1. Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale
le aree destinate alla viabilità e accessibilità veicolare e pedonale e
ciclabile, esistente ed in progetto e le
relative fasce di rispetto,
sia all’interno che all’esterno del perimetro del Centro Abitato, con riferimento
alla D.G.C. n. 202 del 21/12/2001. 108 del 22/09/2016. 19 del 01/03/2018.
2. Il
tracciato viario pedonale e veicolare in progetto può subire variazioni senza
che queste comportino variante di P.R.G., in sede di progettazione esecutiva,
all’interno dell’area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di
strumenti urbanistici esecutivi. Allo stesso modo non sono considerate Varianti al P.R.G., in
coerenza con i disposti dell'art. 17, 8º comma della L.U.R., le modificazioni
dei tracciati viari, degli accessi e degli svincoli di distribuzione che
interessino aree destinate a pubblici servizi o aree per infrastrutture
tecnologiche.
Sono in ogni
caso fatte salve le procedure di variante in ottemperanza alle disposizioni
dell'art. 27 della L. 142/90, nel caso di approvazione di progetti per i quali
risultino attivate procedure di Intesa o di Accordo di Programma."
Il tracciato viario
veicolare in progetto indicato in cartografia con apposita simbologia
“Viabilità veicolare in progetto proposta da P.R.G.C., da definirsi in sede di
S.U.E.” dovrà essere verificato in sede di progettazione di S.U.E., ed il
medesimo potrà subire (all’interno del S.U.E.) ogni variazione utile (di
tracciato e di sezione) al raggiungimento degli obbiettivi di pianificazione
assegnati dal Piano, senza che ciò comporti variante al P.R.G.C..
Il tracciato
dei percorsi ciclo pedonali in progetto può subire variazioni senza che queste
comportino variante di PRGC, in sede di progettazione esecutiva all’interno
delle aree E2[1].
(**) 3. (stralciato)
4. Le aree destinate alla viabilità e non
utilizzate, a norma dei precedenti commi, in sede esecutiva, potranno non
essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di
intervento proprie delle aree contigue non destinate alla viabilità; le fasce
di rispetto seguono il nastro viario in esecuzione, secondo la profondità
stabilita per il nastro viario indicato nel P.R.G.
5. Il transito nei sedimi viari esistenti a traffico
veicolare è destinato dal P.R.G. alla accessibilità pedonale sarà regolamentato
con appositi provvedimenti comunali di disciplina del traffico.
6. Nella realizzazione degli interventi previsti dal
P.R.G. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese
banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove previste. Non sono ammessi
interventi di nuova edificazione nelle fasce di rispetto individuate dal P.R.G.
a protezione dei nastri e degli incroci stradali veicolari nonché ai percorsi
pedonali;
7. Devono altresì essere rispettati i seguenti
arretramenti minimi dai cigli stradali, ove non topograficamente definiti dal
P.R.G.:
- per le strade pedonali e veicolari, anche vicinali
e private, di sezione esistente o prevista inferiore a mt. 6, arretramenti di
mt. 3;
- per le strade di qualunque tipo e sezione escluse
quelle al punto precedente, arretramenti in aree a destinazione extragricola di mt. 6
se classificate quali insediamenti esistenti a norma del 2°c. dell’art.
III.1.1. e di mt. 10 se classificate quali insediamenti in progetto. In
area a destinazione agricola è previsto
un arretramento minimo di mt.6.
Ove manufatti
viari risultino già completamente realizzati e dotati di banchine pedonali, gli
arretramenti suddetti sono misurati dal ciglio della banchina pedonale ed
aumentati della quantità necessaria a configurare una banchina pedonale di
almeno m. 2,25.
In caso di
viabilità di competenza comunale, nelle zone consolidate, è ammessa la
realizzazione di bassi fabbricati di pertinenza dei fabbricati esistenti anche
all’interno della fascia di rispetto stradale, in presenza di fili di
fabbricazione consolidata. Il richiedente si impegna con atto formale a
rimuovere il manufatto a semplice richiesta del Comune.
8. Fatte salve diverse sistemazioni, previste dal
P.R.G. le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere
sistemate a verde con piantumazioni, conservate allo stato di natura o
coltivate.
9. (sostituito) Il filo di costruzione delle recinzioni,
la cui realizzazione è ammessa anche nelle fasce di rispetto, dovrà rispettare
il ciglio stradale previsto per le strade in progetto ivi compresi gli
ampliamenti, e, per le strade esistenti di qualunque tipo e sezione,
una distanza minima dall’asse di mezzeria non inferiore a mt. 5, ad
esclusione dei passaggi di accesso ai fondi agricoli, oppure l’allineamento al filo delle eventuali recinzioni già
esistenti sui lotti confinanti se attuati tramite S.U.E..
In ogni caso dovrà
risultare possibile, qualora
non si evidenzi una reale impossibilità e/o si possa individuare un percorso
pedonale alternativo, la realizzazione di banchine
pedonali di larghezza almeno pari a m. 2,25, anche quando le sezioni stradali
tipo individuate dal P.R.G. prevedano minore larghezza. Le aree necessarie per
la realizzazione di dette banchine pedonali sono sempre cedute gratuitamente al
Comune e le opere di sistemazione sono realizzate dai frontisti secondo istruzioni impartire
dagli uffici comunali, come definito all’ art.46 del Regolamento
Edilizio. La larghezza delle
banchine, ai fini della determinazione della larghezza della strada, può essere
ridotta fino a m. 1,50 nel caso di progetti comunali di arredo urbano, quando
risulti rispettata la disciplina di N.C.S. e la disciplina di superamento delle
barriere architettoniche.
(**) La manutenzione delle fasce di arretramento,
ove non dismesse, è a carico dei frontisti.
10. Per interventi su edifici esistenti, nonché per la realizzazione ed integrazione
di delimitazioni fondiarie o per la nuova costruzione di edifici e manufatti in
aree contigue ad altre già edificate e/o delimitate con manufatti, ove, per un
ordinato assetto urbanistico non risulti possibile l’applicazione degli
arretramenti di cui al 5°, 7° e 9°
comma del presente articolo, il filo di fabbricazione è stabilito in sede di
rilascio di Concessione. (D.G.R.)
11. Le aree di demanio delle FF.SS. o degli Enti
Gestori della ferrovia possono essere utilizzate unicamente per infrastrutture
di trasporto su ferro.
12. Si richiamano i disposti del D.P.R. 11/7/80 n.
13. Il PRGC promuove
in accordo con le previsioni del “P.R.U.S.S.T. 2010 Plan” l’estensione del
tracciato della linea di metropolitana leggera n° 4, oggi in previsione di
attestamento in località Falchera (Comune di Torino).
Le aree comunali
potenzialmente interessate dal tracciato sono state indicate nella cartografia
di progetto con apposito simbolo. Nelle aree a destinazione agricola sono
disposte aree di rispetto di inedificabilità assoluta di 30 mt. ambo i lati.
All’interno del
perimetro delle aree urbane (territorio rappresentato sulle tavole di progetto
in scala 1:2000), e normate dalle apposite Schede Normative, è demandato alla
redazione dei SUE l’individuazione di un’opportuna area di salvaguardia, in rapporto
all’edificazione esistente ed alle opere in progetto; le nuove costruzioni e le
strutture connesse alla linea di metropolitana potranno prevedere opportune integrazioni
con la linea, in deroga all’individuazione dell’area di salvaguardia.
14.Gli interventi di
ampliamento o di realizzazione di nuove reti infrastrutturali, superiori a
complessivi
15.
Ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs 285/1992, l’ubicazione di
chioschi edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, è
consentita all’interno delle fasce di rispetto stradali, all’esterno del centro
abitato, delimitato ai sensi del codice della strada, fatte salve le distanze
da rispettare per le recinzioni dal D.P.R. 495/92 art 26.