1. La costruzione di autorimesse nelle aree asservite ad
edifici e fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme, è ammessa nel
rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:
a) fuori terra,
per un’altezza in gronda delle
costruzioni non superiore a mt. 2,50 se individuali, o secondo norme di
legge se collettive in misura non superiore
a mq. 35 ogni unità alloggio dell’edificio principale a destinazione residenziale
o in base alle necessita’ documentate
per edifici ad altra destinazione
b) interrate totalmente o parzialmente, in misura non superiore a mq. 50 ogni unità alloggio dell’edificio principale, comprensivi della
viabilità d’accesso o in base alle necessità documentate per edifici ad altra
destinazione. L’estradosso del solaio di copertura non potrà essere a
quota superiore a cm. 70 dal piano di campagna
e dovrà essere sistemato
a verde, prato, cespugliato, con letto
di humus naturale e non inferiore
a cm. 30, direttamente ed agevolmente accessibile, con
continuità di percorsi pedonali delle restanti aree libere di
pertinenza dell’edificio principale. La realizzazione di autorimesse
fuori terra di cui al punto a) è ammessa solo a pertinenza di edifici
uni-bifamiliari o per tutti i fabbricati residenziali in presenza di falda
affiorante. In quest’ultimo caso per il parcheggio fuori terra sarà consentito
l’utilizzo del piano terra del fabbricato principale con un’altezza massima utile
interna inferiore a m. 2,40.
Maggiori dotazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall’art. 2 della L. 122/89.
3. (soppresso)
4. Per autorimesse da
realizzare in aree
non direttamente asservite ad
edifici o per
dotazioni maggiori di
quelle prescritte alle lettere a)
e b) le
modalità di uso delle autorimesse stesse dovranno essere
definite con convenzione.
5. È altresì ammesso
il riuso per autorimessa
privata di fabbricati accessori esistenti.
6. Per
costruzioni in contiguità a
rilevati stradali l’estradosso
del solaio di copertura dovrà risultare complanare, a sistemazione avvenuta a
verde o pavimentata, con la piattaforma stradale e/o le banchine pedonali.
7. Le autorimesse realizzate a norma
del 1°c. sono da intendersi, per almeno 1 posto macchina per unità immobiliare,
quali pertinenze delle unità immobiliari a destinazione principale esistenti o
in progetto, e non sono alienabili indipendentemente dal bene principale. I
progetti definiscono l’ubicazione delle autorimesse pertinenziali.
8. E’
sempre ammessa nelle aree di pertinenza diretta degli edifici la realizzazione
di strutture leggere di protezione dei posti auto di superficie a carattere
strettamente pertinenziale, e semprechè abbiano
requisiti compositivi adatti all’ambiente circostante e la superficie a cielo
libero sia almeno pari in complesso al 50% dell’area libera da fabbricati
costituenti superficie coperta.
9. Nel sottosuolo delle
aree di parcheggio pubblico è
sempre ammessa la
realizzazione di autorimesse interrate anche pluripiano di uso
pubblico o privato, previo ricorso a
debita convenzione che regoli i
rapporti tra operatori privati e pubblica Amministrazione.
Le
rampe di
accesso non dovranno
sottrarre superficie alle
quantità previste in P.R.G. di sedime di
parcheggio pubblico di superficie in misura superiore al 10%.
Nelle
aree di parcheggio ove il P.R.G. prescrive la formazione di autorimesse interrate e che abbiano
superficie superiore a mq. 5000, la superficie utile di sottosuolo
potrà essere adibita per il 50% ad attività di magazzino e deposito.