina per unità immobiliare, quali pertinenze delle unità immobiliari a destinazione principale esistenti o in progetto, e non sono alienabili indipendentemente dal bene principale. I progetti definiscono l’ubicazione delle autorimesse pertinenziali.

8. E’ sempre ammessa nelle aree di pertinenza diretta degli edifici la realizzazione di strutture leggere di protezione dei posti auto di superficie a carattere strettamente pertinenziale, e semprechè abbiano requisiti compositivi adatti all’ambiente circostante e la superficie a cielo libero sia almeno pari in complesso al 50% dell’area libera da fabbricati costituenti superficie coperta.

9. Nel  sottosuolo  delle  aree di parcheggio  pubblico  è   sempre  ammessa  la  realizzazione  di  autorimesse interrate anche pluripiano di uso pubblico o privato, previo  ricorso a debita  convenzione che regoli  i  rapporti tra operatori privati e pubblica Amministrazione.

Le  rampe  di  accesso  non  dovranno  sottrarre  superficie alle quantità  previste in P.R.G. di sedime di parcheggio pubblico di superficie in misura superiore al 10%.

Nelle aree di parcheggio ove il P.R.G. prescrive la formazione di autorimesse  interrate e che abbiano superficie  superiore  a mq. 5000, la superficie utile di sottosuolo potrà essere adibita per il 50% ad attività di magazzino e deposito.