Art. III.I.3. - Aree destinate ad usi residenziali

 

1. Le aree di pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino, a orto, o lastricate; in esse non è comunque consentito l’accumulo di materiali e rottami a cielo aperto. Si richiama il disposto al precedente art. I.I.2, commi 5, 6, 7.

2. Ad ogni abitante insediato, calcolato a norma del precedente art. II.II.3, devono corrispondere aree di arredo urbano per misura non inferiore a mq. 5; di tali aree il Comune può ammettere la monetizzazione ove il P.R.G. non ne preveda la localizzazione delle aree interessate dall’intervento.

3. Le sottoclassi di destinazione,  stabilite dal P.R.G. sono le seguenti:

 

A) residenziale (r)

(**) 3.1. Nelle aree a destinazione residenziale permanente gli edifici sono adibiti all’abitazione, ad usi ad essa accessori, ed alle attività compatibili con la destinazione abitativa, quali arti, professioni e terziarie in genere, secondo quanto in Normativa Tecnica.(1)

(**) 3.2. La superficie utile destinata alle suddette attività compatibili non potrà essere superiore al 20% della superficie utile esistente a destinazione abitativa nell’isolato o prevista da strumenti urbanistici esecutivi. La percentuale suddetta è comunque ammessa nel caso di nuove costruzioni anche in eccedenza ai limiti di isolato. Il rispetto delle suddette proporzioni è dimostrato dall’avente titolo e/o dichiarato dal Comune in sede di rilascio delle singole concessioni.

(**) 3.3. La limitazione di cui sopra non si applica nel caso di attrezzature ricettive (alberghi, locande, pensioni) e nel caso di esercizi pubblici e di esercizi commerciali di vicinato, nonché per attività diverse, queste fino a S.U.L. di mq. 100, quando l’insediamento non comporti la trasformazione edilizia dell’unità immobiliare.

3.4. Ai fini della ammissibilità di attività commerciali di distribuzione, il Piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva formato ai sensi della L. 426/71, definisce la superficie massima di vendita della rete per le diverse specializzazioni merceologiche, in riferimento alle diverse aree comunali, per quanto non diversamente disposto da D.L. 13 Marzo 1998 e relativi provvedimenti applicativi2.

3.5. Nelle aree a destinazione residenziale non comprese nel centro storico la superficie utile destinata all’esercizio di attività commerciale al minuto, al fine di favorire la formazione di centri commerciali integrati, non potrà essere inferiore, ove prevista, a mq. 200 per ogni intervento, fatti salvi diversi indirizzi stabiliti da atti comunali e regionali di programmazione della rete distributiva in applicazione del predetto D.L.

3.6. Costituisce titolo alla concessione il titolo di proprietà o equivalente a norma di legge.

 

B) residenziale e ricreativo (r-ts) commerciale (r-tc) (**) direzionale (r-td) o residenziale terziario in genere (r-t).

3.7. In tali aree la destinazione d’uso degli edifici dovrà risultare cosi’ ripartita:

70% min. della S.U. - abitazione

30% max. della S.U. - altre destinazioni terziarie commerciali, ricreative, (**) direzionali e servizi limitatamente al piano terra ed al primo piano degli edifici. Gli interrati ed i seminterrati degli edifici potranno avere destinazione accessoria che escluda la presenza continuativa di persone. Si richiama il disposto al secondo capoverso della precedente lettera A).

3.8. Si richiama il disposto all’art. I.I.1. par. A, 5° lett. b

 



(1) Cfr. art. I.c.II.1., 7°c.

2 A seguito delle modifiche ex officio della Regione Piemonte in sede di approvazione con D.G.R. n. 9-5152 del 29/01/2007, tutti i riferimenti agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamenti del commercio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 114/98” si considerano eliminati dagli elaborati di P.R.G.C. in quanto non adeguati alle norme vigenti (D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/06).