1.1. Nelle aree destinate ad impianti produttivi
industriali gli edifici sono adibiti ai seguenti usi:
a) (*) produzione e immagazzinaggio, solo se
sussidiario alla attività produttiva, nonché commercializzazioni di
semi-lavorati e componenti di produzione industriale diretta ad unita’
produttive
b) amministrazione aziendale per quanto necessario alla attività dell’impianto
c) abitazione per il personale di custodia degli
impianti in misura non superiore ad una unita’ alloggio ogni 1500 mq. di
superficie utile destinata alle attività di cui alle lettere a) e b) ed in
complesso non più di due unità
alloggio
d) servizi sociali, locali di ristoro ed
attrezzature varie per gli addetti alla produzione e/o funzionali agli
impianti.
e) ad
esclusione delle aree per le quali sono in corso revisioni dello strumento
urbanistico, è ammessa la destinazione a deposito con funzioni di logistica nei
casi in cui risultino contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1 -
Aree fondiarie aventi estensione massima di 2000 mq; 2 - Aree accessibili da
viabilità di alto livello perturbano.
Nelle aree
contraddistinte dalla sigla (Ne) le attività produttive industriali sono limitate
a quelle caratterizzate da attività innovative di processo, di prodotto, alla
produzione di servizi, ad alto valore aggiunto, centri di ricerca, compatibili
con le tipologie edilizie previste nelle rispettive Schede Normative. Sono
inoltre ammessi gli usi accessori di cui alle precedenti lettere a), b), c),
d).
1.2 Per gli interventi edilizi di cui agli
artt. I.c.III.9, I.c.III.14, I.c.III.15 la dotazione di aree per attrezzature
funzionali agli impianti, parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e
servizi sociali, mense ed attrezzature varie, ai sensi dell’art. 21 pto 2
della l.r. 56/77 è stabilita nella misura minima del 20% della superficie territoriale destinata agli insediamenti industriali di cui non meno del 10% pubblico (***).
1.2.bis. In
caso di programmi costruttivi articolati in fasi temporali distinte, la
dotazione suddetta ai fini della cessione gratuita, è commisurata alla
superficie fondiaria afferente a ciascuna fase. La prima cessione sarà almeno
pari al 50% della dotazione complessiva necessaria.
1.2.ter. per
insediamenti unitari superiori a mq. 20.000 di S.F. e/o 5.000 di superficie coperta
l’uso delle aree per attrezzature funzionali può essere disciplinato da
convenzione che preveda:
- l’esclusivo servizio agli addetti e utilizzatori dell’impianto e/o alla
funzionalità dell’impianto
- la cessione gratuita al comune quando si dia luogo alla cessazione
della unitarietà dell’impianto
1.3. Per interventi su impianti produttivi esistenti
e confermati, e per interventi di riordino e completamento ove le aree
anzidette non siano individuate dal P.R.G. le predette dotazioni minime,
riferite ai singoli interventi possono essere monetizzate in tutto o per la
quota non individuata (D.G.R.)
1.4. Hanno titolo alla concessione per interventi di
nuova edificazione le unita’ produttive e loro
consorzi, enti di gestioni delle aree attrezzate ed i proprietari solo se
congiuntamente ad uno dei soggetti predetti.
1.5. Ai fini
degli usi ammessi alla lett. a) sono da intendersi attività di produzione le seguenti:
attività manifatturiere e delle costruzioni, attività connesse con mezzi di
mobilità (fabbricazione, commercio, riparazione, manutenzione), commercio
all’ingrosso, attività di ristorazione non costituenti pubblico esercizio,
attività manutentive, componentistica e assemblaggio.
1.6. Si
richiama il disposto all’art. 26, 5°c. della l.r. 56/77 e s.m.i. in ordine alla
prescritta autorizzazione della Regione per la realizzazione di nuovi impianti
industriali che prevedano più di 200 addetti o l’occupazione di aree per una
superficie eccedente i
1.7. E’ sempre ammesso l’insediamento di attività a carattere
artigianale, con i requisiti di cui al successivo paragrafo B, quando
l’impianto, a giudizio della C.I.E., sia per tipologia edilizia e attività
assimilabile agli impianti industriali.
1.8. Ai fini
del rilascio di concessioni e/o autorizzazioni è sempre richiesta la
specificazione della destinazione d’uso dei fabbricati e la documentazione atta
al parere igienico-sanitario a tutela dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.
1.9 Per le palazzine isolate
adibite, anteriormente all’approvazione della Variante n. 1 al P.R.G.C. con
D.G.R. n. 74-22029 del 05/07/1988, ad usi diversi da quelli ammessi alla
lettera a) sulla base di atti abilitativi regolarmente autorizzati, si ammette
il mantenimento degli usi in atto anche se non strettamente funzionali alle
attività compatibili con quelle elencate alla sopra richiamata lettera a); per
tali fabbricati si ammettono interventi edilizi con cambio di destinazione
d’uso verso le attività di cui al comma 3, lett. C del presente articolo,
previa valutazione da parte del Comune che verificherà la non sussistenza di
elementi ostativi al loro insediamento, valutando le tipologie delle
infrastrutture esistenti nonchè delle attività insediate nell’immediata
vicinanza; in presenza delle attività di cui all’art. III.I.3, non sono ammessi
gli interventi di ampliamento edilizio o che comportino un incremento delle
superfici utili esistenti attribuite alla residenza, e la modifica delle unità
immobiliari. In sede di progetto degli interventi edilizi ammessi, dovranno
essere poste in atto le necessarie soluzioni tecniche in relazione alla classe
acustica di appartenenza.
2. B) Per impianti artigianali (A):
2.1. Nelle aree destinate ad impianti produttivi
artigianali gli edifici sono adibiti ai seguenti usi:
a) artigianato di servizio e di produzione,
immagazzinaggio, commercio limitatamente ai beni prodotti dalla unità prodotta
e di essi integrativi.
b) Si possono realizzare al massimo 2 unità
abitative ogni unità produttiva sempre che la superficie di quest’ultima non
sia inferiore a mq. 300 e che la superficie ad uffici ed abitazione non sia
superiore a 300 mq. S.U.
c) servizi sociali, locali di ristoro e attrezzature
varie per gli addetti alla produzione.
d) ad
esclusione delle aree per le quali sono in corso revisioni dello strumento
urbanistico, è ammessa la destinazione a deposito con funzioni di logistica nei
casi in cui risultino contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: : 1 - Aree fondiarie aventi estensione massima di 2000 mq;
2 - Aree accessibili da viabilità di alto livello perturbano.
2.2. La dotazione di aree per attrezzature di cui al
capoverso 1.2. del precedente paragrafo A) è stabilita nella misura minima del
20% della superficie destinata agli insediamenti artigianali, salvo diversa
prescrizione del P.R.G.
2.3. Si richiamano, in quanto applicabili, i
capoversi 1.2.bis, 1.2.ter e 1.3., 1.8. del precedente paragrafo A).
2.4. Hanno titolo alla concessione, soggetti di cui
alla precedente lettera A).
Nelle aree destinate ad impianti produttivi
terziari, gli edifici sono adibiti:
3.1. C1) ad attività commerciali comprendenti (tc), ai
sensi dei Criteri Commerciali comunali approvati con D.C.C. n°55 del
22/12/2010 14
del 30/04/2013:
C1.1 - commercio al dettaglio in misura non
inferiore al 70% delle superfici utili ammesse.
C1.2 - artigianato di servizio e di produzione non
nocivo e non molesto, in misura non superiore al 10% della superficie ammessa.
C1.3 - servizi pubblici e privati in misura non
superiore al 10% della superficie utile ammessa.
C1.4 - uffici in misura non superiore al 10% della
superficie utile ammessa.
C1.5 - residenza in misura strettamente necessaria
alla custodia degli impianti.
3.2. Costituirà titolo alla concessione il titolo di
proprietà equivalente a norma di legge.
3.3. C2) ad attività ricettive comprendenti (tr)
C2.1 - attrezzature alberghiere in misura del 70%
della superficie utile ammessa
C2.2 - servizi pubblici e privati, artigianato di
servizio e attività commerciali al dettaglio in misura non superiore al 30%
della superficie utile ammessa
C2.3 - residenza a carattere permanente o saltuario
e stagionale in misura non superiore al 20% della superficie utile ammessa.
3.4. C3) ad attività direzionali comprendenti (td):
C3.1 - commercio al dettaglio in misura non
superiore al 25% della S.U. ammessa dagli indici di utilizzazione fissati.
C3.2 - servizi pubblici e privati attività
amministrative, finanziarie e professionali, ricettive, in misura non inferiore
al 50% della S.U.L. ammessa dagli indici di utilizzazione fissati.
C3.3 - residenza nella misura strettamente
necessaria alla custodia e comunque in misura non superiore al 25% della S.U.
ammessa dagli indici di utilizzazione fissati.
3.5. C4) per attività ricreative comprendenti (TS)
C4.1 - esercizi pubblici di ristoro e ludici per il
tempo libero
C4.2 - residenza in misura strettamente necessaria
alla custodia e comunque in misura non superiore a mq. 150 di S.U. in un unico
alloggio, per unità locale.
3.6.
C5) Attività di servizio alle persone ed alle imprese (As)
Mix
di funzioni comprensivo delle seguenti categorie:
- alberghi,
pensioni, locande, residenze turistico alberghiere, pensionati, collegi;
- attività
artigianali purchè non nocive o moleste;
- attività
commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e pubblici esercizi; attività
artigianali di servizio;
- uffici
privati e pubblici, laboratori sanitari;
- attività
per lo spettacolo, il tempo libero, l’istruzione, il culto e la pratica sportiva,
attività associative e socioculturali;
- attrezzature
di interesse comune: servizi sociali, assistenziali, sanitari, centri civici,
sedi per l’associazionismo, attrezzature culturali e per il culto.
I mix funzionali tra
le differenti attività saranno stabiliti in sede di redazione di SUE o di
Studio Unitario d’Ambito di cui agli Artt. II.I.4 e II.I.5.
3.7.
C6) Attrezzature private di interesse pubblico (Ap)
Tale
destinazione è riferita ad attrezzature sportive e funzioni ad esse connesse
quali attività di ristorazione e insediamento di uffici privati. Per tali aree
in presenza di S.U.A. approvato è ammessa la modalità di intervento diretto con
permesso di costruire convenzionato in luogo dello strumento urbanistico
esecutivo, secondo quanto specificato nelle singole schede normative.
Si
ammette la realizzazione di un’unità abitativa funzionale alla custodia degli
impianti, di S.U. non superiore a 80 mq.
Si richiamano
i disposti all’art. 26, 6°c. e seguenti della l.r. 56/77 e s.m.i. concernenti
il rilascio di concessioni edilizie relative ad insediamenti commerciali, nonché il pto 1.8 del precedente
paragrafo A per quanto necessario. Si
richiamano inoltre le disposizioni della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28
"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuatone
del decreto legislativo 114/98.
4. La superficie di vendita disponibile per le
diverse aree Comunali stimata dal Piano di adeguamento e sviluppo della rete
distributiva può essere concentrata nelle aree di cui alla lettera C). La
compatibilità delle strutture commerciali è determinata sulla base dei criteri
comunali approvati dal Comune di Borgaro con D.C.C. n°75 del 30.11.2000 e successiva integrazione di cui alla
D.C.C. del 16.12.2003, e del
riconoscimento degli addensamenti e localizzazioni effettuate dal Comune (cfr.
appendice n° 5 “Individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni riconosciute
dal Comune di Borgaro su planimetria del P.R.G.C.” allegata alle presenti Norme).
In ogni
caso almeno il 40% della superficie di vendita dovrà essere riservata a tabelle
merceologiche per cui non è obbligatorio il contingentamento a norma della L.
426/71. Sono fatti salvi provvedimenti
assunti in attuazione del D.L. 13 Marzo 1998 ed i
conseguenti atti comunali e regionali di programmazione della rete distributiva.[1]
4 bis. Il PRGC
recepisce i criteri Commerciali vigenti, rimandando ai medesimi le disposizioni
settoriali e alle tavole di progetto dei luoghi del commercio.
In relazione
alle zone di insediamento commerciale individuate si precisa che:
-
le tavole di piano regolatore
1.3a, 1.3b, 1.4a e 1.4b 1.4c sovrappongono alla zonizzazione urbanistica la
perimetrazione degli addensamenti riconosciuti dal Comune di Borgaro con i
propri criteri commerciali approvati con D.C.C. n. 55 del 22/12/2010;
-
con riferimento alla D.C.C. n. 55
del 22/12/2010, sono integralmente richiamate tutte le disposizioni in esso
contenute, ed in particolare:
-
riconoscimento degli addensamenti
commerciali riconosciuti dal comune nonché dei criteri per il riconoscimento
delle localizzazioni non riconosciute;
-
la tabella della compatibilità
territoriale dello sviluppo tra tipologie di strutture distributive e
rispettivi addensamenti e localizzazioni;
-
il regolamento di attuazione per
gli insediamenti commerciali;
-
fermo restando il prevalere di
eventuali successive disposizioni normative di settore.
5. A norma dell’art. 21 della L.R. n° 56/77 la
dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti di cui alle
lettere C1 e C2, C3 e C4, è stabilita nella misura del 100% della superficie
utile ammessa, di cui il 50% a parcheggio di uso pubblico. Si applicano altresì, per le attività commerciali, gli standard
funzionali di parcheggio di cui alla D.C.R. n°965-1344/1995 n°
563-13414/99 e
s.m.i..
6. Si richiamano, in quanto applicabili, i capoversi
1.2.bis, 1.2.ter e 1.3. del
precedente paragrafo A).
7. Le aree libere di pertinenza degli edifici, e non
riservate alla funzionalità degli impianti dovranno essere adeguatamente
sistemate a giardino, a verde attrezzato o di arredo; in esse non è comunque
ammesso l’accumulo ed il deposito permanente di materiali. Si richiamano i disposti al precedente art. I.I.2. commi 5, 6, 7.
7 bis. E’ inoltre vietato
sull’intero lotto l’accumulo di rottami nonché le attività con essi connesse.
8. Per destinazione mista TC.A
gli standard di utilizzazione di cui alle lettere C.11 e C.12 complessivamente
pari all’80% di S.U. sono ripartiti in base alle necessità dell’impianto.
9. Gli impianti industriali esistenti in aree a
destinazione artigianale (A) o artigianale e terziaria (A-TC) sono confermati e
su di essi si applicano le norme di cui al precedente paragrafo A).
10. Gli impianti artigianali esistenti in aree a
destinazione industriale sono confermati e su di essi si applicano le norme di
cui al precedente paragrafo B).
11. Gli impianti di stoccaggio e commercializzazione
all’ingrosso esistenti in aree produttive a diversa destinazione specifica,
sono confermati e su di essi si applicano le norme di cui al precedente
paragrafo A) con esclusione della limitazione di cui alla lett. a).
11 bis. Nelle
aree di cui ai precedenti paragrafi A e B è sempre ammesso l’impianto di attività
commercializzazione di beni ingombranti (autoveicoli, motocicli, nautica,
prodotti per la casa e l’arredamento, macchinari per l’ufficio, l’industria e
le costruzioni, sistemi informatici, prodotti per l’agricoltura)
12. (*) Il Consiglio Comunale può con propria
deliberazione non costituente Variante al P.R.G.C., integrare le destinazioni
d’uso specifiche ammesse per gli edifici ai precedenti paragrafi A), B), C),
con altre destinazioni, nel caso in cui la destinazione d’uso aggiuntiva
risulti equivalente o complementare alle destinazioni d’uso specifiche fissate.
L’equivalenza è valutata dal Consiglio Comunale, sulla base del parere della
Commissione Igienico-Edilizia, in riferimento al carico infrastrutturale,
all’impatto ambientale, al tipo di processo produttivo e/o di lavorazione; la
complementarità è valutata in ordine allo specifico requisito della nuova
destinazione quale servizio alle attività produttive, specificatamente ammesse
nelle singole aree, in connessione al processo produttivo e/o di lavorazione o
all’organizzazione aziendale. Si richiama
il disposto all’art. I.I.1. par. A, 5°c. lett. b).
13. (*) Non sono da ritenere in ogni caso
compatibili o equivalenti quelle destinazioni che comportino classamenti
catastali degli edifici diversi da quelli specificatamente ammessi nelle
singole aree a norma dell’art. II.II.1. lettere h.2, h3, salvo che per edifici
destinati alle attività complementari ed integrative degli usi propri ammessi.
14. (*) La suddetta deliberazione del Consiglio
Comunale è assunta in riferimento a istanze documentate di unita’ produttive.
15. (*)(**) Nello stesso
modo nelle aree destinate ad impianti produttivi, gli S.U.E. e le relative
convenzioni da stipulare agli effetti
degli artt. 42,
16. La realizzazione
delle unità abitative ad uso residenziale ai sensi dei precedenti commi, è
vincolata all’attività produttiva esistente o in progetto e pertanto non scindibile
dalla stessa; parimenti in caso di cessazione dell’attività produttiva cesserà
la funzione residenziale ad essa connessa. Pertanto detto vincolo dovrà essere
trasformato in atto pubblico e debitamente trascritto nei registri immobiliari
a cura e spese del richiedente, quale condizione per il rilascio del Permesso
di Costruire.
[1] A seguito delle modifiche ex
officio della Regione Piemonte in sede di approvazione con D.G.R. n. 9-5152 del
29/01/2007, tutti i riferimenti agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione
urbanistica per l’insediamenti del commercio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 114/98” si considerano eliminati dagli elaborati di
P.R.G.C. in quanto non adeguati alle norme vigenti (D.C.R. n. 59-10831 del
24/03/06).