Art. III.I.4. - Aree destinate ad impianti produttivi.

 

1. A) per impianti industriali (I) - (Ne):

1.1. Nelle aree destinate ad impianti produttivi industriali gli edifici sono adibiti ai seguenti usi:

a) (*) produzione e immagazzinaggio, solo se sussidiario alla attività produttiva, nonché commercializzazioni di semi-lavorati e componenti di produzione industriale diretta ad unita’ produttive

b) amministrazione aziendale per quanto necessario alla attività dell’impianto

c) abitazione per il personale di custodia degli impianti in misura non superiore ad una unita’ alloggio ogni 1500 mq. di superficie utile destinata alle attività di cui alle lettere a) e b) ed in complesso non più di due unità alloggio

d) servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione e/o funzionali agli impianti.

e) ad esclusione delle aree per le quali sono in corso revisioni dello strumento urbanistico, è ammessa la destinazione a deposito con funzioni di logistica nei casi in cui risultino contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1 - Aree fondiarie aventi estensione massima di 2000 mq; 2 - Aree accessibili da viabilità di alto livello perturbano.

Nelle aree contraddistinte dalla sigla (Ne) le attività produttive industriali sono limitate a quelle caratterizzate da attività innovative di processo, di prodotto, alla produzione di servizi, ad alto valore aggiunto, centri di ricerca, compatibili con le tipologie edilizie previste nelle rispettive Schede Normative. Sono inoltre ammessi gli usi accessori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

1.2 Per gli interventi edilizi di cui agli artt. I.c.III.9, I.c.III.14, I.c.III.15 la dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, ai sensi dell’art. 21 pto 2 della l.r. 56/77 è stabilita nella misura minima del 20% della superficie territoriale destinata agli insediamenti industriali di cui non meno del 10% pubblico (***).

1.2.bis. In caso di programmi costruttivi articolati in fasi temporali distinte, la dotazione suddetta ai fini della cessione gratuita, è commisurata alla superficie fondiaria afferente a ciascuna fase. La prima cessione sarà almeno pari al 50% della dotazione complessiva necessaria.

1.2.ter. per insediamenti unitari superiori a mq. 20.000 di S.F. e/o 5.000 di superficie coperta l’uso delle aree per attrezzature funzionali può essere disciplinato da convenzione che preveda:

-     l’esclusivo servizio agli addetti e utilizzatori dell’impianto e/o alla funzionalità dell’impianto

-     la cessione gratuita al comune quando si dia luogo alla cessazione della unitarietà dell’impianto

1.3. Per interventi su impianti produttivi esistenti e confermati, e per interventi di riordino e completamento ove le aree anzidette non siano individuate dal P.R.G. le predette dotazioni minime, riferite ai singoli interventi possono essere monetizzate in tutto o per la quota non individuata (D.G.R.)

1.4. Hanno titolo alla concessione per interventi di nuova edificazione le unita’ produttive e loro consorzi, enti di gestioni delle aree attrezzate ed i proprietari solo se congiuntamente ad uno dei soggetti predetti.

1.5. Ai fini degli usi ammessi alla lett. a) sono da intendersi attività di produzione le seguenti: attività manifatturiere e delle costruzioni, attività connesse con mezzi di mobilità (fabbricazione, commercio, riparazione, manutenzione), commercio all’ingrosso, attività di ristorazione non costituenti pubblico esercizio, attività manutentive, componentistica e assemblaggio.

1.6. Si richiama il disposto all’art. 26, 5°c. della l.r. 56/77 e s.m.i. in ordine alla prescritta autorizzazione della Regione per la realizzazione di nuovi impianti industriali che prevedano più di 200 addetti o l’occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 metri quadrati.

1.7. E’ sempre ammesso l’insediamento di attività a carattere artigianale, con i requisiti di cui al successivo paragrafo B, quando l’impianto, a giudizio della C.I.E., sia per tipologia edilizia e attività assimilabile agli impianti industriali.

1.8. Ai fini del rilascio di concessioni e/o autorizzazioni è sempre richiesta la specificazione della destinazione d’uso dei fabbricati e la documentazione atta al parere igienico-sanitario a tutela dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.

1.9 Per le palazzine isolate adibite, anteriormente all’approvazione della Variante n. 1 al P.R.G.C. con D.G.R. n. 74-22029 del 05/07/1988, ad usi diversi da quelli ammessi alla lettera a) sulla base di atti abilitativi regolarmente autorizzati, si ammette il mantenimento degli usi in atto anche se non strettamente funzionali alle attività compatibili con quelle elencate alla sopra richiamata lettera a); per tali fabbricati si ammettono interventi edilizi con cambio di destinazione d’uso verso le attività di cui al comma 3, lett. C del presente articolo, previa valutazione da parte del Comune che verificherà la non sussistenza di elementi ostativi al loro insediamento, valutando le tipologie delle infrastrutture esistenti nonchè delle attività insediate nell’immediata vicinanza; in presenza delle attività di cui all’art. III.I.3, non sono ammessi gli interventi di ampliamento edilizio o che comportino un incremento delle superfici utili esistenti attribuite alla residenza, e la modifica delle unità immobiliari. In sede di progetto degli interventi edilizi ammessi, dovranno essere poste in atto le necessarie soluzioni tecniche in relazione alla classe acustica di appartenenza.

 

2. B) Per impianti artigianali (A):

2.1. Nelle aree destinate ad impianti produttivi artigianali gli edifici sono adibiti ai seguenti usi:

a) artigianato di servizio e di produzione, immagazzinaggio, commercio limitatamente ai beni prodotti dalla unità prodotta e di essi integrativi.

b) Si possono realizzare al massimo 2 unità abitative ogni unità produttiva sempre che la superficie di quest’ultima non sia inferiore a mq. 300 e che la superficie ad uffici ed abitazione non sia superiore a 300 mq. S.U.

c) servizi sociali, locali di ristoro e attrezzature varie per gli addetti alla produzione.

d) ad esclusione delle aree per le quali sono in corso revisioni dello strumento urbanistico, è ammessa la destinazione a deposito con funzioni di logistica nei casi in cui risultino contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: : 1 - Aree fondiarie aventi estensione massima di 2000 mq; 2 - Aree accessibili da viabilità di alto livello perturbano.

2.2. La dotazione di aree per attrezzature di cui al capoverso 1.2. del precedente paragrafo A) è stabilita nella misura minima del 20% della superficie destinata agli insediamenti artigianali, salvo diversa prescrizione del P.R.G.

2.3. Si richiamano, in quanto applicabili, i capoversi 1.2.bis, 1.2.ter e 1.3., 1.8. del precedente paragrafo A).

2.4. Hanno titolo alla concessione, soggetti di cui alla precedente lettera A).

 

3. C) Per impianti terziari:

Nelle aree destinate ad impianti produttivi terziari, gli edifici sono adibiti:

3.1. C1) ad attività commerciali comprendenti (tc), ai sensi dei Criteri Commerciali comunali approvati con D.C.C. n°55 del 22/12/2010 14 del 30/04/2013:

C1.1 - commercio al dettaglio in misura non inferiore al 70% delle superfici utili ammesse.

C1.2 - artigianato di servizio e di produzione non nocivo e non molesto, in misura non superiore al 10% della superficie ammessa.

C1.3 - servizi pubblici e privati in misura non superiore al 10% della superficie utile ammessa.

C1.4 - uffici in misura non superiore al 10% della superficie utile ammessa.

C1.5 - residenza in misura strettamente necessaria alla custodia degli impianti.

3.2. Costituirà titolo alla concessione il titolo di proprietà equivalente a norma di legge.

3.3. C2) ad attività ricettive comprendenti (tr)

C2.1 - attrezzature alberghiere in misura del 70% della superficie utile ammessa

C2.2 - servizi pubblici e privati, artigianato di servizio e attività commerciali al dettaglio in misura non superiore al 30% della superficie utile ammessa

C2.3 - residenza a carattere permanente o saltuario e stagionale in misura non superiore al 20% della superficie utile ammessa.

3.4. C3) ad attività direzionali comprendenti (td):

C3.1 - commercio al dettaglio in misura non superiore al 25% della S.U. ammessa dagli indici di utilizzazione fissati.

C3.2 - servizi pubblici e privati attività amministrative, finanziarie e professionali, ricettive, in misura non inferiore al 50% della S.U.L. ammessa dagli indici di utilizzazione fissati.

C3.3 - residenza nella misura strettamente necessaria alla custodia e comunque in misura non superiore al 25% della S.U. ammessa dagli indici di utilizzazione fissati.

3.5. C4) per attività ricreative comprendenti (TS)

C4.1 - esercizi pubblici di ristoro e ludici per il tempo libero

C4.2 - residenza in misura strettamente necessaria alla custodia e comunque in misura non superiore a mq. 150 di S.U. in un unico alloggio, per unità locale.

3.6. C5) Attività di servizio alle persone ed alle imprese (As)

Mix di funzioni comprensivo delle seguenti categorie:

-     alberghi, pensioni, locande, residenze turistico alberghiere, pensionati, collegi;

-     attività artigianali purchè non nocive o moleste;

-     attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e pubblici esercizi; attività artigianali di servizio;

-     uffici privati e pubblici, laboratori sanitari;

-     attività per lo spettacolo, il tempo libero, l’istruzione, il culto e la pratica sportiva, attività associative e socioculturali;

-     attrezzature di interesse comune: servizi sociali, assistenziali, sanitari, centri civici, sedi per l’associazionismo, attrezzature culturali e per il culto.

I mix funzionali tra le differenti attività saranno stabiliti in sede di redazione di SUE o di Studio Unitario d’Ambito di cui agli Artt. II.I.4 e II.I.5.

3.7. C6) Attrezzature private di interesse pubblico (Ap)

Tale destinazione è riferita ad attrezzature sportive e funzioni ad esse connesse quali attività di ristorazione e insediamento di uffici privati. Per tali aree in presenza di S.U.A. approvato è ammessa la modalità di intervento diretto con permesso di costruire convenzionato in luogo dello strumento urbanistico esecutivo, secondo quanto specificato nelle singole schede normative.

Si ammette la realizzazione di un’unità abitativa funzionale alla custodia degli impianti, di S.U. non superiore a 80 mq.

Si richiamano i disposti all’art. 26, 6°c. e seguenti della l.r. 56/77 e s.m.i. concernenti il rilascio di concessioni edilizie relative ad insediamenti commerciali, nonché il pto 1.8 del precedente paragrafo A per quanto necessario. Si richiamano inoltre le disposizioni della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuatone del decreto legislativo  114/98.

 

4. La superficie di vendita disponibile per le diverse aree Comunali stimata dal Piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva può essere concentrata nelle aree di cui alla lettera C). La compatibilità delle strutture commerciali è determinata sulla base dei criteri comunali approvati dal Comune di Borgaro con D.C.C. n°75 del 30.11.2000 e successiva integrazione di cui alla D.C.C. del 16.12.2003, e del riconoscimento degli addensamenti e localizzazioni effettuate dal Comune (cfr. appendice n° 5 “Individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni riconosciute dal Comune di Borgaro su planimetria del P.R.G.C.” allegata alle presenti Norme)[1]. In ogni caso almeno il 40% della superficie di vendita dovrà essere riservata a tabelle merceologiche per cui non è obbligatorio il contingentamento a norma della L. 426/71. Sono fatti salvi provvedimenti assunti in attuazione del D.L. 13 Marzo 1998 ed i conseguenti atti comunali e regionali di programmazione della rete distributiva.

4 bis. Il PRGC recepisce i criteri Commerciali vigenti, rimandando ai medesimi le disposizioni settoriali e alle tavole di progetto dei luoghi del commercio.

In relazione alle zone di insediamento commerciale individuate si precisa che:

-          le tavole di piano regolatore 1.3a, 1.3b, 1.4a e 1.4b 1.4c sovrappongono alla zonizzazione urbanistica la perimetrazione degli addensamenti riconosciuti dal Comune di Borgaro con i propri criteri commerciali approvati con D.C.C. n. 55 del 22/12/2010;

-          con riferimento alla D.C.C. n. 55 del 22/12/2010, sono integralmente richiamate tutte le disposizioni in esso contenute, ed in particolare:

-          riconoscimento degli addensamenti commerciali riconosciuti dal comune nonché dei criteri per il riconoscimento delle localizzazioni non riconosciute;

-          la tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo tra tipologie di strutture distributive e rispettivi addensamenti e localizzazioni;

-          il regolamento di attuazione per gli insediamenti commerciali;

-          fermo restando il prevalere di eventuali successive disposizioni normative di settore.

5. A norma dell’art. 21 della L.R. n° 56/77 la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti di cui alle lettere C1 e C2, C3 e C4, è stabilita nella misura del 100% della superficie utile ammessa, di cui il 50% a parcheggio di uso pubblico. Si applicano altresì, per le attività commerciali, gli standard funzionali di parcheggio di cui alla D.C.R. n°965-1344/1995  n° 563-13414/99 e s.m.i..

6. Si richiamano, in quanto applicabili, i capoversi 1.2.bis, 1.2.ter e 1.3. del precedente paragrafo A).

7. Le aree libere di pertinenza degli edifici, e non riservate alla funzionalità degli impianti dovranno essere adeguatamente sistemate a giardino, a verde attrezzato o di arredo; in esse non è comunque ammesso l’accumulo ed il deposito permanente di materiali. Si richiamano i disposti al precedente art. I.I.2. commi 5, 6, 7.

7 bis. E’ inoltre vietato sull’intero lotto l’accumulo di rottami nonché le attività con essi connesse.

8. Per destinazione mista TC.A gli standard di utilizzazione di cui alle lettere C.11 e C.12 complessivamente pari all’80% di S.U. sono ripartiti in base alle necessità dell’impianto.

9. Gli impianti industriali esistenti in aree a destinazione artigianale (A) o artigianale e terziaria (A-TC) sono confermati e su di essi si applicano le norme di cui al precedente paragrafo A).

10. Gli impianti artigianali esistenti in aree a destinazione industriale sono confermati e su di essi si applicano le norme di cui al precedente paragrafo B).

11. Gli impianti di stoccaggio e commercializzazione all’ingrosso esistenti in aree produttive a diversa destinazione specifica, sono confermati e su di essi si applicano le norme di cui al precedente paragrafo A) con esclusione della limitazione di cui alla lett. a).

11 bis. Nelle aree di cui ai precedenti paragrafi A e B è sempre ammesso l’impianto di attività commercializzazione di beni ingombranti (autoveicoli, motocicli, nautica, prodotti per la casa e l’arredamento, macchinari per l’ufficio, l’industria e le costruzioni, sistemi informatici, prodotti per l’agricoltura)

12. (*) Il Consiglio Comunale può con propria deliberazione non costituente Variante al P.R.G.C., integrare le destinazioni d’uso specifiche ammesse per gli edifici ai precedenti paragrafi A), B), C), con altre destinazioni, nel caso in cui la destinazione d’uso aggiuntiva risulti equivalente o complementare alle destinazioni d’uso specifiche fissate. L’equivalenza è valutata dal Consiglio Comunale, sulla base del parere della Commissione Igienico-Edilizia, in riferimento al carico infrastrutturale, all’impatto ambientale, al tipo di processo produttivo e/o di lavorazione; la complementarità è valutata in ordine allo specifico requisito della nuova destinazione quale servizio alle attività produttive, specificatamente ammesse nelle singole aree, in connessione al processo produttivo e/o di lavorazione o all’organizzazione aziendale. Si richiama il disposto all’art. I.I.1. par. A, 5°c. lett. b).

13. (*) Non sono da ritenere in ogni caso compatibili o equivalenti quelle destinazioni che comportino classamenti catastali degli edifici diversi da quelli specificatamente ammessi nelle singole aree a norma dell’art. II.II.1. lettere h.2, h3, salvo che per edifici destinati alle attività complementari ed integrative degli usi propri ammessi.

14. (*) La suddetta deliberazione del Consiglio Comunale è assunta in riferimento a istanze documentate di unita’ produttive.

15. (*)(**) Nello stesso modo nelle aree destinate ad impianti produttivi, gli S.U.E. e le relative convenzioni  da stipulare agli effetti degli artt. 42, 5’ comma e 45 della Legge Regionale n. 56/1977, o nei casi previsti, agli effetti dell’art. 53 della stessa Legge possono prevedere destinazioni aggiuntive, o sostitutive, a quelle espressamente indicate nel P.R.G.C., nell’ambito delle classi di destinazione stabilite all’art. III.I.4. par. A) e B), senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.

16. La realizzazione delle unità abitative ad uso residenziale ai sensi dei precedenti commi, è vincolata all’attività produttiva esistente o in progetto e pertanto non scindibile dalla stessa; parimenti in caso di cessazione dell’attività produttiva cesserà la funzione residenziale ad essa connessa. Pertanto detto vincolo dovrà essere trasformato in atto pubblico e debitamente trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del richiedente, quale condizione per il rilascio del Permesso di Costruire.

 



[1] A seguito delle modifiche ex officio della Regione Piemonte in sede di approvazione con D.G.R. n. 9-5152 del 29/01/2007, tutti i riferimenti agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamenti del commercio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 114/98” si considerano eliminati dagli elaborati di P.R.G.C. in quanto non adeguati alle norme vigenti (D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/06).