A.
Piani interrati
1
- I piani interrati, se non hanno i prescritti requisiti di abitabilità,
possono essere utilizzati esclusivamente per i locali accessori indicati
all'art. III.c.2 al 4° c. (cantine, lavatoi comuni, ecc.) e 5° c. (centrale
termica, centrale di condizionamento, macchinari ascensori, autorimesse
singole o collettive, ecc.) e in generale possono essere utilizzati per locali
accessori assimilabili per analogia ai sopraddetti a servizio delle varie
destinazioni che siano consentite dal PRG.
Sono
fatte salve per ciascun locale le prescrizioni e le norme previste da leggi e/o
regolamenti, con specifico riguardo alle norme di prevenzione incendi.
B.
Piani seminterrati
2
- I piani seminterrati che abbiano i requisiti fissati dal 7° c. dell'art.
III.c.2 possono essere utilizzati per qualsiasi destinazione d’uso.
Devono
essere rispettate le condizioni minime di altezza, superfici, ventilazione e
illuminazione dei locali colà fissate nonché le prescrizioni a difesa
dell'umidità. Sono fatte salve norme e prescrizioni per leggi e/o regolamenti
per particolari destinazioni d'uso ammesse dal PRG.
C.
Sottotetti abitabili e non abitabili
3
- I sottotetti non direttamente serviti con collegamento verticale con le unità
immobiliari sottostanti
autonomo dai collegamenti comuni possono essere adibiti
unicamente a locali di sgombero, di pertinenza delle unità immobiliari
dell'edificio.
I
sottotetti direttamente serviti con collegamento verticale permanente con le
unità immobiliari sottostanti autonomo dai collegamenti comuni che
abbiano le caratteristiche stabilite al precedente art. III.c.2. pto B2 possono essere dichiarati abitabili, previo
pagamento degli oneri di urbanizzazione per quanto stabilito dal disciplinare
comunale. I sottotetti abitabili che abbiano superficie utile lorda inferiore al 60% della
unità immobiliare cui sono funzionalmente connessi non entrano nel calcolo
della SUL né nel calcolo del volume per
il rispetto dei parametri urbanistici, quando risultino compresi nella pendenza del
tetto a doppia falda o a padiglione, inferiore a 35 gradi sempreché la giacitura delle falde sia
regolare e corrispondente all’orientamento del corpo di fabbrica, cioè avente
il colmo parallelo al lato maggiore dell’edificio. A tal fine
l’angolo di pendenza del tetto è convenzionalmente misurato a partire da un
punto posto sul prolungamento dell’estradosso
dell’ultimo solaio a m. 1,50 dal
filo esterno del muro d’ambito. Non sono nello stesso modo da conteggiare le
superfici e volumi di eventuali abbaini, nella quantità massima necessaria a
raggiungere il rapporto richiesto di superficie finestrata (1/8). (***)
Nei
locali sottotetto che non abbiano i requisiti sopradefiniti
non è ammessa la realizzazione di impianti igienici e tecnici[1] e non
si possono aprire finestrature, abbaini o lucernari di alcun tipo, se non per
l'areazione del locale e comunque per non più di 1/30 della superficie di
pavimento.
Ai fini dell’abitabilità dei
sottotetti è ammesso l’innalzamento per non più di 50cm delle quote di imposta
e di colmo delle coperture per l’allineamento con le coperture degli edifici
adiacenti.
4 – E’
ammessa, in presenza di S.U.E. attuati e da attuare, la realizzazione di unità
immobiliari sottotetto autonome rispetto alle unità immobiliari sottostanti, applicando
i parametri urbanistici propri dell’area o, in assenza di cubatura propria
residua, mediante il reperimento di capacità edificatoria trasferibile (secondo
le modalità di cui all’art. II.II.2 delle presenti norme), nelle quantità
minime indispensabili alla realizzazione delle unità immobiliari autonome nei
sottotetti esistenti o in progetto. Le unità abitative ivi collocate dovranno
essere dotate di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. II.c.II.3 delle
presenti norme e di aree a servizi di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
di queste ultime è facoltà dell’Amministrazione ammetterne la monetizzazione
previa specifica e motivata richiesta da parte del proponente.
[1] Vista