1. Le aree di pertinenza degli edifici vanno
sistemate a giardino, a orto, o lastricate; in esse non è comunque consentito
l’accumulo di materiali e rottami a cielo aperto. Si richiama il disposto al precedente art. I.I.2, commi 5, 6, 7.
2. Ad ogni abitante insediato, calcolato a norma del
precedente art. II.II.3, devono corrispondere aree di arredo urbano per misura
non inferiore a mq. 5; di tali aree il Comune può ammettere la monetizzazione
ove il P.R.G. non ne preveda la localizzazione delle aree interessate
dall’intervento.
3. Le sottoclassi di destinazione, stabilite dal P.R.G. sono le seguenti:
A) residenziale (r)
(**) 3.1. Nelle aree a destinazione residenziale
permanente gli edifici sono adibiti all’abitazione, ad usi ad essa accessori,
ed alle attività compatibili con la destinazione abitativa, quali arti, professioni
e terziarie in genere, secondo quanto in
Normativa Tecnica.(1)
(**) 3.2. La superficie utile destinata alle
suddette attività compatibili non potrà essere superiore al 20% della
superficie utile esistente a destinazione abitativa nell’isolato o prevista da
strumenti urbanistici esecutivi. La percentuale suddetta è comunque ammessa nel
caso di nuove costruzioni anche in eccedenza ai limiti di isolato. Il rispetto
delle suddette proporzioni è dimostrato dall’avente titolo e/o dichiarato dal
Comune in sede di rilascio delle singole concessioni.
(**) 3.3. La limitazione di cui sopra non si applica
nel caso di attrezzature ricettive (alberghi, locande, pensioni) e nel caso di
esercizi pubblici e di esercizi commerciali di vicinato, nonché per
attività diverse, queste fino a S.U.L. di mq. 100, quando l’insediamento non
comporti la trasformazione edilizia dell’unità immobiliare.
3.4. Ai fini della ammissibilità di attività
commerciali di distribuzione, il Piano di adeguamento e sviluppo della rete
distributiva formato ai sensi della L. 426/71, definisce la superficie massima
di vendita della rete per le diverse specializzazioni merceologiche, in riferimento
alle diverse aree comunali, per quanto non diversamente disposto da
D.L. 13 Marzo 1998 e relativi provvedimenti
applicativi2.
3.5. Nelle aree a destinazione residenziale non
comprese nel centro storico la superficie utile destinata all’esercizio di
attività commerciale al minuto, al fine di favorire la formazione di centri
commerciali integrati, non potrà essere inferiore, ove prevista, a mq. 200 per
ogni intervento, fatti salvi diversi
indirizzi stabiliti da atti comunali e regionali di programmazione della rete
distributiva in applicazione del predetto D.L.
3.6. Costituisce titolo alla concessione il titolo
di proprietà o equivalente a norma di legge.
B) residenziale e ricreativo (r-ts) commerciale (r-tc) (**) direzionale
(r-td) o residenziale terziario in genere
(r-t).
3.7. In tali aree la destinazione d’uso degli
edifici dovrà risultare cosi’ ripartita:
70% min. della S.U. - abitazione
30% max. della S.U. - altre destinazioni terziarie
commerciali, ricreative, (**) direzionali e servizi limitatamente al piano
terra ed al primo piano degli edifici. Gli interrati ed i seminterrati degli
edifici potranno avere destinazione accessoria che escluda la presenza continuativa
di persone. Si richiama il disposto al secondo capoverso della precedente
lettera A).
3.8. Si
richiama il disposto all’art. I.I.1. par. A, 5° lett. b
(1) Cfr. art. I.c.II.1.,
7°c.
2 A seguito delle modifiche ex
officio della Regione Piemonte in sede di approvazione con D.G.R. n. 9-5152 del
29/01/2007, tutti i riferimenti agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione
urbanistica per l’insediamenti del commercio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 114/98” si considerano
eliminati dagli elaborati di P.R.G.C. in quanto non adeguati alle norme vigenti
(D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/06).