Art. III.c.10 - Requisiti minimi dei locali nei fabbricati agricoli

 

A. Caratteristiche degli edifici

1 - Sono considerati fabbricati agricoli quelli che servono all'abitazione dell'imprenditore agricolo e del personale che lo coadiuva; quelli che sono destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame e degli animali da corti­le; quelli che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli. Sono quindi esclusi i fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di campagna (ville, casali, ecc.).

2 - Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno 1 metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera.

3 - Cortili, aie e giardini annessi devono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche in modo da evitare qualsiasi ristagno; per evitare danni alle fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati deve essere costruito a regola d'arte un marciapiede largo almeno 0,60 m.

4 - Si richiamano i disposti del dl. 626 /94.

 

B. Locali per la residenza agricola

5 - I requisiti minimi per le nuove abitazioni agricole sono quelli descritti all'art. III.c.2 del presente Normativa Tecnica.

6 - I locali di abitazione non devono avere alcuna comunicazione diretta, di nessun tipo, con locali destinati al ricovero del bestiame di qualsiasi gene­re. La distanza minima tra le aperture dei locali di abitazione e quelle dei locali per il ricovero degli animali deve essere di almeno m. 5,00 e la di­stanza minima dai letamai, misurata orizzontalmente, deve essere almeno di m. 20,00.

7 - Non è consentito adibire ad abitazione i locali sovrastanti i locali a ricovero animali. Per le abitazioni agricole esistenti possono, di volta in volta, essere concesse deroghe a giudizio della CIE e sentito l'Ufficiale sanitario.

 

C. Locali per ricovero bestiame

8 - I locali destinati al ricovero bestiame (scuderie, stalle, porcili, ovili, ecc.) devono possedere i seguenti requisiti:

·       l'altezza interna netta non deve essere inferiore a m. 3,00;

·       la cubatura non deve essere inferiore a mc. 30,00 per ciascun capo grosso di bestiame e a mc. 10,00 per ciascun capo piccolo;

·       devono essere dotati di finestre per adeguata ventilazione e di opportune canne di ventilazione, munite di reticella metallica su telaio, per impedi­re l'entrata di mosche e insetti;

·       devono avere pavimenti lavabili e pareti con intonaco di cemento e rivesti­mento impermeabile fino a m. 1,80 da terra e con intonaco di calce al di sopra, soffitto compreso;

·       devono avere canali di scolo  delle acque luride con tombini a chiusura idraulica;

·       devono essere dotate di impianto di acqua potabile

·       le attrezzature interne, mangiatoie, rastrelliere, abbeveratoi, ecc. devono essere facilmente lavabili;

·       devono avere un corridoio di disimpegno;

·       devono rispettare le distanze dettate  dalle NdA del PRG.

9 - Per i locali esistenti destinati al ricovero del bestiame è in ogni caso prescritto il parere ASL ex art. 48 l.r. 56/1977 e possono essere concesse deroghe di volta in volta a giudizio del Comune e sentito il servizio competente ed il Dipartimento di Igiene Pubblica ASL.

 

D. Letamai e serre di coltura

10 - Non sono ammessi letamai all'interno dell'abitato. Essi vanno comunque costruiti ad una distanza superiore a m. 25 dalle abitazioni anche rurali e a m. 50 dalle cisterne, sorgenti o prese di acqua potabile, ed a valle di que­ste.

11 - I letamai devono avere una capacità sufficiente alla raccolta del letame prodotto in un mese dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono. I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi devono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli.

12 - La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

13 - L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario per evitare l'in­quinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, può vietare il deposito di concime all'aperto ed imporre che esso venga trasportato per mezzo di carri chiusi, raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta.

14 - L'installazione di serre di coltura è consentita a condizione che siano esteticamente accettabili. Sono ammesse le serre prefabbricate di tipo stagio­nale smontabili e le serre permanenti: queste ultime possono avere un basamen­to di muratura non più alto di cm. 90.

15 - Valgono le norme della l. 319/76 e s.m.i. e del dpr. 303/56.