1. Le aree per uso agricolo sono riservate alla
attività agricola e non è ammesso il nuovo impianto di attività estrattive, di
cava o torbiera, o l’ampliamento delle aree soggette a tali attività all’epoca
di adozione delle presenti norme, nè la formazione di
accumuli di materiali o depositi anche a cielo aperto. Sono consentiti gli interventi
infrastrutturali necessari all’attuazione degli impianti irrigui.
2. Le aree per uso agricolo sono suddivise nelle
seguenti sottoclassi di destinazione:
A) aree agricole produttive
2.1. Nelle aree produttive agricole gli interventi
hanno per oggetto il potenziamento e l’ammodernamento degli edifici esistenti a
servizio delle aziende agricole. Sono pertanto ammessi: a) interventi di restauro,
risanamento e ristrutturazione, oltreché la manutenzione ordinaria e
straordinaria; b) l’incremento della S.U. abitabile esistente in misura non superiore
al 30%, anche in eccedenza ai limiti di cui al successivo punto 2.9.; c) la realizzazione di attrezzature
ed infrastrutture per l’agricoltura quali stalle, silos, serre.
2.2. Sono altresì ammessi, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche ed ambientali degli insediamenti esistenti:
- interventi di sostituzione
edilizia di fabbricati esistenti inutilizzati o inidonei all’abitazione
- l’ampliamento di unita’ immobiliari esistenti o la sopraelevazione di
edifici
- la giustapposizione di nuovi
corpi di fabbrica in aderenza a corpi di fabbrica esistenti.
2.3. Nuove costruzioni per abitazioni diverse da
quelle ammesse al precedente comma sono consentite:
- se ad integrazione di centri
aziendali esistenti alla data di adozione delle presenti norme; ove gli edifici
dismessi vengano demoliti in quanto non classificati tra i beni culturali o
destinati, con atto di impegno, ad usi accessori all’attività agricola e la
nuova costruzione dovrà essere ubicata in contiguità, per quanto possibile, dei
rimanenti edifici costituenti il centro aziendale;
- se dirette alla formazione
di nuovi centri aziendali di aziende esistenti all’epoca di adozione delle
presenti norme o di aziende successivamente costituitesi: ove la superficie
fondiaria senza soluzione di continuità su cui ricade la costruzione,
costituisca almeno il 30% dell’intera superficie aziendale sia tale da
richiedere almeno 287 giornate lavorative; tali limitazioni non si applicano
nel caso di Piani aziendali o interaziendali formati ed approvati a norma e con
gli scopi di cui alla L.R. n. 15/77 (**) e/o nel caso di aziende agricole
ricadenti nelle aree destinate ad usi
insediativi che provvedano alla rilocalizzazione in
area agricola.
2.4. In ogni caso negli interventi di sostituzione
edilizia, di ampliamento o di sopraelevazione e di nuova costruzione si
applicano le norme, di cui al comma 2.6. e seguenti, e la superficie utile
complessivamente non potrà costituire più di una
unità-alloggio ogni 287 giornate lavorative, nel
limite massimo dei 1.500 mc di residenza a servizio dell’azienda previsti
dall’Art. 25 della L.R. 56/77.
2.5. Non è ammesso l’allevamento di bestiame suino
se non limitatamente a 20 capi e avicolo se non limitatamente a 100 capi;
aziende a indirizzo zootecnico diverso sono ammesse nei limiti e con le
caratteristiche di cui alla legge regionale n. 63/1978 art. 3, 10 c.
2.6. Nella eventuale costruzione di nuove stalle ci
si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
- le stalle debbono essere
indipendenti da edifici abitabili e distare da questi in misura radiale non
inferiore a mt. 10, elevati a 20 nel caso di porcili;
- le concimaie, i pozzi neri,
i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di materiale di rifiuto
debbono essere posti lontano da serbatoi di acqua potabile e da opere di rete dell’acquedotto non meno di ml. 50 e di ml. 20
dalle abitazioni e ad esse controvento gli allevamenti di animali da latte e da
carne di più di 20 capi dovranno essere localizzati ad una distanza di almeno
mt. 200 dall’area più vicina destinata ad insediamenti residenziali o a servizi
pubblici di cui al precedente art. II.I.2, par. B) e C), e di almeno mt. 50 dalle
restanti area a destinazione extragricola.
2.7. La realizzazione di impianti di raccolta dei
prodotti agricoli è ammessa nella misura necessaria all’accatastamento e
conservazione dei prodotti agricoli dell’azienda, sempreché il
terreno di pertinenza dell’azienda, ricada per
almeno il 60% nel Comune.
(**) 2.8. Le concessioni per la
edificazione sono rilasciate ai soggetti di cui al 3° e 4° comma dell’art. 25
della L.R. n° 56/77 e succ. mod.
ed int., e sono subordinate alla presentazione al
Sindaco di atto di impegno dell’avente diritto con i contenuti di cui al 7° comma del predetto
articolo, fermi restando i disposti ai commi 9, 10, 11 dello stesso articolo.
(**) 2.9. Gli indici di densità fondiaria
per le abitazioni rurali non possono superare i limiti di cui al
3. B) Aree agricole speciali intercluse (aS1)
3.1. Sono aree ricadenti nel tessuto urbanizzato
comprendenti edifici a diverse destinazioni d’uso, con prevalenza agricola.
Sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi
di cui al successivo art. II.c.II.15 2’c. della Normativa Tecnica.
3.2. È altresì ammessa la esecuzione di opere di urbanizzazione
e di allacciamento ai pubblici servizi, indipendentemente dalle caratteristiche
soggettive del richiedente.
3.3. Interventi di nuova edificazione sono ammessi
unicamente a norma della precedente lettera A. Il rapporto di copertura complessivo sul
fondo non potrà essere superiore al 30%.
4.1. Sono le aree generalmente contigue agli
abitati, costituenti la naturale cornice ambientale degli abitati stessi, o
aree comunque di rilevante interesse ambientale.
4.2. Esse sono inedificabili e la loro capacità edificatoria, come
stabilita al punto 2.7. del presente
4.3. In esse è ammesso unicamente lo svolgimento
dell’attività produttiva agricola o silvo-pastorale e lo stato dei luoghi è
immodificabile, se non per quanto dovuto direttamente alla coltivazione dei
fondi ed alla loro irrigazione,
o per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale, quali rimodellamento
del terreno o piantumazione di alberi, volte all’attenuazione degli effetti del
rumore ove il tracciato della Circonvallazione di Venaria si colloca in
vicinanza di aree residenziali.
4.4. Gli interventi richiesti saranno rilasciabili
unicamente sotto forma di autorizzazione temporanea connessa allo svolgimento della attività agricola (D.G.R.)
5. D) Area agricola speciale (as2)
5.1. Il P.R.G.,
ai fini dell’art. 25 pto 2 lett. n della l.r. 56/1977, individua
aree da assegnare, una volta acquisita dal Comune nei modi e forme di legge,
alla popolazione residente ed attiva nei settori extragricoli
per attività di coltivazione ortofrutticola (orti
urbani).
Le modalità di utilizzazione dell’area saranno
definite da un progetto di utilizzazione agricola esteso all’intera area
delimitata, nel rispetto delle
prescrizioni dettate in all. C1 “Normativa Tecnica”,
art. II.c.II.6 lett. c).
5.2. Le modalità di assegnazione saranno definite
con deliberazione consigliare.
5.3. Attesa la
finalità sociale, per riconosciuta esigenza, della previsione di P.R.G., le
aree suddette sono equiparate alle aree di cui al paragrafo A dell’art.
III.I.2.
5.4.
l’impianto di orti urbani, nelle aree dedicate, rende inefficace ogni altra
previsione di assetto naturalistico (piantumazioni. ecc.)
6. E) Aree agricole improprie (a)
6.1. Sono le aree individuate dal P.R.G. in
comprensorio agricolo aventi destinazione d’uso extragricola
all’epoca di adozione delle presenti norme.
6.2. Degli edifici, impianti ed attrezzature esistenti
in dette aree il P.R.G. prevede la conservazione (aree confermate) o il
trasferimento.
6.3. Nei casi in cui si prevede il trasferimento
sugli edifici, impianti
ed attrezzature sono ammessi unicamente interventi di
manutenzione ordinaria e non possono essere rilasciate autorizzazioni per usi extragricoli delle aree libere.
6.4. Le attività di cava ed estrattive esistenti
hanno l’obbligo, nel tempo, di cessazione qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga necessario
alla riqualificazione del territorio.
6.5. In
tal caso gli
atti autorizzativi non possono essere rinnovati per un periodo maggiore di 24
mesi ed il rinnovo è consentito solo previa stipulazione di una convenzione o
di atto di impegno unilaterale che preveda, oltre a quanto a norma di legge, la
cessione gratuita delle aree al Comune e la sistemazione (o l’antivalente monetizzazione) delle stesse secondo
caratteristiche stabilite dal Comune.
6.6. Gli impianti produttivi esistenti che risultino
in attività alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono
assoggettati a rilocalizzazione a norma
dell’art. 53 della L.R. n° 56/77.
6.7. Sugli edifici sparsi, eventualmente esistenti
in aree per uso agricolo a destinazione extragricola
i cui fondi di pertinenza non sono individuati dal P.R.G. quali aree agricole improprie
sono ammessi gli interventi di cui alle lettere E1 o E2 in riferimento alla
classificazione catastale come precisata in Normativa Tecnica(1,
intendendosi come produttive le destinazioni delle lettere h) e i).
6.8. Nei casi in cui se ne prevede la conservazione
(**) su aree, edifici, impianti ed attrezzature sono ammessi i seguenti
interventi per destinazione:
E1 - RESIDENZIALE
Sono ammessi gli interventi di cui all’7°
comma del seguente art. IV.I.1.2.
E2 - PRODUTTIVI
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. IV.I.2.1,
par. A.
E3 - DEPOSITO DI ATTREZZATURE MOBILI E VEICOLI
Sono ammesse:
- la realizzazione di strutture leggere aeree,
aperte ai fini di protezione delle attrezzature mobili e veicoli
- la ristrutturazione di edifici
esistenti e destinati, o da destinare, ad attività di amministrazione e di
custodia per non più di 300 mq. di S.U. complessivamente.
È comunque vietato il pernottamento, anche
temporaneo, nelle attrezzature in deposito. Ai fini dell’applicazione degli
oneri di urbanizzazione le superfici utili edificate sono considerate a
destinazione terziaria.
Nel caso di cessazione dell’attività, le aree, una
volta liberate dai fabbricati esistenti, possono essere aggregate ad ambiti di
trasformazione urbanistica in S.U.E. contigui o comunque vicini, ad essere
utilizzate per soddisfare il fabbisogno di standard urbanistici e di spazi
privati a verde e parcheggio, senza tuttavia incrementare la capacità
edificatoria degli ambiti S.U.E.
6.9. Sugli edifici esistenti nelle aree
agricole-improprie individuate dal P.R.G.C. la cui destinazione d’uso non sia
riconducibile a quella prevalente precisata dal P.R.G.C. (I, R, ecc.)
sono ammessi gli interventi di cui alle lettere E1 ed E2 in riferimento alla
destinazione d’uso in atto all’epoca di adozione del progetto preliminare di
P.R.G.C. (D.C. n. 27 del 5.2.1980 D.G.R.).
La delimitazione delle aree agricole improprie può
subire rettifiche e modificazioni con semplice deliberazione del Consiglio
Comunale, senza che ciò costituisca Variante al P.R.G.C. ove la rettifica
stessa si renda necessaria per tenere conto dell’assetto planimetrico degli insediamenti,
e delle opere accessorie, come documentato da rilievo dello stato di fatto (*)