Art. III.I.2. - Aree destinate ad impianti pubblici

 

La classe di aree destinate ad impianti pubblici è articolata nelle sottoclassi A, B, C, D, E, F appresso indicate:

In sede di formazione del Programma Pluriennale di Attuazione le specifiche destinazioni  d’uso delle aree indicate dal P.R.G. possono essere scambiate all’interno di aree appartenenti alla stessa sottoclasse di destinazione, senza che ciò costituisca variante di P.R.G..

Si richiama il disposto all’art. I.1.1. par. A) 5°c. lett. a) e, in quanto applicabile, il disposto del 4’ comma dell’art. 1 della L. 3 Gennaio 1978 n. 1.

È ammesso, per immobili iscritti al patrimonio disponibile del Comune, ove cessi l’uso a servizio pubblico in atto, il riuso degli edifici per interventi di edilizia economica e popolare, per alloggi di rotazione (casa-parcheggio) e/o rivolti a particolari soggetti e categorie sociali.

In tale caso sono ammessi sugli edifici interventi di risanamento e ristrutturazione.

La concessione è data dal Sindaco in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale.

Sono consentiti gli interventi infrastrutturali necessari all’attuazione degli impianti irrigui.

 

A) - Aree di arredo urbano

 

1. La previsione di tali aree è finalizzata al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell’ambiente urbano e l’utilizzazione di esse è stabilita a verde di arredo, a aree pedonali, ad aree di svago e riposo anche non attrezzate, o ad altra destinazione specificatamente indicata nelle Schede Normative.1

2. Fino al verificarsi degli interventi di trasformazione edilizia, possono essere conservate le destinazioni d’uso in atto, fatti salvi interventi amministrativi assunti ai sensi di legge di tutela della incolumità e della salute pubblica e per il decoro urbano.

3. L’attuazione delle destinazioni d’uso anzidette avviene di norma contestualmente agli interventi di trasformazione edilizia ammessi, ed ogni intervento vi partecipa in ragione del suolo asservito alla concessione edilizia e vincolato dal P.R.G. per la destinazione in argomento.

4. È tuttavia ammesso l’uso ad orto e/o a giardino di tali aree, anche ad avvenuta trasformazione edilizia, sempreché il concessionario si impegni a porre in atto la destinazione d’uso prevista, a propria cura e spese, a semplice richiesta del Comune.

5. Gli oneri di sistemazione del suolo sono sempre a carico del concessionario e, ove la sistemazione stessa avvenga contestualmente agli interventi di trasformazione edilizia ammessi, sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria di cui all’art. 3 della L. n. 10/77.

6. Onde agevolare l’attuazione di tali destinazioni d’uso ed attrezzature con equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari delle aree dell’isolato interessato, il Comune può procedere alla formazione di comparti di interventi di cui al precedente art. II.I.3. delimitando le aree di almeno due proprietà.

(**) 7. È comunque fatto salvo il ricorso a provvedimenti espropriativi a norma della L. 865/1971.

8. La individuazione topografica operata dal P.R.G. delle aree di arredo urbano è vincolante in sede di rilascio di singola concessione; tali aree possono essere diversamente disposte, nell’ambito di strumento urbanistico esecutivo o di comparto di intervento estesi all’interno dell’isolato delimitato dalla pubblica viabilità veicolare individuata dal P.R.G., e/o dai confini del territorio a destinazione extragricola, fatto salvo quanto disposto all’art. II.I.3.

9. Nelle aree di arredo urbano possono essere eseguite autorimesse interrate. In tal caso il lastrico solare dovrà essere sistemato a verde di arredo o attrezzato e dovrà risultare perfettamente accessibile ed agibile quale spazio per usi collettivi; l’accesso alla autorimessa dovrà essere esterno alla delimitazione dell’area di arredo urbano

10. Le aree verdi di arredo alla viabilità sono acquisite dal Comune contestualmente alle aree delle piattaforme stradali.

11. Le aree verdi di arredo urbano che abbiano superficie unitaria superiore a 1000 mq. possono, ad insindacabile giudizio della Amministrazione, avere titolo sostitutivo delle aree per opere di urbanizzazione secondaria da dismettere in esecuzione di oneri convenzionali.

12. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di imporre in luogo della cessione, l’assoggettamento ad uso pubblico con obbligo di manutenzione da parte dei privati.

13. Qualora l’accesso veicolare ai lotti fondiari privati avvenga da tali aree, gli eventuali spazi non più utilizzabili all’originaria funzione pubblica, ancorché rimangono vincolati all’uso pubblico, saranno oggetto di monetizzazione.

 

B) - Aree per servizi di distretto.

 

1. La destinazione di tali aree e degli edifici in esse ricadenti è finalizzata alla erogazione di servizi pubblici di interesse pubblico e/o collettivo, a livello di distretto urbanistico.

2. La proprietà degli immobili, aree ed edifici, dovrà essere pubblica e la loro acquisizione da parte del Comune o di Enti istituzionalmente operanti nel settore dei servizi avviene direttamente nei modi e forme di legge, o indirettamente contestualmente ad interventi di iniziativa privata di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionali e/o come condizione apposta al rilascio della concessione e a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

3. La realizzazione delle destinazioni previste dal P.R.G. avviene comunque nell’ambito dei Programmi pluriennali di attuazione o anche al di fuori di essi limitatamente ad interventi di completamento di servizi esistenti.

4. Le aree destinate a servizi pubblici di distretto sono edificabili secondo le norme previste da leggi di settore. In ogni caso la superficie coperta da nuove costruzioni non potrà essere superiore al 70% della superficie ad esse asservita e l’indice di utilizzazione fondiaria non potrà essere superiore a U.F. = 1 mq/mq.

5. Nelle aree per servizi di distretto destinate ad attrezzature, commerciali, ricreative e per le attività produttive è ammessa la realizzazione di attrezzature di iniziativa privata.

5 bis. L’edificazione è  disciplinata da convenzione e l’utilizzo delle aree avviene con concessione del diritto di superficie; l’uso delle attrezzature è concordato con il Comune e disciplinato nella convenzione.

6. Per gli impianti di servizio è ammessa la destinazione abitativa di parte degli edifici limitatamente ad una unita’ alloggio, per il conduttore e/o per la guardiania dell’impianto.

(**) 7. Per le aree di dimensione unitaria superiore a mq. 3500 la convenzione può prevedere la titolarità in proprietà dell’area e degli edifici, in misura non superiore al 25% dell’area oggetto della convenzione. In questo caso la superficie di proprietà, sottratta al demanio pubblico, è compensata da area da dismettere in eguale misura in aree destinate a pubblici servizi o in aree di arredo urbano, oppure in misura non inferiore a 4 volte la superficie sottratta, in aree assoggettate a tutela ambientale, a salvaguardia e/o per le quali è prevista in P.R.G. la piantumazione. Ai fini del calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione gli edifici realizzati sono assimilati ad edifici terziari.

(**) Tale possibilità viene concessa solo nel caso in cui le attrezzature individuate “ex novo” ricadano in ambiti di facile fruizione da parte degli insediamenti cui viene “sottratta” quota parte dello spazio pubblico, rientrino in un progetto di organico recupero di servizi e non siano reperite in forme e modi del tutto casuali.

(**) 8. La superficie sottratta al demanio pubblico può altresì essere monetizzata, sempreché nel P.P.A. e/o nel Bilancio Pluriennale sia prevista l’acquisizione, da parte del Comune, delle aree a titolo compensativo come precisate al precedente 7° comma.

(**) 9. Si richiama l’ultimo comma del precedente paragrafo A) per le aree oggetto di patti convenzionali.

10. (*) L’ubicazione e la figura geometrica delle aree di parcheggio individuate dal P.R.G.C., a servizio di insediamenti residenziali, produttivi o terziari, può subire lievi modificazioni in sede esecutiva, nel rispetto dell’impianto urbanistico complessivo previsto dal P.R.G., ferma restando la quantità e/o la quota fissata nei quadri sinottici, e in quanto la modificazione consenta equivalenti o migliori requisiti di prestazione del servizio.

11. (*) La diversa configurazione dell’area è ammessa per aree di norma non superiori a mq. 500, previa deliberazione del Consiglio Comunale che si esprime motivatamente sulla base del parere della Commissione Igienico Edilizia, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C. La porzione di area residua, non utilizzata a seguito della modificazione assume la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non destinate a parcheggio.

12. Vale quanto disposto al precedente comma 13. paragrafo A).

 

C) Aree per servizi comunali

 

1. La destinazione di tali aree, e degli edifici in esse ricadenti, è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi a livello dell’intero aggregato comunale. Si applicano a tali aree ed edifici le norme di cui al 2°, 3°, 4° comma del precedente paragrafo B) e del 5° comma limitatamente ad attrezzature commerciali e per lo sport.

2. È ammessa la destinazione abitativa di parte degli edifici limitatamente ad una unita’ alloggio, per il conduttore e/o per la guardiania dell’impianto.

(**) 3. Si applicano i disposti ai precedenti commi 7, 8, 9 e 10 del precedente paragrafo B); si richiama altresì l’ultimo comma del precedente paragrafo A) per le aree oggetto di patti convenzionali.

4. Vale quanto disposto al precedente comma 13. paragrafo A).

 

D) Aree per attrezzature e servizi tecnologici di interesse urbano e territoriale.

 

1. La previsione di aree ed edifici per attrezzature e servizi tecnologici di interesse urbano e territoriale è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale, tecnologico e di protezione civile riferiti all’intero aggregato urbano o a parte di esso, o a bacini di servizio sovracomunale.

2. Le aree sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni previste, secondo le norme stabilite da leggi di settore o, in assenza, in base al fabbisogno proprio del servizio da erogare.

3. Per impianti che costituiscono volume l’indice di densità fondiaria non potrà essere superiore a i.f.: 3 mc/mq ed il rapporto di copertura R.C.: ½.

4. Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all’art. 51  della Legge Regionale n. 56/1977 alle lettere c), d), f), g), p),  s),  t), v), possono essere realizzate anche su aree ad esse non specificamente destinate, prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G. ai parametri urbanistici ed edilizi, salvo le distanze dai confini e dalle strade, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:

a) per le stazioni elettriche e sottostazioni: superficie coperta ½; ammissibili in area agricola e nelle aree destinate ad impianti produttivi industriali ed artigianali;

b) per le cabine elettriche: se ricadenti in area agricola la distanza dal ciglio stradale stabilita dalla fascia di rispetto può essere ridotta fino a metri 3 sempreché, nel caso di viabilità veicolare, la distanza dalla mezzeria stradale non sia inferiore a mt. 5; compatibili con ogni classe di destinazione ad  eccezione delle aree destinate alla viabilità;

c) attrezzature telefoniche di rete: compatibili con ogni classe di destinazione ad eccezione delle aree destinate alla viabilità ed a servizi generali;

d) impianti per le telecomunicazioni ed il trasporto di energia: compatibili con ogni classe di destinazione, ad eccezione, se realizzata su traliccio, delle aree destinate a servizi di distretto e comunali, a usi residenziali ed alla viabilità.

5. Il P.R.G. individua le aree di rispetto cimiteriale, in esse è vietata l’edificazione se non per ampliamento del cimitero in esecuzione di progetti a norma del paragrafo 16 del Regio Decreto n. 1880 del 21.12.1942.

6. È ammesso un utilizzo delle aree di rispetto diverso da quello agricolo in atto solo in attuazione delle previsioni di viabilità e per la formazione di parchi pubblici attrezzati.

7. Nelle fasce di rispetto agli impianti di depurazione, alle pubbliche discariche, le opere di presa degli acquedotti, salvo diverse prescrizioni cartografiche, vanno posti a dimora alberi di alto fusto, ammettendosi anche la coltivazione per l’industria del legno, e le aree indicate sono inedificabili se non con manufatti necessari alla funzionalità dell’impianto.

8. Tali fasce di rispetto, ove non individuate dal P.R.G. e per eventuali nuovi impianti oggi non prevedibili, sono stabilite nei seguenti minimi:

- degli impianti di depurazione                   mt. 150

- delle pubbliche discariche                        mt. 300

(**) - delle opere di presa degli acquedotti mt. 200

9. Le aree di dette fasce di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti.

(**) 10. L’area di rispetto delle opere di presa degli acquedotti derivante dalla applicazione della distanza sopra fissata prevale su quella eventualmente indicata in cartografia. La distanza suddetta può essere ridotta con l’espletamento delle procedure previste dal D.P.R. n° 236/88.

11. Nella fascia di rispetto fluviale, possono essere eseguite unicamente opere di sistemazione idraulica e di protezione, previo parere dei competenti organi del Magistrato del Po e fatte salve norme e prescrizioni dettate dal Piano Stralcio di Bacino (cfr. art. IV.III.1).

12. Ai fini della determinazione della dimensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti devono essere applicate le disposizioni previste dal D.M. 29 maggio 2008 dalla L.36 del 22 febbraio 2001 e il D.P.C.M. dell' 8 luglio 2003 e smi.

Nei confronti di elettrodotti il piano individua sono stabilite le seguenti fasce di rispetto minime della proiezione della linea al suolo:

- mt. 25 per parte per impianti da 50.000 a 380.000 Kw.;

- mt. 50 per parte per impianti oltre a 380.000 Kw.;.

in esse non sono consentiti interventi di nuova edificazione se non in relazione all’azzonamento delle linee, né la coltivazione arborea. Per quanto sopra non previsto si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 123 Aprile 1992 e D.I. 16 gennaio 1991.

L’attuazione di interventi di nuova edificazione che ricadano nelle fasce così individuate o definite in applicazione dei decreti ministeriali vigenti sarà comunque subordinata al parere preventivo dell’ente gestore e alla relativa verifica della specifica fascia di rispetto indicata dallo stesso ente.

13. Le fasce di rispetto anzidette si applicano anche per opere ed impianti non individuati negli elaborati di P.R.G. e sugli edifici in essa ricadenti sono ammessi unicamente gli interventi di cui al successivo art. TITOLO II B IN ALL. C1.

14. Sono fatte salve distanze minori di quelle stabilite all’8°comma per opere che non abbiano rilievo sulla efficienza degli impianti, per quanto stabilito da leggi e regolamenti, e previo parere degli Enti di Gestione.

 

E) Aree per servizi generali.

 

E1) Parco pubblico metropolitano

 

Il demanio di aree individuato è finalizzato alla erogazione di servizi pubblici e di interesse pubblico riferiti ad un bacino di utenza comunale o intercomunale; esse sono in particolare riservate a parco pubblico di interesse metropolitano ed alle relative attrezzature di sostegno quali: attrezzature per il gioco, lo sport ed il tempo libero, attrezzature ricettive, socio-culturali e di spettacolo.

(**) 2. La trasformazione urbanistica ed edilizia di tali aree è subordinata a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, o a progetti esecutivi di iniziativa pubblica.

(**) 3. Nel caso di interventi di iniziativa privata, la compatibilità della destinazione specifica delle attrezzature di sostegno con la destinazione d’uso generale dell’area è stabilita motivatamente dal Consiglio comunale sulla base di protocolli di intesa con gli operatori, con i quali vengono definiti gli obiettivi ed i programmi di intervento ed i tempi e le procedure di realizzazione. Successivamente si da luogo a convenzione e l’utilizzo delle aree avviene con concessione del diritto di superficie; l’uso delle attrezzature è concordato con il Comune e disciplinato nella convenzione.

(**) 4. Nel caso di programmi di intervento che interessino aree di dimensione superiore a 30.000 mq., la convenzione può prevedere la titolarità in proprietà di aree in misura non superiore al 20% della superficie totale interessata dal programma, ed il relativo utilizzo edificatorio, in conformità alle destinazioni ammesse, pari a non più di 0,10 mc/mq dell’oggetto del programma.

(**) 5. Nell’ambito della capacità edificatoria suddetta è ammessa la realizzazione di un alloggio per la guardiania e/o conduzione degli impianti; non è ammesso lo scorporo immobiliare.

5 bis. Il programma di intervento di cui al 4°c. può altresì provvedere, ad insindacabile giudizio del Comune, usi temporanei quando vi sia l’impegno da parte del richiedente, a data certa ed a semplice richiesta del Comune, alla rimessa in pristino dei luoghi, o alla sistemazione degli stessi in conformità agli usi previsti dal P.R.G.

(**) 6. Gli edifici esistenti nell’area, o in essa inclusi con aree delimitate, possono essere adibiti ad attrezzature di sostegno come sopra definite, anche in eccedenza ai limiti di utilizzazione fondiaria stabiliti; sono fatte salve le ulteriori disposizioni conservative contenute nelle presenti norme.

6 bis. L’accesso alle aree ed alle attrezzature può avvenire tramite viabilità vicinale e interpoderale adeguatamente attrezzata in ragione del tipo di mobilità prevista.

(**) 7. Per gli interventi con titolo di proprietà, ai fini del calcolo dei contributi per oneri di urbanizzazione, la destinazione d’uso è da intendersi quale terziaria.

(**) 8. Alle aree comprese nel  limite della zona di pre-parco del Parco Regionale della Mandria si applicano le limitazioni di legge.

(**) 9. Si richiama il rispetto di vincoli e/o limitazioni all’utilizzo delle aree in relazione alla presenza di rischi di natura idrogeologica, già evidenziata sulle carte tematiche e/o riscontrabile nelle nuove indagini prodotte preliminarmente agli interventi, nonché delle norme e prescrizioni dettate dal Piano Stralcio di Bacino (cfr. art. IV.III.1).

10. In particolare, in attuazione degli indirizzi dettati dal Piano Stralcio di Bacino, le destinazioni d’uso stabilite al 1°c. sono così temperate:

a)   nel territorio compreso nella fascia A) è vietata la realizzazione di opere pubbliche e private destinate ad una fruizione collettiva

b)   nel territorio compreso nella fascia B) le opere pubbliche e private destinate ad una fruizione collettiva avranno carattere essenzialmente strumentale alla fruizione diurna e/o a carattere temporaneo.

 

E2) Parco di connessione e riequilibrio ambientale

 

La previsione di P.R.G.C. è finalizzata:

A) per le aree E2.1, E2.2, E2.3, E2.4:

a1) alla istituzione di fascia verde di collegamento tra parchi urbani e metropolitani in essere o in progetto da parte degli enti sovraordinati e contermini, di valorizzazione ambientale e rinaturalizzazione delle aree comprese tra grandi infrastrutture di traffico, o da esse comunque interessate, e di reliquati fondiari tra usi insediativi urbani;

a2) alla costituzione di un corridoio ecologico alternativo e integrativo a quello naturale delle sponde della Stura

a3) alla più complessa azione di ricomposizione e miglioramento del quadro ambientale nell’area nord-est metropolitana, ai fini della tutela della salute e del benessere psico-fisico della collettività urbana;

a4) alla valorizzazione della produzione agricola e forestale di qualità;

a5) alla difesa del suolo dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici;

a6) alla salvaguardia del patrimonio idrico sia di superficie che sotterraneo.

B) per l’area E2.5 alla creazione di idonea cornice ambientale al Castello di S.Cristina

Le trasformazioni ammissibili avranno per obiettivo:

A) per le aree E2.1, E2.2, E2.3, E2.4,:

·      la consistente riforestazione di aree agricole dismesse, secondo gli indirizzi del 1°schema di P.T.C. provinciale e nello spirito delle direttive CEE 2078/92 e 2080/92, per quanto concorrenti alle azioni di salvaguardia ambientale previste nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (S.S.S.E.)

·      la istituzione di fascia di rispetto arbustivo-arborata di mitigazione di impatto lungo le infrastrutture viarie di attraversamento

·      il riordino e/o1 l’integrazione della rete irrigua con il sistema dei laghi artificiali e la loro rinaturalizzazione spondale

·      il ripristino e potenziamento del reticolo infrastrutturale di servizio territoriale, sulla base di progetti di ingegneria ambientale-naturalistica

·      l’insediamento di attività di agricoltura pluricolturale biologica e, per quanto compatibile con il bilancio ambientale ed agronomico, di allevamento bovino, equino, ovino

·      la realizzazione di punti attrezzati di servizio all’utenza collettiva, a carattere essenzialmente campestre e/o funzionali alla fruizione dello specchio lacustre

·      la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di accessibilità pubblica al territorio1.

B) per l’area E2.5

·      l’arredo ambientale dell’area di pertinenza del Castello, essenzialmente quale spazio aperto, con rinaturalizzazione del margine della Superstrada ai fini dell’occultamento e mitigazione di impatto inquinante, anche acustico

·      il recupero del complesso del Castello per attività pubbliche e private connesse con la fruizione dei parchi metropolitani, anche per attrezzature per il tempo libero, attività ricettive ed agroturistiche. Le attività ricettive e per il tempo libero devono essere tali da non produrre carichi urbanistici (accessibilità, servizi, impatto acustico e visivo) che vengano dal Comune ritenuti incompatibili con le finalità del Parco

·      al fine di preservare il contesto ambientale in cui si inserisce il Castello di Santa Cristina, non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati o ampliamenti di quelli esistenti concernenti ad le attività che non concorrono alla valorizzazione del suddetto contesto ambientale.

 

Al fine di garantirne la gestione delle trasformazioni orientata verso gli obiettivi suddetti è programmaticamente prevista la acquisizione pubblica delle aree, per quanto non possa costituire oggetto di accordo ed intesa con le proprietà.

 

Le trasformazioni saranno definite, nei requisiti, nei modi e nei tempi, da progetti e programmi di intervento quando il caso aventi carattere di Strumento Urbanistico Esecutivo e/o di Progetto Territoriale Operativo, da redigere entro cinque anni dall’approvazione della presente norma, anche avvalendosi dell’apporto collaborativo dei diversi soggetti interessati e/o aventi titolo, nel più aperto confronto pubblico.

 

In attuazione del “Protocollo d’Intesa” tra la società Bor.Set.To e gli Enti pubblici territoriali, Regione Piemonte e Provincia di Torino, e locali, Comuni di Borgaro, Settimo e Torino (approvato dal Comune di Borgaro con D.G.C. n. 16 del 06/02/2003 e dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 13839 del 19/09/2005), il PRGC di Borgaro provvede, attraverso operazioni di compensazione e perequazione urbanistica, a formare e disciplinare demani pubblici volti alla realizzazione delle sopraccitate previsioni, mirate alla qualificazione di aree comprese nel proprio territorio, mediante la realizzazione di un vasto Parco Intercomunale di Connessione tra Parchi Urbani e Regionali denominato “Tangenziale Verde”2 (programma P.R.U.S.S.T. Plan 2010). Con analoghe operazioni di compensazione e perequazione urbanistica, il Comune di Borgaro promuove l’acquisizione a patrimonio pubblico di ulteriori aree destinate a parco di connessione e riequilibrio ambientale corrispondenti alle aree identificate come V3, S.U.E. 1, IS. 623, D.U. 8 e V2, IS. 64, D.U. 8, poste all’interno del parco intercomunale di connessione tra parchi urbani e regionali denominato “Tangenziale Verde”2.

In particolare ed in applicazione del Protocollo sopranzi citato, le aree destinate a “Parco di connessione e riequilibrio ambientale” e contraddistinte in cartografia con la sigla E2.1 di estensione complessiva di circa 1.194.000 1.253.000 mq (1.140.000 + 54.000), saranno acquisite a mezzi di cessione gratuita con le modalità ed i tempi in esso stabiliti. A fronte di tale dismissione il P.R.G.C. provvede alla localizzazione ed al dimensionamento di quantità edificabili in piena coerenza alle schede “Area 1 (Comune di Borgaro)” e “Area 2 (Comune di Borgaro)”, parti integranti del “Protocollo d’intesa”, che si allegano alle presenti NTA (Allegato Appendice 4).  L’edificazione è regolata dalla Schede Normative n° 730, 736, 737, 738, 739, a cui è demandata la disciplina specifica di intervento.

 

Fino alla approvazione di tali programmi e progetti operativi sono ammessi gli interventi disciplinati all’art. III.I.5. par. A, limitatamente agli interventi di recupero di centri aziendali agricoli interclusi che non comportino ulteriore consumo di suolo delle aree direttamente asservite agli impianti esistenti come risultanti dagli atti catastali e comunque su aree di superficie lorda non  maggiore di tre volte la superficie coperta esistente.

 

E3) Aree stradali destinate ad arredo urbano connesse con il progetto della “Circonvallazione di Venaria”

Il progetto della nuova viabilità extraurbana di livello provinciale è provvisto di aree di arredo urbano di proprietà pubblica, sistemate prevalentemente a verde e finalizzate all’inserimento ambientale dell’opera viaria ed alla realizzazione di barriere per la mitigazione dei fenomeni acustici connessi con il traffico veicolare.

 

F)  Aree per attrezzature private di interesse pubblico.

 

(**) 1. Tale destinazione è riferita:

(**) A) alle attrezzature scolastiche e ricettive confessionali presenti nel D.U.1 e costituenti l’isolato n. 4;

(**)  B) all’area per attrezzature ricettive ed assistenziali costituenti l’isolato 3100;

C) alle attrezzature ricettive ed assistenziali (R.S.A.) costituenti l’area D.U. 7, IS.66, S.U.E. 6, Area S1 di cui alla scheda n° 740;

D) alle attrezzature ricettive, attività di ristorazione, all'insediamento di uffici privati e laboratori funzionali alle attività produttive costituenti l’area D.U. 7, IS. 61, Area s1 di cui alla scheda n° 735;

E) alle attrezzature sportive costituenti l’area D.U. 1, IS. 108, area s1 di cui alla scheda 161. 168

La disciplina specifica di intervento è dettata nelle relative schede normative.

 

G)  Potenziamento e rinaturazione del reticolo idrografico.

La Variante 3 quinques del PRGC individua nella Tavola 1.2/1 i tracciati volti alla realizzazione di tratto della Balera Stretta in area aperta in sostituzione del segmento attualmente costretto in area industriale, nonché alla formazione del tratto di Borgaro dello scolmatore corrente a fianco della SS 460 previsto da apposito progetto di sistemazione idraulica di sub bacino definito dalla Provincia di Torino e dal P.RU.S.S.T.1

 



1 Modifica introdotta con la Variante 3 bis con Deliberazione di C.C. n°19 del 21.3.2002.

1 Modifica introdotta con la Variante 3 Quinques con Deliberazione del C.C. n°56 del 25.7.2002

 

 

2 Progetto approvato dal Comune di Borgaro con D.C.C. n° 67 del 17/05/2002

1 Modifica introdotta con la Variante 3 Quinques con Deliberazione del C.C. n°56 del 25.7.2002