La classe di
aree destinate ad impianti pubblici è articolata nelle sottoclassi A, B, C, D,
E, F appresso indicate:
In sede di
formazione del Programma Pluriennale di Attuazione le specifiche
destinazioni d’uso delle aree indicate
dal P.R.G. possono essere scambiate all’interno di aree appartenenti alla
stessa sottoclasse di destinazione, senza che ciò costituisca variante di
P.R.G..
Si richiama il
disposto all’art. I.1.1. par. A) 5°c. lett. a) e, in quanto applicabile, il
disposto del
È ammesso, per
immobili iscritti al patrimonio disponibile del Comune, ove cessi l’uso a
servizio pubblico in atto, il riuso degli edifici per interventi di edilizia
economica e popolare, per alloggi di rotazione (casa-parcheggio) e/o rivolti a
particolari soggetti e categorie sociali.
In tale caso
sono ammessi sugli edifici interventi di risanamento e ristrutturazione.
La concessione
è data dal Sindaco in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale.
Sono consentiti gli interventi infrastrutturali necessari
all’attuazione degli impianti irrigui.
A) - Aree
di arredo urbano
1. La previsione di tali aree è finalizzata al raggiungimento
di una soddisfacente qualità dell’ambiente urbano e l’utilizzazione di esse è
stabilita a verde di arredo, a aree pedonali, ad aree di svago e riposo anche
non attrezzate, o ad altra destinazione
specificatamente indicata nelle Schede Normative.1
2. Fino al verificarsi degli interventi di
trasformazione edilizia, possono essere conservate le destinazioni d’uso in
atto, fatti salvi interventi amministrativi assunti ai sensi di legge di tutela
della incolumità e della salute pubblica e per il decoro urbano.
3. L’attuazione delle destinazioni d’uso anzidette
avviene di norma contestualmente agli interventi di trasformazione edilizia
ammessi, ed ogni intervento vi partecipa in ragione del suolo asservito alla
concessione edilizia e vincolato dal P.R.G. per la destinazione in argomento.
4. È tuttavia ammesso l’uso ad orto e/o a giardino
di tali aree, anche ad avvenuta trasformazione edilizia, sempreché il
concessionario si impegni a porre in atto la destinazione d’uso prevista, a
propria cura e spese, a semplice richiesta del Comune.
5. Gli oneri di sistemazione del suolo sono sempre a
carico del concessionario e, ove la sistemazione stessa avvenga contestualmente
agli interventi di trasformazione edilizia ammessi, sono scomputabili dagli
oneri di urbanizzazione primaria di cui all’art. 3 della L. n. 10/77.
6. Onde agevolare l’attuazione di tali destinazioni
d’uso ed attrezzature con equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i
proprietari delle aree dell’isolato interessato, il Comune può procedere alla
formazione di comparti di interventi di cui al precedente art. II.I.3. delimitando
le aree di almeno due proprietà.
(**) 7. È comunque fatto salvo il ricorso a
provvedimenti espropriativi a norma della L. 865/1971.
8. La individuazione topografica operata dal P.R.G.
delle aree di arredo urbano è vincolante in sede di rilascio di singola
concessione; tali aree possono essere diversamente disposte, nell’ambito di
strumento urbanistico esecutivo o di comparto di intervento estesi all’interno
dell’isolato delimitato dalla pubblica viabilità veicolare individuata dal
P.R.G., e/o dai confini del territorio a destinazione extragricola, fatto salvo
quanto disposto all’art. II.I.3.
9. Nelle aree di arredo urbano possono essere
eseguite autorimesse interrate. In tal caso il lastrico solare dovrà essere
sistemato a verde di arredo o attrezzato e dovrà risultare perfettamente
accessibile ed agibile quale spazio per usi collettivi; l’accesso alla
autorimessa dovrà essere esterno alla delimitazione dell’area di arredo urbano
10. Le aree verdi di arredo alla viabilità sono
acquisite dal Comune contestualmente alle aree delle piattaforme stradali.
11. Le aree verdi di arredo
urbano che abbiano superficie unitaria superiore a 1000 mq. possono, ad
insindacabile giudizio della Amministrazione, avere titolo sostitutivo delle
aree per opere di urbanizzazione secondaria da dismettere in esecuzione di
oneri convenzionali.
12. È
fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di imporre in luogo della
cessione, l’assoggettamento ad uso pubblico con obbligo di manutenzione da
parte dei privati.
13. Qualora
l’accesso veicolare ai lotti fondiari privati avvenga da tali aree, gli
eventuali spazi non più utilizzabili all’originaria funzione pubblica, ancorché
rimangono vincolati all’uso pubblico, saranno oggetto di monetizzazione.
B) - Aree per servizi di distretto.
1. La destinazione di tali aree e degli edifici in
esse ricadenti è finalizzata alla erogazione di servizi pubblici di interesse pubblico e/o collettivo, a
livello di distretto urbanistico.
2. La proprietà degli immobili, aree ed edifici,
dovrà essere pubblica e la loro acquisizione da parte del Comune o di Enti
istituzionalmente operanti nel settore dei servizi avviene direttamente nei
modi e forme di legge, o indirettamente contestualmente ad interventi di iniziativa
privata di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di
oneri convenzionali e/o come condizione apposta al rilascio della concessione e
a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.
3. La realizzazione delle destinazioni previste dal
P.R.G. avviene comunque nell’ambito dei Programmi pluriennali di attuazione o
anche al di fuori di essi limitatamente ad interventi di completamento di
servizi esistenti.
4. Le aree destinate a servizi pubblici di distretto
sono edificabili secondo le norme previste da leggi di settore. In ogni caso la
superficie coperta da nuove costruzioni non potrà essere superiore al 70% della
superficie ad esse asservita e l’indice di utilizzazione fondiaria non potrà essere
superiore a U.F. = 1 mq/mq.
5. Nelle aree per servizi di distretto destinate ad
attrezzature, commerciali, ricreative e per le attività produttive è ammessa la
realizzazione di attrezzature di iniziativa privata.
5 bis. L’edificazione è disciplinata da convenzione e l’utilizzo
delle aree avviene con concessione del diritto di superficie; l’uso delle
attrezzature è concordato con il Comune e disciplinato nella convenzione.
6. Per gli
impianti di servizio è ammessa la destinazione abitativa di parte degli
edifici limitatamente ad una unita’ alloggio, per il conduttore e/o per la guardiania dell’impianto.
(**) 7. Per le aree di dimensione unitaria superiore
a mq. 3500 la convenzione può prevedere la titolarità in proprietà dell’area e
degli edifici, in misura non superiore al 25% dell’area oggetto della
convenzione. In questo caso la superficie di proprietà, sottratta al demanio
pubblico, è compensata da area da dismettere in eguale misura in aree destinate
a pubblici servizi o in aree di arredo urbano, oppure in misura non inferiore a
4 volte la superficie sottratta, in aree assoggettate a tutela ambientale, a
salvaguardia e/o per le quali è prevista in P.R.G. la piantumazione. Ai fini
del calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione gli edifici realizzati
sono assimilati ad edifici terziari.
(**) Tale possibilità viene concessa solo nel caso
in cui le attrezzature individuate “ex novo” ricadano in ambiti di facile
fruizione da parte degli insediamenti cui viene “sottratta” quota parte dello
spazio pubblico, rientrino in un progetto di organico recupero di servizi e non
siano reperite in forme e modi del tutto casuali.
(**) 8. La superficie sottratta al demanio pubblico
può altresì essere monetizzata, sempreché nel P.P.A. e/o nel Bilancio Pluriennale sia prevista l’acquisizione, da parte
del Comune, delle aree a titolo compensativo come precisate al precedente 7°
comma.
(**) 9. Si richiama l’ultimo comma del precedente
paragrafo A) per le aree oggetto di patti convenzionali.
10. (*) L’ubicazione e la figura geometrica delle
aree di parcheggio individuate dal P.R.G.C., a servizio di insediamenti
residenziali, produttivi o terziari, può subire lievi modificazioni in sede
esecutiva, nel rispetto dell’impianto urbanistico complessivo previsto dal
P.R.G., ferma restando la quantità e/o la
quota fissata nei quadri sinottici, e in quanto la modificazione consenta
equivalenti o migliori requisiti di prestazione del servizio.
11. (*) La diversa configurazione dell’area è
ammessa per aree di norma non superiori a mq. 500, previa deliberazione del
Consiglio Comunale che si esprime motivatamente sulla base del parere della
Commissione Igienico Edilizia, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.
La porzione di area residua, non utilizzata a seguito della modificazione
assume la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree
contigue non destinate a parcheggio.
12. Vale quanto
disposto al precedente comma 13. paragrafo A).
C) Aree per servizi comunali
1. La destinazione di tali aree, e degli edifici in
esse ricadenti, è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi a livello
dell’intero aggregato comunale. Si applicano a tali aree ed edifici le norme di
cui al 2°, 3°, 4° comma del precedente paragrafo B) e del 5° comma limitatamente
ad attrezzature commerciali e per lo sport.
2. È ammessa la destinazione abitativa di parte
degli edifici limitatamente ad una unita’ alloggio, per il conduttore e/o per la guardiania dell’impianto.
(**) 3. Si applicano i disposti ai precedenti commi
7, 8, 9 e 10 del precedente paragrafo
B); si richiama altresì l’ultimo comma del precedente paragrafo A) per le aree
oggetto di patti convenzionali.
4. Vale quanto
disposto al precedente comma 13. paragrafo A).
D) Aree per attrezzature e servizi tecnologici di
interesse urbano e territoriale.
1. La previsione di aree ed edifici per attrezzature
e servizi tecnologici di interesse urbano e territoriale è finalizzata alla
erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale, tecnologico e di
protezione civile riferiti all’intero aggregato urbano o a parte di esso, o a
bacini di servizio sovracomunale.
2. Le aree sono edificabili in attuazione delle
specifiche destinazioni previste, secondo le norme stabilite da leggi di
settore o, in assenza, in base al fabbisogno proprio del servizio da erogare.
3. Per impianti che costituiscono volume l’indice di
densità fondiaria non potrà essere superiore a i.f.: 3 mc/mq ed il rapporto di
copertura R.C.: ½.
4. Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di
cui all’art. 51 della Legge Regionale n.
56/1977 alle lettere c), d), f), g), p),
s), t), v), possono essere
realizzate anche su aree ad esse non specificamente destinate, prescindendo
dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G. ai parametri
urbanistici ed edilizi, salvo le distanze dai confini e dalle strade, e nel
rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:
a) per le stazioni elettriche e sottostazioni:
superficie coperta ½; ammissibili in area agricola e nelle aree destinate ad
impianti produttivi industriali ed artigianali;
b) per le cabine elettriche: se ricadenti in area
agricola la distanza dal ciglio stradale stabilita dalla fascia di rispetto può
essere ridotta fino a metri 3 sempreché, nel caso di viabilità veicolare, la
distanza dalla mezzeria stradale non sia inferiore a mt. 5; compatibili con
ogni classe di destinazione ad eccezione
delle aree destinate alla viabilità;
c) attrezzature telefoniche di rete: compatibili con
ogni classe di destinazione ad eccezione delle aree destinate alla viabilità ed
a servizi generali;
d) impianti per le telecomunicazioni ed il trasporto
di energia: compatibili con ogni classe di destinazione, ad eccezione, se
realizzata su traliccio, delle aree destinate a servizi di distretto e
comunali, a usi residenziali ed alla viabilità.
5. Il P.R.G. individua le aree di rispetto
cimiteriale, in esse è vietata l’edificazione se non per ampliamento del
cimitero in esecuzione di progetti a norma del paragrafo 16 del Regio Decreto
n. 1880 del 21.12.1942.
6. È ammesso un utilizzo delle aree di rispetto
diverso da quello agricolo in atto solo in attuazione delle previsioni di
viabilità e per la formazione di parchi pubblici attrezzati.
7. Nelle fasce di rispetto agli impianti di
depurazione, alle pubbliche discariche, le opere di presa degli acquedotti,
salvo diverse prescrizioni cartografiche, vanno posti a dimora alberi di alto
fusto, ammettendosi anche la coltivazione per l’industria del legno, e le aree
indicate sono inedificabili se non con manufatti necessari alla funzionalità
dell’impianto.
8. Tali fasce di rispetto, ove non individuate dal
P.R.G. e per eventuali nuovi impianti oggi non prevedibili, sono stabilite nei
seguenti minimi:
- degli impianti di
depurazione mt. 150
- delle pubbliche discariche mt. 300
(**) - delle opere di presa
degli acquedotti mt. 200
9. Le aree di dette fasce di rispetto devono essere
asservite alle proprietà degli impianti.
(**) 10. L’area di rispetto delle opere di presa
degli acquedotti derivante dalla applicazione della distanza sopra fissata
prevale su quella eventualmente indicata in cartografia. La distanza suddetta
può essere ridotta con l’espletamento delle procedure previste dal D.P.R. n°
236/88.
11. Nella fascia di rispetto fluviale, possono
essere eseguite unicamente opere di sistemazione idraulica e di protezione,
previo parere dei competenti organi del Magistrato del Po e fatte salve norme e prescrizioni dettate dal Piano Stralcio di Bacino
(cfr. art. IV.III.1).
12. Ai fini della determinazione della dimensione delle
fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti devono essere applicate le
disposizioni previste dal D.M. 29 maggio 2008 dalla L.36 del 22 febbraio 2001 e
il D.P.C.M. dell' 8 luglio 2003 e smi.
Nei confronti di elettrodotti il piano individua sono stabilite le seguenti fasce di
rispetto minime della proiezione della linea al suolo:
- mt. 25 per parte per impianti da
- mt. 50 per parte per impianti oltre a 380.000 Kw.;.
in
esse non sono consentiti interventi di nuova edificazione se non in relazione
all’azzonamento delle linee, né la coltivazione arborea. Per quanto sopra non
previsto si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 123 Aprile 1992 e D.I. 16 gennaio
1991.
L’attuazione
di interventi di nuova edificazione che ricadano nelle fasce così individuate o
definite in applicazione dei decreti ministeriali vigenti sarà comunque subordinata
al parere preventivo dell’ente gestore e alla relativa verifica della specifica
fascia di rispetto indicata dallo stesso ente.
13. Le fasce di rispetto anzidette si applicano
anche per opere ed impianti non individuati negli elaborati di P.R.G. e sugli
edifici in essa ricadenti sono ammessi unicamente gli interventi di cui al
successivo art. TITOLO II B IN ALL. C1.
14. Sono fatte
salve distanze minori di quelle stabilite all’8°comma per opere che non abbiano
rilievo sulla efficienza degli impianti, per quanto stabilito da leggi e
regolamenti, e previo parere degli Enti di Gestione.
E) Aree per servizi generali.
E1) Parco pubblico
metropolitano
Il demanio di
aree individuato è finalizzato alla erogazione di servizi pubblici e di interesse
pubblico riferiti ad un bacino di utenza comunale o intercomunale; esse sono in
particolare riservate a parco pubblico di interesse metropolitano ed alle
relative attrezzature di sostegno quali: attrezzature per il gioco, lo sport ed
il tempo libero, attrezzature ricettive, socio-culturali e di spettacolo.
(**) 2. La trasformazione urbanistica ed edilizia di
tali aree è subordinata a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
pubblica o privata, o a progetti esecutivi di iniziativa pubblica.
(**) 3. Nel caso di interventi di iniziativa
privata, la compatibilità della destinazione specifica delle attrezzature di
sostegno con la destinazione d’uso generale dell’area è stabilita motivatamente
dal Consiglio comunale sulla base di protocolli di intesa con gli operatori,
con i quali vengono definiti gli obiettivi ed i programmi di intervento ed i
tempi e le procedure di realizzazione. Successivamente si da luogo a
convenzione e l’utilizzo delle aree avviene con concessione del diritto di
superficie; l’uso delle attrezzature è concordato con il Comune e disciplinato
nella convenzione.
(**) 4. Nel caso di programmi di intervento che
interessino aree di dimensione superiore a 30.000 mq., la convenzione può
prevedere la titolarità in proprietà di aree in misura non superiore al 20%
della superficie totale interessata dal programma, ed il relativo utilizzo
edificatorio, in conformità alle destinazioni ammesse, pari a non più di 0,10
mc/mq dell’oggetto del programma.
(**) 5. Nell’ambito della capacità edificatoria
suddetta è ammessa la realizzazione di un alloggio per la guardiania e/o
conduzione degli impianti; non è ammesso lo scorporo immobiliare.
5 bis. Il
programma di intervento di cui al 4°c. può altresì provvedere, ad insindacabile
giudizio del Comune, usi temporanei quando vi sia l’impegno da parte del
richiedente, a data certa ed a semplice richiesta del Comune, alla rimessa in
pristino dei luoghi, o alla sistemazione degli stessi in conformità agli usi
previsti dal P.R.G.
(**) 6. Gli edifici esistenti nell’area, o in essa
inclusi con aree delimitate, possono essere adibiti ad attrezzature di sostegno
come sopra definite, anche in eccedenza ai limiti di utilizzazione fondiaria
stabiliti; sono fatte salve le ulteriori disposizioni conservative contenute
nelle presenti norme.
6 bis.
L’accesso alle aree ed alle attrezzature può avvenire tramite viabilità
vicinale e interpoderale adeguatamente attrezzata in ragione del tipo di
mobilità prevista.
(**) 7. Per gli interventi con titolo di proprietà,
ai fini del calcolo dei contributi per oneri di urbanizzazione, la destinazione
d’uso è da intendersi quale terziaria.
(**) 8. Alle aree comprese nel limite della zona di pre-parco del Parco
Regionale della Mandria si applicano le limitazioni di legge.
(**) 9. Si richiama il rispetto di vincoli e/o
limitazioni all’utilizzo delle aree in relazione alla presenza di rischi di
natura idrogeologica, già evidenziata sulle carte tematiche e/o riscontrabile
nelle nuove indagini prodotte preliminarmente agli interventi, nonché delle norme e prescrizioni dettate
dal Piano Stralcio di Bacino (cfr. art. IV.III.1).
a)
nel territorio compreso
nella fascia A) è vietata la realizzazione di opere pubbliche e private
destinate ad una fruizione collettiva
b)
nel territorio compreso
nella fascia B) le opere pubbliche e private destinate ad una fruizione
collettiva avranno carattere essenzialmente strumentale alla fruizione diurna
e/o a carattere temporaneo.
E2) Parco di
connessione e riequilibrio ambientale
La previsione
di P.R.G.C. è finalizzata:
A) per le aree
E2.1, E2.2, E2.3, E2.4:
a1) alla istituzione di fascia verde di collegamento
tra parchi urbani e metropolitani in essere o in progetto da parte degli enti
sovraordinati e contermini, di valorizzazione ambientale e rinaturalizzazione delle
aree comprese tra grandi infrastrutture di traffico, o da esse comunque
interessate, e di reliquati fondiari tra usi insediativi urbani;
a2) alla costituzione di un corridoio ecologico
alternativo e integrativo a quello naturale delle sponde della Stura
a3) alla più complessa azione di ricomposizione e
miglioramento del quadro ambientale nell’area nord-est metropolitana, ai fini
della tutela della salute e del benessere psico-fisico della collettività
urbana;
a4) alla valorizzazione della produzione agricola e
forestale di qualità;
a5) alla difesa del suolo dagli eventi alluvionali e
dai dissesti idrogeologici;
a6) alla salvaguardia del patrimonio idrico sia di
superficie che sotterraneo.
B) per l’area E2.5
alla creazione di idonea cornice ambientale al Castello di S.Cristina
Le
trasformazioni ammissibili avranno per obiettivo:
A) per le aree
E2.1, E2.2, E2.3, E2.4,:
· la consistente riforestazione di aree agricole dismesse, secondo gli
indirizzi del 1°schema di P.T.C. provinciale e nello spirito delle direttive
CEE 2078/92 e 2080/92, per quanto concorrenti alle azioni di salvaguardia
ambientale previste nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (S.S.S.E.)
· la istituzione di fascia di rispetto arbustivo-arborata di mitigazione
di impatto lungo le infrastrutture viarie di attraversamento
· il riordino e/o1
l’integrazione della rete irrigua con il sistema dei laghi artificiali e la loro
rinaturalizzazione spondale
· il ripristino e potenziamento del reticolo infrastrutturale di servizio
territoriale, sulla base di progetti di ingegneria ambientale-naturalistica
· l’insediamento di attività di agricoltura pluricolturale biologica e,
per quanto compatibile con il bilancio ambientale ed agronomico, di allevamento
bovino, equino, ovino
· la realizzazione di punti attrezzati di servizio all’utenza collettiva,
a carattere essenzialmente campestre e/o funzionali
alla fruizione dello specchio lacustre
· la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di accessibilità pubblica
al territorio1.
B) per l’area E2.5
· l’arredo ambientale dell’area di pertinenza del Castello,
essenzialmente quale spazio aperto, con rinaturalizzazione del margine della
Superstrada ai fini dell’occultamento e mitigazione di impatto inquinante,
anche acustico
· il recupero del complesso del Castello per attività pubbliche e private
connesse con la fruizione dei parchi metropolitani, anche per attrezzature per
il tempo libero, attività ricettive ed agroturistiche. Le attività ricettive e
per il tempo libero devono essere tali da non produrre carichi urbanistici (accessibilità,
servizi, impatto acustico e visivo) che vengano dal Comune ritenuti
incompatibili con le finalità del Parco
· al fine di preservare il contesto
ambientale in cui si inserisce il Castello di Santa Cristina, non è ammessa la
realizzazione di nuovi fabbricati o ampliamenti di quelli esistenti concernenti
ad le attività che non concorrono alla valorizzazione del suddetto contesto
ambientale.
Al fine di garantirne la gestione delle trasformazioni
orientata verso gli obiettivi suddetti è programmaticamente prevista la
acquisizione pubblica delle aree, per quanto non possa costituire oggetto di
accordo ed intesa con le proprietà.
Le
trasformazioni saranno definite, nei requisiti, nei modi e nei tempi, da
progetti e programmi di intervento quando
il caso aventi carattere di Strumento Urbanistico Esecutivo e/o di Progetto Territoriale Operativo, da
redigere entro cinque anni dall’approvazione
della presente norma, anche avvalendosi dell’apporto collaborativo dei
diversi soggetti interessati e/o aventi titolo, nel più aperto confronto
pubblico.
In
attuazione del “Protocollo d’Intesa” tra la società Bor.Set.To e gli Enti
pubblici territoriali, Regione Piemonte e Provincia di Torino, e locali, Comuni
di Borgaro, Settimo e Torino (approvato dal Comune di Borgaro con D.G.C. n. 16
del 06/02/2003 e dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 13839
del 19/09/2005), il PRGC di Borgaro provvede,
attraverso operazioni di compensazione e perequazione urbanistica, a formare e
disciplinare demani pubblici volti alla realizzazione delle sopraccitate
previsioni, mirate alla qualificazione di aree comprese nel proprio territorio,
mediante la realizzazione di un vasto Parco Intercomunale di Connessione tra
Parchi Urbani e Regionali denominato “Tangenziale Verde”2
(programma P.R.U.S.S.T. Plan 2010). Con
analoghe operazioni di compensazione e perequazione urbanistica, il Comune di
Borgaro promuove l’acquisizione a patrimonio pubblico di ulteriori aree
destinate a parco di connessione e riequilibrio ambientale corrispondenti alle
aree identificate come V3, S.U.E. 1, IS. 623, D.U. 8 e V2, IS. 64, D.U. 8,
poste all’interno del parco intercomunale di connessione tra parchi urbani e
regionali denominato “Tangenziale Verde”2.
In particolare ed in
applicazione del Protocollo sopranzi citato, le aree destinate a “Parco di
connessione e riequilibrio ambientale” e contraddistinte in cartografia con la
sigla E2.1 di estensione complessiva di circa 1.194.000 1.253.000 mq
(1.140.000 + 54.000), saranno acquisite a mezzi di cessione gratuita con
le modalità ed i tempi in esso stabiliti. A fronte di tale dismissione il
P.R.G.C. provvede alla localizzazione ed al dimensionamento di quantità
edificabili in piena coerenza alle schede “Area 1 (Comune di Borgaro)” e “Area
2 (Comune di Borgaro)”, parti integranti del “Protocollo d’intesa”, che si
allegano alle presenti NTA (Allegato Appendice 4).
L’edificazione è regolata dalla Schede Normative n° 730, 736, 737, 738,
Fino alla
approvazione di tali programmi e progetti operativi sono ammessi gli interventi
disciplinati all’art. III.I.5. par. A, limitatamente agli interventi di
recupero di centri aziendali agricoli interclusi che non comportino ulteriore
consumo di suolo delle aree direttamente asservite agli impianti esistenti come
risultanti dagli atti catastali e comunque su aree di superficie lorda non maggiore di tre volte la superficie coperta
esistente.
E3) Aree stradali destinate ad arredo urbano connesse con il
progetto della “Circonvallazione di Venaria”
Il progetto della nuova viabilità extraurbana di livello
provinciale è provvisto di aree di arredo urbano di proprietà pubblica,
sistemate prevalentemente a verde e finalizzate all’inserimento ambientale
dell’opera viaria ed alla realizzazione di barriere per la mitigazione dei
fenomeni acustici connessi con il traffico veicolare.
F) Aree
per attrezzature private di interesse pubblico.
(**) 1. Tale destinazione è riferita:
(**) A) alle attrezzature scolastiche e ricettive
confessionali presenti nel D.U.1 e costituenti l’isolato n. 4;
(**) B)
all’area per attrezzature ricettive ed assistenziali costituenti l’isolato
3100;
C) alle attrezzature
ricettive ed assistenziali (R.S.A.) costituenti l’area D.U. 7, IS.66, S.U.E. 6,
Area S1 di cui alla scheda n° 740;
D) alle attrezzature ricettive, attività di ristorazione, all'insediamento
di uffici privati e laboratori funzionali alle attività produttive
costituenti l’area D.U. 7, IS. 61, Area s1 di cui alla scheda n° 735;
E)
alle attrezzature sportive costituenti l’area D.U. 1, IS. 108, area s1 di cui
alla scheda 161.
168
La disciplina
specifica di intervento è dettata nelle relative schede normative.
G) Potenziamento e rinaturazione del reticolo
idrografico.
1 Modifica
introdotta con
1 Modifica
introdotta con
2 Progetto
approvato dal Comune di Borgaro con D.C.C. n° 67 del 17/05/2002
1 Modifica
introdotta con