Art. III.I.5. - Aree per uso agricolo.

 

1. Le aree per uso agricolo sono riservate alla attività agricola e non è ammesso il nuovo impianto di attività estrattive, di cava o torbiera, o l’ampliamento delle aree soggette a tali attività all’epoca di adozione delle presenti norme, la formazione di accumuli di materiali o depositi anche a cielo aperto. Sono consentiti gli interventi infrastrutturali necessari all’attuazione degli impianti irrigui.

2. Le aree per uso agricolo sono suddivise nelle seguenti sottoclassi di destinazione:

 

A) aree agricole produttive

2.1. Nelle aree produttive agricole gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e l’ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole. Sono pertanto ammessi: a) interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltreché la manutenzione ordinaria e straordinaria; b) l’incremento della S.U. abitabile esistente in misura non superiore al 30%, anche in eccedenza ai limiti di cui al successivo punto 2.9.; c) la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture per l’agricoltura quali stalle, silos, serre.

2.2. Sono altresì ammessi, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed ambientali degli insediamenti esistenti:

-     interventi di sostituzione edilizia di fabbricati esistenti inutilizzati o inidonei all’abitazione

-     l’ampliamento di unita’ immobiliari esistenti o la sopraelevazione di edifici

-     la giustapposizione di nuovi corpi di fabbrica in aderenza a corpi di fabbrica esistenti.

2.3. Nuove costruzioni per abitazioni diverse da quelle ammesse al precedente comma sono consentite:

-     se ad integrazione di centri aziendali esistenti alla data di adozione delle presenti norme; ove gli edifici dismessi vengano demoliti in quanto non classificati tra i beni culturali o destinati, con atto di impegno, ad usi accessori all’attività agricola e la nuova costruzione dovrà essere ubicata in contiguità, per quanto possibile, dei rimanenti edifici costituenti il centro aziendale;

-     se dirette alla formazione di nuovi centri aziendali di aziende esistenti all’epoca di adozione delle presenti norme o di aziende successivamente costituitesi: ove la superficie fondiaria senza soluzione di continuità su cui ricade la costruzione, costituisca almeno il 30% dell’intera superficie aziendale sia tale da richiedere almeno 287 giornate lavorative; tali limitazioni non si applicano nel caso di Piani aziendali o interaziendali formati ed approvati a norma e con gli scopi di cui alla L.R. n. 15/77 (**) e/o nel caso di aziende agricole ricadenti  nelle aree destinate ad usi insediativi che provvedano alla rilocalizzazione in area agricola.

2.4. In ogni caso negli interventi di sostituzione edilizia, di ampliamento o di sopraelevazione e di nuova costruzione si applicano le norme, di cui al comma 2.6. e seguenti, e la superficie utile complessivamente non potrà costituire più di una unità-alloggio ogni 287 giornate lavorative, nel limite massimo dei 1.500 mc di residenza a servizio dell’azienda previsti dall’Art. 25 della L.R. 56/77.

2.5. Non è ammesso l’allevamento di bestiame suino se non limitatamente a 20 capi e avicolo se non limitatamente a 100 capi; aziende a indirizzo zootecnico diverso sono ammesse nei limiti e con le caratteristiche di cui alla legge regionale n. 63/1978 art. 3, 10 c.

2.6. Nella eventuale costruzione di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

-     le stalle debbono essere indipendenti da edifici abitabili e distare da questi in misura radiale non inferiore a mt. 10, elevati a 20 nel caso di porcili;

-     le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di materiale di rifiuto debbono essere posti lontano da serbatoi di acqua potabile e da opere di rete dell’acquedotto non meno di ml. 50 e di ml. 20 dalle abitazioni e ad esse controvento gli allevamenti di animali da latte e da carne di più di 20 capi dovranno essere localizzati ad una distanza di almeno mt. 200 dall’area più vicina destinata ad insediamenti residenziali o a servizi pubblici di cui al precedente art. II.I.2, par. B) e C), e di almeno mt. 50 dalle restanti area a destinazione extragricola.

2.7. La realizzazione di impianti di raccolta dei prodotti agricoli è ammessa nella misura necessaria all’accatastamento e conservazione dei prodotti agricoli dell’azienda, sempreché il

terreno di pertinenza dell’azienda, ricada per almeno il 60% nel Comune.

(**)  2.8. Le concessioni per la edificazione sono rilasciate ai soggetti di cui al 3° e 4° comma dell’art. 25 della L.R. n° 56/77 e succ. mod. ed int., e sono subordinate alla presentazione al Sindaco di atto di impegno dell’avente diritto con i contenuti di cui al 7°  comma del predetto articolo, fermi restando i disposti ai commi 9, 10, 11 dello stesso articolo.

(**)  2.9. Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali non possono superare i limiti di cui al 12’ comma dell’art. 25 della L.R. n° 56/77 e succ. mod. ed int., con le precisazioni di cui ai commi 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dello stesso articolo.

 

3. B) Aree agricole speciali intercluse (aS1)

3.1. Sono aree ricadenti nel tessuto urbanizzato comprendenti edifici a diverse destinazioni d’uso, con prevalenza agricola.

Sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. II.c.II.15 2’c. della Normativa Tecnica.

3.2. È altresì ammessa la esecuzione di opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, indipendentemente dalle caratteristiche soggettive del richiedente.

3.3. Interventi di nuova edificazione sono ammessi unicamente a norma della precedente lettera A. Il  rapporto di copertura complessivo sul fondo non potrà essere superiore al 30%.

 

4. C) Aree di tutela ambientale e salvaguardia (at)

4.1. Sono le aree generalmente contigue agli abitati, costituenti la naturale cornice ambientale degli abitati stessi, o aree comunque di rilevante interesse ambientale.

4.2. Esse sono inedificabili e la  loro capacità edificatoria, come stabilita al punto 2.7. del presente 2’ comma, può essere consolidata unicamente nelle aree agricole produttive o speciali intercluse (aS1)

4.3. In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell’attività produttiva agricola o silvo-pastorale e lo stato dei luoghi è immodificabile, se non per quanto dovuto direttamente alla coltivazione dei fondi ed alla loro irrigazione, o per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale, quali rimodellamento del terreno o piantumazione di alberi, volte all’attenuazione degli effetti del rumore ove il tracciato della Circonvallazione di Venaria si colloca in vicinanza di aree residenziali.

4.4. Gli interventi richiesti saranno rilasciabili unicamente sotto forma di autorizzazione temporanea connessa allo svolgimento della attività agricola (D.G.R.)

 

5. D) Area agricola speciale (as2)

5.1. Il P.R.G., ai fini dell’art. 25 pto 2 lett. n della l.r. 56/1977, individua aree da assegnare, una volta acquisita dal Comune nei modi e forme di legge, alla popolazione residente ed attiva nei settori extragricoli per attività di coltivazione ortofrutticola (orti urbani).

Le modalità di utilizzazione dell’area saranno definite da un progetto di utilizzazione agricola esteso all’intera area delimitata, nel rispetto delle prescrizioni dettate in all. C1 “Normativa Tecnica”, art. II.c.II.6 lett. c).

5.2. Le modalità di assegnazione saranno definite con deliberazione consigliare.

5.3. Attesa la finalità sociale, per riconosciuta esigenza, della previsione di P.R.G., le aree suddette sono equiparate alle aree di cui al paragrafo A dell’art. III.I.2.

5.4. l’impianto di orti urbani, nelle aree dedicate, rende inefficace ogni altra previsione di assetto naturalistico (piantumazioni. ecc.)

 

6. E) Aree agricole improprie (a)

6.1. Sono le aree individuate dal P.R.G. in comprensorio agricolo aventi destinazione d’uso extragricola all’epoca di adozione delle presenti norme.

6.2. Degli edifici, impianti ed attrezzature esistenti in dette aree il P.R.G. prevede la conservazione (aree confermate) o il trasferimento.

6.3. Nei casi in cui si prevede il trasferimento sugli edifici, impianti  ed attrezzature sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e non possono essere rilasciate autorizzazioni per usi extragricoli delle aree libere.

6.4. Le attività di cava ed estrattive esistenti hanno l’obbligo, nel tempo, di cessazione qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga necessario alla riqualificazione del territorio.

6.5. In tal caso gli atti autorizzativi non possono essere rinnovati per un periodo maggiore di 24 mesi ed il rinnovo è consentito solo previa stipulazione di una convenzione o di atto di impegno unilaterale che preveda, oltre a quanto a norma di legge, la cessione gratuita delle aree al Comune e la sistemazione (o l’antivalente monetizzazione) delle stesse secondo caratteristiche stabilite dal Comune.

6.6. Gli impianti produttivi esistenti che risultino in attività alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono assoggettati a rilocalizzazione a norma dell’art.  53 della L.R. n° 56/77.

6.7. Sugli edifici sparsi, eventualmente esistenti in aree per uso agricolo a destinazione extragricola i cui fondi di pertinenza non sono individuati dal P.R.G. quali aree agricole improprie sono ammessi gli interventi di cui alle lettere E1 o E2 in riferimento alla classificazione catastale come precisata in Normativa Tecnica(1, intendendosi come produttive le destinazioni delle lettere h) e i).

6.8. Nei casi in cui se ne prevede la conservazione (**) su aree, edifici, impianti ed attrezzature sono ammessi i seguenti interventi per destinazione:

E1 - RESIDENZIALE

Sono ammessi gli interventi di cui all’7° comma del seguente art. IV.I.1.2.

E2 - PRODUTTIVI

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. IV.I.2.1, par. A.

E3 - DEPOSITO DI ATTREZZATURE MOBILI E VEICOLI

Sono ammesse:

-     la  realizzazione di strutture leggere aeree, aperte ai fini di protezione delle attrezzature mobili e veicoli

-     la ristrutturazione di edifici esistenti e destinati, o da destinare, ad attività di amministrazione e di custodia per non più di 300 mq. di S.U. complessivamente.

È comunque vietato il pernottamento, anche temporaneo, nelle attrezzature in deposito. Ai fini dell’applicazione degli oneri di urbanizzazione le superfici utili edificate sono considerate a destinazione terziaria.

Nel caso di cessazione dell’attività, le aree, una volta liberate dai fabbricati esistenti, possono essere aggregate ad ambiti di trasformazione urbanistica in S.U.E. contigui o comunque vicini, ad essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno di standard urbanistici e di spazi privati a verde e parcheggio, senza tuttavia incrementare la capacità edificatoria degli ambiti S.U.E.

6.9. Sugli edifici esistenti nelle aree agricole-improprie individuate dal P.R.G.C. la cui destinazione d’uso non sia riconducibile a quella prevalente  precisata dal P.R.G.C. (I, R, ecc.) sono ammessi gli interventi di cui alle lettere E1 ed E2 in riferimento alla destinazione d’uso in atto all’epoca di adozione del progetto preliminare di P.R.G.C. (D.C. n. 27 del 5.2.1980 D.G.R.).

La delimitazione delle aree agricole improprie può subire rettifiche e modificazioni con semplice deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca Variante al P.R.G.C. ove la rettifica stessa si renda necessaria per tenere conto dell’assetto planimetrico degli insediamenti, e delle opere accessorie, come documentato da rilievo dello stato di fatto (*)

 



(1) Cfr. art. I.c.III.16