Art. III.c.1 - Applicabilità delle norme agli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente

 

1 - Le norme di cui ai successivi articoli trovano integrale applicazione nei casi di interventi di nuova costruzione, ed altresì nel caso di interventi di ristrutturazione totale, ampliamento e modifica di classe di destinazione, a meno che gli edifici non risultino già dotati di abitabilità e gli interventi stessi non ne abbiano modificato i presupposti..

2 - Nei casi di interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti e le sopraelevazioni, il rispetto delle norme di cui ai successivi articoli deve essere valutato alla luce dell'esigenza di salva­guardare i caratteri degli insediamenti e quelli tipologici e formali degli edifici esistenti. Eventuali deroghe alle norme, nel rispetto anche dei dispo­sti dell'u.c., art. 43, l. 457/78, devono essere espressamente valutate dalla CIE e non possono comunque arrecare pregiudizio all'igienicità e alla sicurez­za degli edifici.

3 - Sono fatti salvi i casi in cui l'adeguamento degli edifici esistenti è permesso per legge.