Art. III.I.6. - Aree per la viabilità, il trasporto pubblico ed infrastrutture relative.

 

1. Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità e accessibilità veicolare e pedonale e ciclabile, esistente ed in progetto e le relative fasce di rispetto, sia all’interno che all’esterno del perimetro del Centro Abitato, con riferimento alla D.G.C. n. 202 del 21/12/2001. 108 del 22/09/2016. 19 del 01/03/2018.

2. Il tracciato viario pedonale e veicolare in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G., in sede di progettazione esecutiva, all’interno dell’area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi. Allo stesso modo non sono considerate Varianti al P.R.G., in coerenza con i disposti dell'art. 17, 8º comma della L.U.R., le modificazioni dei tracciati viari, degli accessi e degli svincoli di distribuzione che interessino aree destinate a pubblici servizi o aree per infrastrutture tecnologiche.

Sono in ogni caso fatte salve le procedure di variante in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 27 della L. 142/90, nel caso di approvazione di progetti per i quali risultino attivate procedure di Intesa o di Accordo di Programma."

Il tracciato viario veicolare in progetto indicato in cartografia con apposita simbologia “Viabilità veicolare in progetto proposta da P.R.G.C., da definirsi in sede di S.U.E.” dovrà essere verificato in sede di progettazione di S.U.E., ed il medesimo potrà subire (all’interno del S.U.E.) ogni variazione utile (di tracciato e di sezione) al raggiungimento degli obbiettivi di pianificazione assegnati dal Piano, senza che ciò comporti variante al P.R.G.C..

Il tracciato dei percorsi ciclo pedonali in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di PRGC, in sede di progettazione esecutiva all’interno delle aree E2[1].

(**) 3. (stralciato)

4. Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma dei precedenti commi, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non destinate alla viabilità; le fasce di rispetto seguono il nastro viario in esecuzione, secondo la profondità stabilita per il nastro viario indicato nel P.R.G.

5. Il transito nei sedimi viari esistenti a traffico veicolare è destinato dal P.R.G. alla accessibilità pedonale sarà regolamentato con appositi provvedimenti comunali di disciplina del traffico.

6. Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove previste. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione nelle fasce di rispetto individuate dal P.R.G. a protezione dei nastri e degli incroci stradali veicolari nonché ai percorsi pedonali;

7. Devono altresì essere rispettati i seguenti arretramenti minimi dai cigli stradali, ove non topograficamente definiti dal P.R.G.:

- per le strade pedonali e veicolari, anche vicinali e private, di sezione esistente o prevista inferiore a mt. 6, arretramenti di mt. 3;

- per le strade di qualunque tipo e sezione escluse quelle al punto precedente, arretramenti in aree a destinazione extragricola di mt. 6 se classificate quali insediamenti esistenti a norma del 2°c. dell’art. III.1.1. e di mt. 10 se classificate quali insediamenti in progetto. In area a destinazione agricola è previsto un arretramento minimo di mt.6.

Ove manufatti viari risultino già completamente realizzati e dotati di banchine pedonali, gli arretramenti suddetti sono misurati dal ciglio della banchina pedonale ed aumentati della quantità necessaria a configurare una banchina pedonale di almeno m. 2,25.

In caso di viabilità di competenza comunale, nelle zone consolidate, è ammessa la realizzazione di bassi fabbricati di pertinenza dei fabbricati esistenti anche all’interno della fascia di rispetto stradale, in presenza di fili di fabbricazione consolidata. Il richiedente si impegna con atto formale a rimuovere il manufatto a semplice richiesta del Comune.

8. Fatte salve diverse sistemazioni, previste dal P.R.G. le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni, conservate allo stato di natura o coltivate.

9. (sostituito) Il filo di costruzione delle recinzioni, la cui realizzazione è ammessa anche nelle fasce di rispetto, dovrà rispettare il ciglio stradale previsto per le strade in progetto ivi compresi gli ampliamenti, e, per le strade esistenti di qualunque tipo e sezione, una distanza minima dall’asse di mezzeria non inferiore a mt. 5, ad esclusione dei passaggi di accesso ai fondi agricoli, oppure l’allineamento al filo delle eventuali recinzioni già esistenti sui lotti confinanti se attuati tramite S.U.E..

In ogni caso dovrà risultare possibile, qualora non si evidenzi una reale impossibilità e/o si possa individuare un percorso pedonale alternativo, la realizzazione di banchine pedonali di larghezza almeno pari a m. 2,25, anche quando le sezioni stradali tipo individuate dal P.R.G. prevedano minore larghezza. Le aree necessarie per la realizzazione di dette banchine pedonali sono sempre cedute gratuitamente al Comune e le opere di sistemazione sono realizzate dai  frontisti secondo istruzioni impartire dagli uffici comunali, come definito all’ art.46 del Regolamento Edilizio. La larghezza delle banchine, ai fini della determinazione della larghezza della strada, può essere ridotta fino a m. 1,50 nel caso di progetti comunali di arredo urbano, quando risulti rispettata la disciplina di N.C.S. e la disciplina di superamento delle barriere architettoniche.

(**) La manutenzione delle fasce di arretramento, ove non dismesse, è a carico dei frontisti.

10. Per interventi su edifici esistenti, nonché per la realizzazione ed integrazione di delimitazioni fondiarie o per la nuova costruzione di edifici e manufatti in aree contigue ad altre già edificate e/o delimitate con manufatti, ove, per un ordinato assetto urbanistico non risulti possibile l’applicazione degli arretramenti di cui al 5°, 7° e 9° comma del presente articolo, il filo di fabbricazione è stabilito in sede di rilascio di Concessione. (D.G.R.)

11. Le aree di demanio delle FF.SS. o degli Enti Gestori della ferrovia possono essere utilizzate unicamente per infrastrutture di trasporto su ferro.

12. Si richiamano i disposti del D.P.R. 11/7/80 n. 753 in merito alle opere ammesse lungo i tracciati delle linee ferroviarie esistenti ed in progetto e alla utilizzazione delle fasce di rispetto, ed in particolare, gli articoli 49 e 50 (opere edilizie ammesse), l’art. 52 (recinzioni e simili), l’art. 53 (canali e fossi) art. 54 (fornaci, fucine, fonderie), art. 55 (boschi), art. 56 e 57 (depositi), art. 58 (infrastrutture), art. 59 (scavi); le riduzioni delle distanze, prescritte, a norma dell’articolo 60 del predetto D.P.R. e con le procedure ivi definite, sono ammissibili solo in quanto comunque eccedenti le fasce di rispetto individuate dal P.R.G., salvo che interessino edifici ricadenti nella perimetrazione degli abitati approvata a norma dell’art. 81 della L.R. n° 56/77.

13. Il PRGC promuove in accordo con le previsioni del “P.R.U.S.S.T. 2010 Plan” l’estensione del tracciato della linea di metropolitana leggera n° 4, oggi in previsione di attestamento in località Falchera (Comune di Torino).

Le aree comunali potenzialmente interessate dal tracciato sono state indicate nella cartografia di progetto con apposito simbolo. Nelle aree a destinazione agricola sono disposte aree di rispetto di inedificabilità assoluta di 30 mt. ambo i lati.

All’interno del perimetro delle aree urbane (territorio rappresentato sulle tavole di progetto in scala 1:2000), e normate dalle apposite Schede Normative, è demandato alla redazione dei SUE l’individuazione di un’opportuna  area di salvaguardia, in rapporto all’edificazione esistente ed alle opere in progetto; le nuove costruzioni e le strutture connesse alla linea di metropolitana potranno prevedere opportune integrazioni con la linea, in deroga all’individuazione dell’area di salvaguardia.

14.Gli interventi di ampliamento o di realizzazione di nuove reti infrastrutturali, superiori a complessivi 300 m per tipologia e realizzati nell’arco temporale di due anni che non siano di proprietà pubblica, saranno sottoposti al regime convenzionale finalizzato alla puntuale risoluzione delle problematiche inerenti all’impatto sul territorio.

15. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 285/1992, l’ubicazione di chioschi edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, è consentita all’interno delle fasce di rispetto stradali, all’esterno del centro abitato, delimitato ai sensi del codice della strada, fatte salve le distanze da rispettare per le recinzioni dal D.P.R. 495/92 art 26.

 



[1] Modifica introdotta con la Variante 3 Quinques con Deliberazione del C.C. n°56 del 25.7.2002.