Art. III.c.11 - Piani interrati, seminterrati, sottotetti abitabili e non abitabili

 

A. Piani interrati

1 - I piani interrati, se non hanno i prescritti requisiti di abitabilità, possono essere utilizzati esclusivamente per i locali accessori indicati all'art. III.c.2 al 4° c. (cantine, lavatoi comuni, ecc.) e 5° c. (centrale termica, centrale di condizionamento, macchi­nari ascensori, autorimesse singole o collettive, ecc.) e in generale possono essere utilizzati per locali accessori assimilabili per analogia ai sopraddet­ti a servizio delle varie destinazioni che siano consentite dal PRG.

Sono fatte salve per ciascun locale le prescrizioni e le norme previste da leggi e/o regolamenti, con specifico riguardo alle norme di prevenzione incen­di.

 

B. Piani seminterrati

2 - I piani seminterrati che abbiano i requisiti fissati dal 7° c. dell'art. III.c.2 possono essere utilizzati per qualsiasi destinazione d’uso.

Devono essere rispettate le condizioni minime di altezza, superfici, ventila­zione e illuminazione dei locali colà fissate nonché le prescrizioni a difesa dell'umidità. Sono fatte salve norme e prescrizioni per leggi e/o regolamenti per particolari destinazioni d'uso ammesse dal PRG.

 

C. Sottotetti abitabili e non abitabili

3 - I sottotetti non direttamente serviti con collegamento verticale con le unità immobiliari sotto­stanti  autonomo dai collegamenti comuni possono essere adibiti unicamente a locali di sgombero, di pertinenza delle unità immobiliari dell'edificio.

I sottotetti direttamente serviti con collegamento verticale permanente con le unità immobiliari sotto­stanti  autonomo dai collegamenti comuni che abbiano le caratteristiche stabilite al precedente art. III.c.2. pto B2 possono essere dichiarati abitabili, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione per quanto stabilito dal disciplinare comunale. I sottotetti abitabili che abbiano superficie utile lorda inferiore al 60% della unità immobiliare cui sono funzionalmente connessi non entrano nel calcolo della SUL né nel calcolo del volume per il rispetto dei parametri urbanistici,  quando risultino compresi nella pendenza del tetto a doppia falda o a padiglione, inferiore a 35 gradi sempreché la giacitura delle falde sia regolare e corrispondente all’orientamento del corpo di fabbrica, cioè avente il colmo parallelo al lato maggiore dell’edificio. A tal fine l’angolo di pendenza del tetto è convenzionalmente misurato a partire da un punto posto sul prolungamento dell’estradosso dell’ultimo solaio a m. 1,50 dal filo esterno del muro d’ambito. Non sono nello stesso modo da conteggiare le superfici e volumi di eventuali abbaini, nella quantità massima necessaria a raggiungere il rapporto richiesto di superficie finestrata (1/8). (***)

Nei locali sottotetto che non abbiano i requisiti sopradefiniti non è ammessa la realizzazione di impianti igienici e tecnici[1] e non si possono aprire finestrature, abbaini o lucernari di alcun tipo, se non per l'areazione del locale e comunque per non più di 1/30 della superficie di pavimento.

Ai fini dell’abitabilità dei sottotetti è ammesso l’innalzamento per non più di 50cm delle quote di imposta e di colmo delle coperture per l’allineamento con le coperture degli edifici adiacenti.

4 – E’ ammessa, in presenza di S.U.E. attuati e da attuare, la realizzazione di unità immobiliari sottotetto autonome rispetto alle unità immobiliari sottostanti, applicando i parametri urbanistici propri dell’area o, in assenza di cubatura propria residua, mediante il reperimento di capacità edificatoria trasferibile (secondo le modalità di cui all’art. II.II.2 delle presenti norme), nelle quantità minime indispensabili alla realizzazione delle unità immobiliari autonome nei sottotetti esistenti o in progetto. Le unità abitative ivi collocate dovranno essere dotate di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. II.c.II.3 delle presenti norme e di aree a servizi di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.; di queste ultime è facoltà dell’Amministrazione ammetterne la monetizzazione previa specifica e motivata richiesta da parte del proponente.

 



[1] Vista la Legge Regionale 21/98 e l’art. III.c.11 Punto 3 ultimo comma della Normativa Tecnica di PRGC, per realizzazione di impianti igienici e tecnici si intende che si possono predisporre gli impianti idraulici-elettrici-termici e telefonici con esclusione dei terminali degli impianti medesimi ad eccezione della caldaietta per il riscaldamento e condizionamento, in quanto impianto tecnologico generale. Altresì è consentita la realizzazione di intonaco e pavimento.