A.
Caratteristiche degli edifici
1
- Sono considerati fabbricati agricoli quelli che servono all'abitazione
dell'imprenditore agricolo e del personale che lo coadiuva; quelli che sono
destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile;
quelli che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli. Sono
quindi esclusi i fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di campagna
(ville, casali, ecc.).
2
- Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e, se
necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle
stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno
3
- Cortili, aie e giardini annessi devono essere provvisti di scolo delle acque
meteoriche in modo da evitare qualsiasi ristagno; per evitare danni alle
fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati deve essere costruito a regola
d'arte un marciapiede largo almeno
4
- Si richiamano i disposti del dl. 626 /94.
B.
Locali per la residenza agricola
5
- I requisiti minimi per le nuove abitazioni agricole sono quelli descritti
all'art. III.c.2 del presente Normativa Tecnica.
6
- I locali di abitazione non devono avere alcuna comunicazione diretta, di
nessun tipo, con locali destinati al ricovero del bestiame di qualsiasi genere.
La distanza minima tra le aperture dei locali di abitazione e quelle dei locali
per il ricovero degli animali deve essere di almeno m. 5,00 e la distanza
minima dai letamai, misurata orizzontalmente, deve essere almeno di m. 20,00.
7
- Non è consentito adibire ad abitazione i locali sovrastanti i locali a
ricovero animali. Per le abitazioni agricole esistenti possono, di volta in
volta, essere concesse deroghe a giudizio della CIE e sentito l'Ufficiale
sanitario.
C.
Locali per ricovero bestiame
8
- I locali destinati al ricovero bestiame (scuderie, stalle, porcili, ovili,
ecc.) devono possedere i seguenti requisiti:
·
l'altezza interna netta non deve essere
inferiore a m. 3,00;
·
la cubatura non deve essere inferiore a mc.
30,00 per ciascun capo grosso di bestiame e a mc. 10,00 per ciascun capo
piccolo;
·
devono essere dotati di finestre per adeguata
ventilazione e di opportune canne di ventilazione, munite di reticella
metallica su telaio, per impedire l'entrata di mosche e insetti;
·
devono avere pavimenti lavabili e pareti con
intonaco di cemento e rivestimento impermeabile fino a m. 1,80 da terra e con
intonaco di calce al di sopra, soffitto compreso;
·
devono avere canali di scolo delle acque luride con tombini a
chiusura idraulica;
·
devono essere dotate di impianto di acqua
potabile
·
le attrezzature interne, mangiatoie,
rastrelliere, abbeveratoi, ecc. devono essere facilmente lavabili;
·
devono avere un corridoio di disimpegno;
·
devono rispettare le distanze dettate dalle NdA
del PRG.
9
- Per i locali esistenti destinati al ricovero del bestiame è in ogni caso
prescritto il parere ASL ex art.
D.
Letamai e serre di coltura
10
- Non sono ammessi letamai all'interno dell'abitato. Essi vanno comunque
costruiti ad una distanza superiore a m.
25 dalle abitazioni anche rurali e a m. 50 dalle cisterne, sorgenti o prese
di acqua potabile, ed a valle di queste.
11
- I letamai devono avere una capacità sufficiente alla raccolta del letame
prodotto in un mese dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono. I
letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi devono avere il fondo e le pareti
resistenti ed impermeabili ed essere collegati con condotto sotterraneo al
pozzo nero per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli.
12
- La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei
letamai ed essere dotata di muretti perimetrali e di cunette di scolo per
condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.
13
- L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario per evitare l'inquinamento
dell'aria, dell'acqua o del suolo, può vietare il deposito di concime
all'aperto ed imporre che esso venga trasportato per mezzo di carri chiusi,
raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta.
14
- L'installazione di serre di coltura è consentita a condizione che siano
esteticamente accettabili. Sono ammesse le serre prefabbricate di tipo stagionale
smontabili e le serre permanenti: queste ultime possono avere un basamento di
muratura non più alto di cm. 90.
15
- Valgono le norme della l. 319/76 e s.m.i. e del dpr.
303/56.