1
- Le norme di cui ai successivi articoli trovano integrale applicazione nei
casi di interventi di nuova costruzione,
ed altresì nel caso di interventi di ristrutturazione totale, ampliamento e
modifica di classe di destinazione, a meno che gli edifici non risultino già
dotati di abitabilità e gli interventi stessi non ne abbiano modificato i presupposti..
2
- Nei casi di interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente,
compresi gli ampliamenti e le sopraelevazioni, il rispetto delle norme di cui
ai successivi articoli deve essere valutato alla luce dell'esigenza di salvaguardare
i caratteri degli insediamenti e quelli tipologici e formali degli edifici
esistenti. Eventuali deroghe alle norme, nel rispetto anche dei disposti dell'u.c., art.
3
- Sono fatti salvi i casi in cui l'adeguamento degli edifici esistenti è
permesso per legge.